Sentenza del 17/05/2016 n. 2922 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
I - ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Denuncia penale presentata dopo la scadenza dei termini ordinari - Decadenza - Non sussiste. II - ACCERTAMENTO - Mancata attivazione del contraddittorio - Nullità dell'atto impositivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava, da un lato, la tardività dell'accertamento, sostenendo che la denuncia penale fosse stata presentata dopo la scadenza dei termini ordinari e che, quindi, l'Ufficio non potesse avvalersi del raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43 del d.P.R. 600/1973 e 57 del d.P.R. 633/1972. Dall'altro lato, deduceva la nullità dell'avviso emesso ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973 per mancata preventiva richiesta di chiarimenti e per omessa motivazione sulle giustificazioni che avrebbe potuto fornire.
La decisione
La decisione ha escluso la decadenza dell'Amministrazione: i termini raddoppiati sono autonomi rispetto a quelli ordinari e, nella disciplina applicabile, la sola sussistenza dell'obbligo di denuncia penale era sufficiente, senza rilevanza decisiva né del momento in cui tale obbligo fosse sorto né della data di presentazione della denuncia. Tuttavia, l'avviso di accertamento è stato ritenuto nullo perché emesso senza la preventiva richiesta di chiarimenti prevista dall'art. 37-bis e senza una motivazione riferita alle spiegazioni che il contribuente avrebbe potuto rendere. Il contribuente ha quindi ottenuto l'annullamento dell'atto per vizio procedurale.
Norme richiamate
Art. 43 d.P.R. 600/1973
Termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e relativo raddoppio nei casi di obbligo di denuncia penale.
Nella versione applicabile ratione temporis, il termine raddoppiato era autonomo rispetto al termine ordinario; per attivarlo era sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla data di presentazione della denuncia.
Art. 57 d.P.R. 633/1972
Termini per gli accertamenti IVA e relativo raddoppio nei casi di obbligo di denuncia penale.
La disciplina del raddoppio dei termini IVA seguiva lo stesso criterio: la denuncia presentata dopo la scadenza del termine ordinario non determinava, di per sé, la decadenza dell'Ufficio.
Art. 37-bis d.P.R. 600/1973
Previa richiesta di chiarimenti al contribuente e motivazione dell'atto in relazione alle giustificazioni fornite.
La preventiva interlocuzione con il contribuente costituisce un adempimento necessario. La sua omissione rende nullo l'avviso, così come è nullo l'atto che non consideri e non motivi sulle giustificazioni che il contribuente avrebbe potuto presentare.
Massime di principio
- Per la disciplina del raddoppio dei termini applicabile nel periodo considerato, la tempestività della denuncia penale rispetto alla scadenza ordinaria non è decisiva: occorre verificare soprattutto se i fatti accertati integrassero un obbligo di denuncia penale.
- La legittimità sostanziale della pretesa tributaria non esclude la nullità dell'atto quando l'Amministrazione viola un passaggio procedurale essenziale previsto a tutela del contraddittorio.
- Quando una norma impone una preventiva richiesta di chiarimenti, l'Ufficio deve consentire concretamente al contribuente di difendersi prima dell'emissione dell'atto e deve confrontarsi nella motivazione con le spiegazioni potenzialmente rilevanti.
- In casi analoghi è necessario distinguere il tema dei termini di decadenza, regolato dalla disciplina vigente ratione temporis, dal tema del contraddittorio procedimentale: il primo può risultare rispettato, mentre il secondo può comunque comportare l'annullamento dell'accertamento.
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