Cassazione Penale, Sentenza n. 39980/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello su tre profili: 1) contestazione della valutazione sulla qualificazione giuridica del rapporto con la persona offesa e del rifiuto, da parte della Corte d'appello, di riconoscere un'associazione in partecipazione con un terzo (Monachella), evidenziando una presunta contraddizione rispetto alle affermazioni iniziali della vittima; 2) richiesta di riclassificazione della condotta contestata al capo 2) da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), sostenendo che l'azione fosse finalizzata al recupero di un credito e non a costringere il debitore; 3) censura della confisca della somma di 11.300 euro, con l'affermazione che parte della somma (8.000 euro) era stata trasferita a terzi e dovrebbe rientrare nella disponibilità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato con motivi generici e manifestamente infondati. Ha confermato che: a) la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di merito non sindacabile in cassazione in assenza di manifeste contraddizioni; la Corte d'appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della vittima avvalorate da messaggi e dichiarazioni di terzi e ha escluso l'associazione in partecipazione per mancanza di riscontri; b) la riclassificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è ammissibile quando la condotta del creditore, pur originata da pretese usurarie, si concreta in violenza o minaccia configurando estorsione; c) la confisca di 11.300 euro è corretta in quanto il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644 cod. pen. è rappresentato dall'effettivo arricchimento derivante dalla condotta illecita (gli interessi usurari percepiti), non dal presunto recupero del capitale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte ha ritenuto che tale fattispecie non sia applicabile quando la condotta consiste in violenza o minaccia per far valere pretese, specie se originate da rapporti usurari; in tali casi può configurarsi estorsione.
art. 644 cod. pen.
Norma sulla confisca per i reati in materia di usura: la Corte ha interpretato che il profitto confiscabile è l'effettivo arricchimento direttamente derivante dalla condotta illecita (gli interessi usurari corrisposti), non il capitale restituito o le pretese civili.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le spese e le sanzioni in caso di ricorso inammissibile: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'impugnazione.
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020) e richiamate norme sulla trattazione scritta
Richiami procedurali: il procedimento in Cassazione è stato trattato per iscritto in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini, attenendosi alla disciplina emergenziale e successive modifiche.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa è una valutazione di merito riservata ai giudici di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se emergono manifeste contraddizioni nella loro motivazione.
- Quando una pretesa di natura economica origina da rapporti usurari, la successiva condotta violenta o minacciosa del creditore può integrare il reato di estorsione e non può essere automaticamente riqualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.).
- Ai fini della confisca per reati di usura (art. 644 cod. pen.) si confisca l'effettivo profitto illecito già conseguito (ad es. interessi usurari ricevuti), non il capitale o le mere pretese civili; la distinzione tra rimedi civili per il recupero del capitale e misure penali è da rispettare.
- In Cassazione è necessario proporre motivi specifici e ben articolati: motivi generici o meramente critici della valutazione di merito sono dichiarati inammissibili.
- Dal profilo processuale, nelle fasi in cui è applicabile la trattazione per iscritto (richieste non formulate nei termini), l'impugnazione può essere decisa senza discussione orale.
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