Cassazione Penale, Sentenza n. 28530/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che, riformando l'ordinanza del GIP di Monza, aveva sostituito la misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (senza braccialetto elettronico) nell'ambito del procedimento per indebita compensazione di crediti inesistenti ai sensi dell'art. 10‑quater d.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di competenza territoriale ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 74/2000, sostenendo che gli uffici da cui sarebbero state effettuate le compensazioni erano nel circondario di Milano; (ii) nullità e contraddittorietà della motivazione riguardo alla sede effettiva della società (sede legale fittizia vs. sedi operative); (iii) insufficienza della motivazione sulla sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 cod. proc. pen.), lamentando che il Tribunale si sarebbe basato su presunti prestanome non imputabili a Lo Iacono.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'approccio applicato dal Tribunale di Milano in tema di competenza territoriale: per il reato di indebita compensazione rileva il luogo dell'ultima utilizzazione del credito inesistente tramite modello F24 o, se non individuabile, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 74/2000. Nel caso concreto i modelli F24 non consentivano di individuare il luogo delle ultime utilizzazioni e non vi erano elementi probatori che dimostrassero l'effettiva attività del personale nella sede indicata dal ricorrente; dunque la scelta del Tribunale era fondata. Sul punto cautelare, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla mancata attualità del pericolo: il Tribunale aveva motivato la prognosi di pericolosità con plurimi elementi (precedente specifico, carica formale in altra società segnalata per omesso versamento IVA, coinvolgimento in altro procedimento analogo, uso di prestanome nell'amministrazione della GS Trasporti finalizzato ad assicurare impunità). Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. 74/2000
Norma che incrimina l'utilizzazione in compensazione di crediti inesistenti; contestata nell'ipotesi di crediti fittizi utilizzati per pagamenti tramite F24.
art. 18 d.lgs. 74/2000
Preziosa norma speciale per la determinazione della competenza territoriale: rileva il luogo dell'ultima utilizzazione del credito inesistente tramite F24 o, se non identificabile, il luogo di accertamento del reato; prevale sulle regole generali dell'art. 9 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen.
Applicata per valutare le esigenze cautelari, in particolare la lett. c) (pericolo di reiterazione) e lett. e) (altre esigenze): la Corte ha ritenuto che la sussistenza dell'attualità del pericolo fosse adeguatamente motivata sulla base di elementi concreti (precedenti, ruoli formali in altre società, uso di prestanome).
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari dinanzi al Tribunale; richiamata come criterio procedurale per l'adozione dell'ordinanza impugnata.
art. 9 cod. proc. pen.
Regola generale sulla competenza territoriale richiamata per evidenziare la prevalenza della disciplina speciale dell'art. 18 d.lgs. 74/2000.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per il reato di indebita compensazione (d.lgs. 74/2000) la competenza territoriale si determina in base al luogo dell'ultima utilizzazione del credito inesistente tramite modello F24; se questo non è identificabile si applica il luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 74/2000.
- Chi impugna la competenza territoriale deve fornire elementi concreti e documentali (es. indicazioni sull'origine telematica degli F24, presenza di personale nella sede indicata, tracciabilità dei pagamenti) per spostare il foro: mere asserzioni non sono sufficienti.
- La sussistenza delle esigenze cautelari pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica motivata su più elementi; precedenti specifici, ruoli formali in altre società e l'uso sistematico di prestanome possono legittimare l'applicazione o la conferma di misure cautelari.
- In sede di Cassazione i motivi generici o aspecifici che non si confrontano con l'intero impianto motivazionale del giudice di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili; è necessario argomentare punto per punto le ragioni del contrasto.
- Quando i documenti probatori (es. modelli F24) non permettono di identificare il luogo materiale delle operazioni, prevale l'applicazione della regola speciale di competenza e la titolarità dell'accertamento può essere attribuita al luogo in cui l'attività del reato è stata accertata.
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