Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29206/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del provvedimento di sequestro del telefono cellulare in uso a Scarpa Domenico. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 15 Cost. e degli artt. 191, 254 e 325 c.p.p., sostenendo che: le chat erano state acquisite senza sequestro del dispositivo e dunque sarebbero ontologicamente "inutilizzabili"; il sequestro successivo sarebbe stato tardivo e del tutto inutile perché il telefono sequestrato non sarebbe lo stesso dispositivo usato per lo scambio dei messaggi; mancata pertinenza e insufficiente motivazione rispetto alla riferibilità del contributo probatorio del cellulare; violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità e del diritto alla riservatezza per l'acquisizione massiva e non perimetrata di dati informatici.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che il termine di dieci giorni per proporre il riesame decorre dall'apprensione effettiva del materiale informatico (hardware e dati), momento coincidente con la notizia del sequestro, e non dalla successiva conoscenza del contenuto della perizia salvo che l'interessato provi che il suo interesse a impugnare sia sorto solo in un momento successivo. Nel caso concreto il ricorrente non ha fornito tale prova e le censure sollevate potevano essere presentate tempestivamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa (pena/cassa indicata nel provvedimento).

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 15

    Invocata dal ricorrente per la tutela della libertà e segretezza della corrispondenza; la Corte ha ritenuto che tale rilievo attiene al merito e non giustifica da solo la tardività dell'impugnazione, dovendo la censura essere proposta tempestivamente.

  • Codice di procedura penale, art. 507

    Norma sulle attività tecniche e procedure sui dispositivi informatici richiamata dal ricorrente; la Corte ha ricordato la giurisprudenza che limita l'utilizzo dello strumento qualora si tenti di rendere utilizzabile una prova ontologicamente inutilizzabile, ma non ha deciso il merito sulla questione, limitandosi a valutare la tempestività del ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 253

    Richiamato in relazione al sequestro; la Corte ha valutato il momento di esecuzione/apprensione ai fini del decorso del termine per l'impugnazione.

  • Codice di procedura penale, art. 325 comma 2

    Regola il ricorso immediato; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine previsto.

  • Codice di procedura penale, art. 324 comma 1

    Stabilisce il termine di dieci giorni per la proposizione dell'istanza di riesame; la Corte ha interpretato che il dies a quo decorre dall'apprensione del materiale informatico (hardware + dati), salvo prova che l'interesse concreto sia sorto solo dopo la conoscenza del materiale effettivamente estratto.

  • Codice di procedura penale, artt. 191 e 254

    Richiamati dal ricorrente in tema di sequestro della corrispondenza e pertinenzialità; la Corte ha osservato che tali doglianze andavano sollevate tempestivamente e non giustificano l'impugnazione tardiva.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 13018 del 10/01/2024 (Pasi, Rv. 286188-01)

    Precedente richiamato che chiarisce come, in generale, l'apprensione del materiale informatico coincide con la notifica del provvedimento e fa decorrere il termine per il riesame; tuttavia riconosce la possibilità di far decorrere il termine da momento successivo se il ricorrente dimostra che l'interesse è sorto solo dopo l'estrazione/ridefinizione dei dati effettivamente sequestrati.

Massime di principio

  • Il termine di 10 giorni per l'impugnazione di un sequestro probatorio su dispositivi informatici decorre dall'apprensione del materiale informatico (hardware e dati), salvo prova documentata che l'interesse a impugnare sia sorto solo dopo la conoscenza dei dati effettivamente estratti.
  • Se si sostiene che l'interesse a impugnare è sorto solo dopo il deposito della perizia, occorre fornire prova concreta e specifica di tale sopravvenienza; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Critiche sulla scelta dello strumento di acquisizione (es. uso dell'art. 507), sulla pertinenza o sulla proporzionalità dell'intervento devono essere sollevate tempestivamente, non possono essere utilizzate come giustificazione automatica per dilatare il termine di impugnazione.
  • In caso di sequestro di grandi volumi di dati, è opportuno chiedere immediatamente la perimetrazione del materiale, misure di minimizzazione e l'estrazione forense selettiva per tutelare la riservatezza e la proporzionalità dell'intervento investigativo.
  • Documentare e conservare ogni notifica e ogni elemento che provi la data di conoscenza del sequestro (verbali, comunicazioni, consegne al perito) è fondamentale per calcolare correttamente il dies a quo e difendere la tempestività dell'impugnazione.
  • Se il dispositivo sequestrato risulta diverso da quello originariamente utilizzato per comunicazioni contestate, bisogna tempestivamente contestare la riferibilità dei dati al fatto e chiedere accertamenti sulla catena di custodia e sulla correlazione tra dispositivo, SIM/numero e contenuti.
  • Quando si paventa l'inutilizzabilità di prove acquisite in precedenza senza sequestro, questa eccezione va sollevata subito, anche per evitare che successive attività (es. sequestro tardivo o perizia) vengano interpretate come cure della omissione originaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.