Sentenza del 12/01/2017 n. 566 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato l'avviso di rettifica e accertamento del valore di un immobile trasferito mediante costituzione di una rendita vitalizia. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l'avviso fosse nullo per carenza di motivazione e che l'Ufficio avesse utilizzato illegittimamente il solo valore catastale, anziché determinare il valore venale in comune commercio. Ha inoltre contestato che le integrazioni fornite dall'Amministrazione nel giudizio potessero sanare l'insufficiente motivazione originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la legittimità dell'accertamento. Ha ritenuto che il valore dichiarato fosse inferiore persino a quello risultante dal procedimento automatico basato sulla rendita catastale e che l'art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986 costituisse una limitazione al potere di accertamento dell'Amministrazione, non un diritto del contribuente a ottenere sempre la determinazione dell'imposta mediante il criterio catastale. Poiché l'accertamento non superava i valori catastali, l'obbligo di motivazione rafforzata era ritenuto non applicabile nello stesso modo previsto per gli accertamenti superiori ai minimi catastali. La motivazione dell'avviso è stata ritenuta sufficiente, anche alla luce delle spiegazioni rese dall'Ufficio in giudizio, mentre il ricorso è stato ritenuto altresì carente sotto il profilo dell'autosufficienza per non aver trascritto l'avviso impugnato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.700, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 51
Individua il criterio del valore venale in comune commercio e consente all'Amministrazione di rettificare il valore dichiarato sulla base degli elementi di valutazione disponibili.
D.P.R. n. 131/1986, art. 52, comma 4
Il procedimento automatico basato sulla rendita catastale non costituisce una base imponibile alternativa obbligatoria per ogni caso, ma opera principalmente come limite al potere di accertamento dell'Amministrazione quando il valore dichiarato non sia inferiore a quello catastale.
D.P.R. n. 131/1986, art. 52, comma 2-bis
Impone specifici obblighi di motivazione dell'avviso, ma la motivazione è sufficiente quando indica il criterio astratto utilizzato e fornisce gli elementi necessari a consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
D.P.R. n. 131/1986, art. 54, comma 2-bis
L'obbligo di motivazione assume particolare rilievo quando l'accertamento supera i valori minimi risultanti dai parametri catastali; nella fattispecie, l'accertamento era invece pari ai valori catastali e non superiore agli stessi.
Legge n. 212/2000, art. 7
Estende alla materia tributaria il principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, finalizzato a delimitare le ragioni della pretesa e a garantire l'esercizio del diritto di difesa.
Codice di procedura civile, art. 366, nn. 3 e 6, e art. 369, n. 4
Impongono al ricorso per cassazione specifici requisiti di esposizione e documentazione; la mancata trascrizione o produzione dell'avviso impugnato può determinare un difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- Il valore catastale rappresenta normalmente una soglia di riferimento e una limitazione al potere di accertamento, non necessariamente il valore imponibile cui il contribuente può sempre pretendere di ricondurre l'imposta.
- Se il valore dichiarato per un immobile è inferiore anche al risultato del procedimento automatico catastale, l'Amministrazione può procedere alla rettifica almeno fino a tale valore.
- Per contestare la motivazione di un avviso non è sufficiente una censura formale: occorre dimostrare che l'atto non consenta di comprendere il criterio applicato o impedisca concretamente l'esercizio del diritto di difesa.
- In sede contenziosa l'Amministrazione deve provare gli elementi di fatto che giustificano il valore accertato, ma l'avviso deve comunque indicare il criterio generale adottato e gli elementi essenziali per delimitarne la portata.
- Le spiegazioni fornite dall'Ufficio in giudizio possono chiarire il criterio già indicato nell'avviso, ma non dovrebbero introdurre una motivazione completamente nuova e diversa da quella originaria.
- Nel ricorso per cassazione è necessario riportare o produrre il contenuto degli atti sui quali si fondano le censure; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La natura non speculativa o gratuita dell'operazione, come la costituzione di una rendita vitalizia, non esclude di per sé che la base imponibile dell'imposta di registro sia determinata in relazione al valore del bene alla data dell'atto.
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