Cassazione Civile, Sentenza n. 26600/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 7385/2020. Si deducevano tre vizi principali: (i) errore di fatto e di percezione perché la Corte avrebbe dato per esistente negli atti del giudizio di appello una stima UTE mai prodotta, ritenendola oggetto di discussione tra le parti; (ii) inconciliabilità tra la parte motiva e il dispositivo dell'ordinanza, la quale da un lato dichiarava inammissibile il primo motivo (sull'esistenza del seminterrato) ma nel dispositivo disponeva che in sede di rinvio la CTR avrebbe dovuto calcolare anche il seminterrato; (iii) errata valutazione circa la rilevanza temporale della norma processuale (art. 360, co.1, n.5 c.p.c.) invocata dall'Agenzia, chiedendo che fosse considerata inapplicabile la versione anteriore alla novella del 2012.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti non configurano un errore di fatto revocatorio con i requisiti di evidenza e di oggettività richiesti: la questione sulla produzione della stima UTE richiedeva accertamenti non immediatamente desumibili dagli atti; l'asserita inconciliabilità tra motivazione e dispositivo è stata invece qualificata come errore materiale correggibile. Pertanto la Corte ha respinto la revocazione ma ha proceduto alla correzione materiale dell'ordinanza originaria: ha disposto di cancellare dal dispositivo le parole "in esso assorbiti gli altri", sostituendole con "dichiara inammissibile il primo motivo ed assorbito il secondo", e ha sostituito la frase che obbligava la CTR a "calcolare anche il seminterrato" con la disposizione opposta, ossia che la CTR "non dovrà calcolare anche il seminterrato nel computo della superficie". Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio (liquidate in favore dell'Agenzia: euro 1.400,00 per competenze e euro 210,00 per rimborso spese generali) e deve versare l'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, co.1‑quater d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 5 del decreto ministeriale 2 agosto 1969
norma richiamata nella controversia per la definizione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso
la Corte richiama la norma come parametro sostanziale per verificare se la superficie dell'immobile ecceda la soglia per l'agevolazione; la determinazione della superficie utile (inclusione o esclusione del seminterrato) è questione di fatto valutabile in merito
art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
richiamato quale motivo di ricorso per cassazione (omesso esame di un fatto decisivo), la Corte ha valutato la portata della norma rispetto alla presenza negli atti di una stima UTE e alla necessità che il fatto decisivo sia stato oggetto di discussione tra le parti
art. 391-bis c.p.c.
norma che disciplina l'istanza di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione; la Corte ricorda i limiti dell'istituto: richiede un errore di fatto evidente e documentale (art.395 n.4)
art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c.
art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c.
ricondotto ai vizi revocatori come errore di fatto: serve che l'errore sia di percezione o svista, evidente e desumibile dagli atti, non un contrasto interpretativo o un problema di diritto
art. 54 del D.L. 83/2012 conv. L. 134/2012
art. 54 del D.L. 83/2012 conv. con mod. in L. 134/2012
richiamata in relazione alla modifica della formulazione dell'art. 360 c.p.c.; la Corte ha ritenuto che la questione temporale sulla versione applicabile della norma non abbia dato luogo a errore revocatorio
artt. 287 e 391-bis c.p.c.
art. 287 e art. 391-bis c.p.c.
utilizzati come fondamento per la correzione di un errore materiale (discrepanza tra motivazione e dispositivo): tali correzioni sono ammissibili per adeguare il testo alla volontà decisionale del giudice senza incidere sul merito
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il presupposto del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente
d.m. 55/2014
norma richiamata per i parametri di liquidazione delle spese di giudizio
Massime di principio
- L'istanza di revocazione ex art. 391-bis c.p.c. ha un ambito molto ristretto: può essere accolta solo per errori di fatto evidenti, oggettivi e desumibili dagli atti, non per contestazioni che richiedono indagini o valutazioni probatorie.
- La Corte di cassazione non può essere revocata perché ha applicato una diversa interpretazione giuridica o perché è stato commesso un errore di diritto: tali vizi non rientrano nel rimedio revocatorio.
- La discrepanza tra la parte motiva e il dispositivo di una decisione della Corte può essere qualificata come errore materiale e corretta con procedimento di correzione (art. 287 c.p.c. o con rimedi amministrativi previsti), senza incidere sul merito della decisione.
- Per far valere in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, co.1, n.5 c.p.c.) è necessario che il fatto sia effettivamente presente negli atti e che sia stato oggetto di discussione tra le parti; un documento mai prodotto nel giudizio di merito non può costituire fatto storico rilevante per il giudizio di legittimità.
- Quando si deduce l'erronea omissione o il travisamento di un documento probatorio (es. stima UTE), è essenziale indicare con precisione dove il documento si trova negli atti (autosufficienza) e dimostrare la decisività del fatto: altrimenti la censura rischia di essere inammissibile.
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