Cassazione Penale, Sentenza n. 29206/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento di sequestro del telefono cellulare in uso a Scarpa Domenico. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 15 Cost. e degli artt. 191, 254 e 325 c.p.p., sostenendo che: le chat erano state acquisite senza sequestro del dispositivo e dunque sarebbero ontologicamente "inutilizzabili"; il sequestro successivo sarebbe stato tardivo e del tutto inutile perché il telefono sequestrato non sarebbe lo stesso dispositivo usato per lo scambio dei messaggi; mancata pertinenza e insufficiente motivazione rispetto alla riferibilità del contributo probatorio del cellulare; violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità e del diritto alla riservatezza per l'acquisizione massiva e non perimetrata di dati informatici.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che il termine di dieci giorni per proporre il riesame decorre dall'apprensione effettiva del materiale informatico (hardware e dati), momento coincidente con la notizia del sequestro, e non dalla successiva conoscenza del contenuto della perizia salvo che l'interessato provi che il suo interesse a impugnare sia sorto solo in un momento successivo. Nel caso concreto il ricorrente non ha fornito tale prova e le censure sollevate potevano essere presentate tempestivamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa (pena/cassa indicata nel provvedimento).
Norme richiamate
Costituzione, art. 15
Invocata dal ricorrente per la tutela della libertà e segretezza della corrispondenza; la Corte ha ritenuto che tale rilievo attiene al merito e non giustifica da solo la tardività dell'impugnazione, dovendo la censura essere proposta tempestivamente.
Codice di procedura penale, art. 507
Norma sulle attività tecniche e procedure sui dispositivi informatici richiamata dal ricorrente; la Corte ha ricordato la giurisprudenza che limita l'utilizzo dello strumento qualora si tenti di rendere utilizzabile una prova ontologicamente inutilizzabile, ma non ha deciso il merito sulla questione, limitandosi a valutare la tempestività del ricorso.
Codice di procedura penale, art. 253
Richiamato in relazione al sequestro; la Corte ha valutato il momento di esecuzione/apprensione ai fini del decorso del termine per l'impugnazione.
Codice di procedura penale, art. 325 comma 2
Regola il ricorso immediato; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine previsto.
Codice di procedura penale, art. 324 comma 1
Stabilisce il termine di dieci giorni per la proposizione dell'istanza di riesame; la Corte ha interpretato che il dies a quo decorre dall'apprensione del materiale informatico (hardware + dati), salvo prova che l'interesse concreto sia sorto solo dopo la conoscenza del materiale effettivamente estratto.
Codice di procedura penale, artt. 191 e 254
Richiamati dal ricorrente in tema di sequestro della corrispondenza e pertinenzialità; la Corte ha osservato che tali doglianze andavano sollevate tempestivamente e non giustificano l'impugnazione tardiva.
Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 13018 del 10/01/2024 (Pasi, Rv. 286188-01)
Precedente richiamato che chiarisce come, in generale, l'apprensione del materiale informatico coincide con la notifica del provvedimento e fa decorrere il termine per il riesame; tuttavia riconosce la possibilità di far decorrere il termine da momento successivo se il ricorrente dimostra che l'interesse è sorto solo dopo l'estrazione/ridefinizione dei dati effettivamente sequestrati.
Massime di principio
- Il termine di 10 giorni per l'impugnazione di un sequestro probatorio su dispositivi informatici decorre dall'apprensione del materiale informatico (hardware e dati), salvo prova documentata che l'interesse a impugnare sia sorto solo dopo la conoscenza dei dati effettivamente estratti.
- Se si sostiene che l'interesse a impugnare è sorto solo dopo il deposito della perizia, occorre fornire prova concreta e specifica di tale sopravvenienza; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Critiche sulla scelta dello strumento di acquisizione (es. uso dell'art. 507), sulla pertinenza o sulla proporzionalità dell'intervento devono essere sollevate tempestivamente, non possono essere utilizzate come giustificazione automatica per dilatare il termine di impugnazione.
- In caso di sequestro di grandi volumi di dati, è opportuno chiedere immediatamente la perimetrazione del materiale, misure di minimizzazione e l'estrazione forense selettiva per tutelare la riservatezza e la proporzionalità dell'intervento investigativo.
- Documentare e conservare ogni notifica e ogni elemento che provi la data di conoscenza del sequestro (verbali, comunicazioni, consegne al perito) è fondamentale per calcolare correttamente il dies a quo e difendere la tempestività dell'impugnazione.
- Se il dispositivo sequestrato risulta diverso da quello originariamente utilizzato per comunicazioni contestate, bisogna tempestivamente contestare la riferibilità dei dati al fatto e chiedere accertamenti sulla catena di custodia e sulla correlazione tra dispositivo, SIM/numero e contenuti.
- Quando si paventa l'inutilizzabilità di prove acquisite in precedenza senza sequestro, questa eccezione va sollevata subito, anche per evitare che successive attività (es. sequestro tardivo o perizia) vengano interpretate come cure della omissione originaria.
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