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Sentenza

Sentenza n. 440/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prefettizio prot. -OMISSIS- del 23 agosto 2023 con il quale è stato adottato, a seguito di una rinnovata istruttoria, il divieto detenzione armi e munizioni a carico del ricorrente.

Giustizia amministrativa202301322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio del 23 agosto 2023 recante il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già destinatario di un precedente divieto di detenzione di armi annullato dal TAR per difetto di motivazione, ha impugnato il nuovo provvedimento adottato all'esito della rinnovata istruttoria. Ha dedotto quale unico motivo la nullità per contrasto con il giudicato, sostenendo che l'amministrazione avrebbe riproposto la medesima decisione sulla base degli stessi fatti già posti a fondamento dell'atto annullato e senza elementi nuovi successivi alla proposizione del precedente ricorso. Con memoria successiva ha inoltre contestato, in relazione agli episodi valorizzati dall'amministrazione tra il 1999 e il 2019, l'insufficiente indicazione delle circostanze di tempo e luogo dei controlli e ha richiamato la propria incensuratezza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito il giudicato formatosi sulla precedente sentenza, rilevando che il primo divieto era stato annullato per difetto di motivazione, poiché non indicava le circostanze di tempo e luogo dei controlli, il numero degli episodi, l'identità dei soggetti pregiudicati né elementi sufficienti a individuarli. La precedente sentenza aveva tuttavia lasciato impregiudicata la possibilità per l'amministrazione di riesercitare il potere, purché rispettasse l'obbligo motivazionale. Il nuovo provvedimento è stato ritenuto conforme al giudicato perché ha indicato i controlli eseguiti tra il 1999 e il 2019 e i soggetti controindicati con i quali il ricorrente era stato trovato; inoltre, l'istruttoria era stata ampliata dal rapporto della Questura del 23 marzo 2023, contenente i precedenti di polizia e penali dei soggetti indicati. Le contestazioni ulteriori sulla discrezionalità amministrativa, formulate soltanto nella memoria del 20 gennaio 2026, sono state dichiarate tardive e irrituali, perché avrebbero dovuto essere dedotte nel ricorso o, al più, con motivi aggiunti in relazione alla documentazione sopravvenuta. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare l'interessato.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando una sentenza annulla un provvedimento amministrativo per difetto di motivazione e lascia espressamente impregiudicato il riesercizio del potere, l'amministrazione può adottare un nuovo provvedimento fondato anche sul medesimo quadro fattuale, purché colmi le carenze motivazionali rilevate dal giudice e rispetti i limiti conformativi del giudicato.
  • Il giudicato di annullamento per difetto di motivazione non impedisce la rinnovazione dell'esercizio del potere se la sentenza non ha escluso in radice la sussistenza dei presupposti sostanziali dell'azione amministrativa, ma ha imposto all'amministrazione di specificare adeguatamente i fatti rilevanti.
  • In materia di divieto prefettizio di detenzione di armi, l'indicazione dei controlli effettuati, del periodo temporale degli episodi e dei soggetti controindicati, accompagnata dai relativi precedenti di polizia e penali risultanti dall'istruttoria, è sufficiente a superare il precedente vizio motivazionale consistente nell'assoluta genericità dei riferimenti fattuali.
  • Le censure concernenti l'esercizio della discrezionalità amministrativa devono essere dedotte nel ricorso introduttivo o, quando riferite a documenti prodotti successivamente, mediante motivi aggiunti; non possono essere introdotte per la prima volta con una memoria difensiva.
  • La produzione documentale dell'amministrazione che amplia o specifica il quadro istruttorio non consente al ricorrente di formulare nuove censure con una semplice memoria, dovendo essere utilizzato lo strumento dei motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazioneTermini del procedimentoAbuso del diritto e del processo

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