Sentenza n. 14583/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana fondato su precedenti penali e su una dichiarazione non veritiera resa nella domanda
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di rigetto, aveva respinto l’istanza valorizzando due sentenze penali irrevocabili: una relativa ai reati di simulazione di reato e falsificazione o alterazione di documentazione assicurativa e una relativa al reato di minaccia aggravata. L’Amministrazione aveva inoltre rilevato che, nella domanda di cittadinanza, la richiedente aveva dichiarato di non essere sottoposta a procedimenti penali in Italia, nonostante i precedenti esistenti, qualificando tale condotta come dichiarazione mendace ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. La ricorrente ha dedotto l’illegittimo esercizio della discrezionalità amministrativa, assumendo che i reati dovessero essere valutati concretamente e tenendo conto della sospensione condizionale della pena, dell’intenzione di chiedere la riabilitazione e del livello di integrazione raggiunto in Italia. In vista dell’udienza ha chiesto il rinvio per poter presentare e produrre un’istanza di riabilitazione.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente la richiesta di rinvio, ritenendo che la mera intenzione di presentare un’istanza di riabilitazione, non ancora depositata, e l’eventuale successivo provvedimento di riabilitazione non potessero incidere sulla legittimità del diniego, che deve essere valutata sulla base degli elementi disponibili al momento della sua adozione. Gli eventuali fatti sopravvenuti potranno essere valutati in occasione di una nuova domanda di cittadinanza, proponibile dopo il decorso di un anno dal provvedimento negativo. Nel merito, il Collegio ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego e non irragionevole la valutazione ministeriale, sottolineando l’elevata discrezionalità dell’Amministrazione in materia di naturalizzazione. I precedenti penali non dovevano essere esaminati atomisticamente, ma potevano essere valutati nel loro complesso, quali indicatori della personalità, dell’aderenza ai valori della comunità nazionale e della futura affidabilità della richiedente. La sospensione condizionale della pena e l’eventuale riabilitazione non eliminano il fatto storico della condanna e non impediscono all’Amministrazione di apprezzarlo nell’ambito del giudizio prognostico complessivo richiesto per la concessione della cittadinanza. Il TAR ha inoltre valorizzato autonomamente la dichiarazione non veritiera resa nella domanda. Ha osservato che, nei procedimenti a istanza di parte, la non veridicità dell’autodichiarazione rileva oggettivamente, indipendentemente dall’elemento soggettivo e dall’eventuale configurabilità del reato di falso, e può giustificare il rigetto ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. Tale autonoma ragione non era stata specificamente contestata e sarebbe stata comunque idonea a sorreggere il diniego. Il livello di integrazione sociale ed economica è stato ritenuto un prerequisito ordinario e necessario, ma non sufficiente, per la concessione dello status civitatis, non idoneo a neutralizzare i precedenti e la falsa dichiarazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La domanda di cittadinanza per naturalizzazione è soggetta a una valutazione amministrativa altamente discrezionale, fondata anche sulla complessiva affidabilità del richiedente e sulla sua adesione ai valori della comunità nazionale.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La dichiarazione non veritiera resa in un procedimento a istanza di parte rileva oggettivamente e può determinare il rigetto della domanda, senza necessità di accertare l’elemento soggettivo del dichiarante o la sussistenza del reato di falso.
art. 76 d.P.R. 445/2000
La falsa dichiarazione resa dalla richiedente in ordine alla propria situazione penale è stata contestata anche sotto il profilo delle conseguenze penali previste dalla disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un potere altamente discrezionale e può formulare un giudizio prognostico complessivo sull’affidabilità del richiedente, sulla sua adesione ai valori della comunità nazionale e sulla probabilità di future condotte pregiudizievoli.
- I precedenti penali del richiedente devono poter essere valutati globalmente, considerando natura, reiterazione, periodicità e reciproci rapporti delle condotte, senza che l’Amministrazione sia obbligata a esaminarli in modo atomistico.
- La sospensione condizionale della pena e la riabilitazione non cancellano il fatto storico della condanna e non impediscono che esso sia valorizzato dall’Amministrazione nel giudizio prognostico relativo alla concessione della cittadinanza.
- La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata sulla base delle risultanze istruttorie disponibili al momento dell’adozione del provvedimento; fatti sopravvenuti, inclusa una successiva riabilitazione, possono essere fatti valere mediante una nuova domanda, proponibile dopo il decorso di un anno dal diniego.
- Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte, la non veridicità di un’autodichiarazione rileva oggettivamente ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e può giustificare il rigetto della domanda indipendentemente dalla prova dell’intenzione fraudolenta e dalla configurabilità del reato di falso.
- L’integrazione sociale ed economica dello straniero nel Paese costituisce un prerequisito necessario, ma non sufficiente, per la concessione della cittadinanza e non neutralizza, di per sé, precedenti penali o dichiarazioni non veritiere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 997/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 998/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 14598/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5076/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5077/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5078/2026 - Napoli, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →