Cassazione Civile, Ordinanza n. 25636/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno 2009, con cui l’Agenzia delle entrate ha disconosciuto la detrazione dell’IVA sugli acquisti e sulle prestazioni di servizi rese per la ristrutturazione di un immobile acquistato da una società costituita da enti territoriali per realizzare attività di ricerca, sviluppo locale, produzione energetica e centro congressuale. L’Ufficio ha ritenuto che, in assenza di operazioni attive e di un concreto avvio dell’attività economica, mancassero i presupposti della soggettività passiva IVA e dell’inerenza dei costi. La Commissione tributaria regionale ha invece ritenuto detraibile l’IVA, valorizzando la natura societaria dell’ente, l’avvio poi avvenuto del progetto e il fatto che l’immobile e i lavori di ristrutturazione erano funzionali alla futura attività economica. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 4 e 19 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 9, n. 1, della direttiva IVA, per avere la CTR riconosciuto la soggettività passiva pur senza effettiva attività economica; e violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, per avere ammesso il giudizio di inerenza nonostante i fini programmati non si fossero ancora realizzati. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando la motivazione dell’avviso e la qualificazione come nuova della domanda di rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo infondati i motivi sulla detrazione IVA in fase preparatoria. Ha affermato che il diritto alla detrazione può spettare anche in assenza di operazioni attive e prima dell’effettivo avvio dell’attività, purché l’acquisto di beni o servizi sia oggettivamente funzionale all’iniziativa economica programmata e il mancato utilizzo dipenda da circostanze non imputabili alla mera volontà del soggetto passivo. Quanto al ricorso incidentale della società, il primo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del principale; il secondo è stato respinto/inammissibile perché la domanda di rimborso era nuova e comunque incompatibile con la struttura del giudizio tributario, limitato al controllo di legittimità dell’atto impugnato. Le spese sono state compensate per metà e la restante metà è stata posta a carico dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 4 d.P.R. n. 633/1972
Ai fini IVA rileva la soggettività passiva del soggetto che intende iniziare un’attività economica, anche se non ha ancora effettuato operazioni attive, purché l’iniziativa sia sorretta da elementi oggettivi.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
La detrazione dell’IVA sugli acquisti è ammessa se i beni o servizi sono inerenti e funzionali all’attività economica programmata; non è necessario l’effettivo e immediato svolgimento dell’attività tipica.
art. 9, n. 1, direttiva 2006/112/CE
È soggetto passivo chi intende esercitare in modo autonomo un’attività economica e sostiene spese di investimento in vista di operazioni imponibili.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente incidentale, ma il motivo è stato ritenuto non correttamente formulato e comunque inidoneo a fondare la doglianza svolta.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario sono impugnabili solo gli specifici atti impositivi previsti dalla norma, con oggetto limitato al controllo di legittimità dell’atto.
art. 8, comma 4, L. n. 212/2000
CitatA nel ricorso di primo grado dalla società per le spese, ma non come vera domanda di rimborso; il riferimento è stato valorizzato per escludere la novità della pretesa prospettata.
Massime di principio
- In materia IVA, il diritto alla detrazione può sorgere anche nella fase preparatoria dell’attività d’impresa, prima di operazioni attive, se l’acquisto di beni o servizi è supportato da elementi oggettivi che ne dimostrino la destinazione all’iniziativa economica programmata.
- Non è necessario che l’attività economica sia già effettivamente iniziata: ciò che conta è che il soggetto abbia l’intenzione di avviarla e che le spese sostenute siano funzionali alla sua futura realizzazione.
- Il mancato utilizzo temporaneo del bene non esclude la detrazione se dipende da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto passivo; invece, un intento meramente soggettivo o con finalità abusive non è sufficiente.
- Lo scopo pubblico o di interesse generale perseguito dall’ente non è di per sé decisivo ai fini dell’assoggettamento a IVA: conta piuttosto la natura dell’attività esercitata e l’eventuale esercizio di prerogative pubbliche.
- Nel processo tributario non sono ammissibili domande riconvenzionali estranee all’impugnazione dell’atto, poiché il giudizio è confinato al controllo di legittimità formale e sostanziale dell’atto impositivo impugnato.
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