Cassazione Penale, Sentenza n. 6004/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari del 24/08/2023 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 07/08/2023 con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti del Giancipoli per i reati connessi allo spaccio e al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria rispetto al reato associativo (contestazione della qualificazione come partecipante all'associazione); 2) carenza di motivazione circa la gravità indiziaria per i reati di spaccio (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990) e richiesta di riqualificazione nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5; 3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura carceraria rispetto agli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico), invocando elementi personali come rapporto di lavoro e terapia farmacologica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondate le censure: il Tribunale del riesame aveva motivato in modo articolato e congruo la sussistenza della gravità indiziaria in riferimento all'associazione (elementi rilevanti: acquisti sistematici di droga da Francia Antonio, modalità laconiche delle richieste, unico canale di approvvigionamento, frequenza e quantità rilevanti, stessi corrieri, debito accumulato). Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per mancato interesse concreto del ricorrente, essendo la sola riqualificazione del reato-fine in ipotesi di lieve entità incapace di incidere sul titolo cautelare in presenza anche dell'art. 74 (che rimane centro della contestazione e comporta termine di custodia più lungo). Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso: per i reati richiamati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che il ricorrente non ha efficacemente superato; il Tribunale ha motivato l'attualità e la concretezza dei pericoli (natura e quantità della droga, consolidati canali di spaccio, uso del telefono per coordinare il traffico) e ha valutato non idonei gli elementi difensivi (lavoro non più attuale, terapia compatibile con regime inframurario). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 73
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che sanziona il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti; la corte ha valutato la gravità degli indizi relativi a condotte di spaccio e alla loro rilevanza ai fini cautelari
d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 74
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Prevede l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la presenza di questo titolo cautelare comporta, secondo la Corte, un più grave profilo cautelare e il più lungo termine di applicazione della custodia
Codice di procedura penale - art. 273
Definisce la gravità indiziaria come presupposto per le misure cautelari; la Corte richiama che in sede cautelare è sufficiente la gravità indiziaria intesa in senso prognostico e non la prova piena
Codice di procedura penale - art. 275, comma 3
Stabilisce una presunzione relativa, per taluni reati (tra cui quelli previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/1990), circa la sussistenza delle esigenze cautelari che il difensore deve efficacemente contestare per ottenere misura meno afflittiva
Codice di procedura penale - art. 274, comma 1, lett. c
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Individua le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione), che il Tribunale ha ritenuto attuali e concrete nel caso in esame
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede conseguenze per ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria
Massima delle Sezioni Unite n. 51063/2018 (richiamata dalla difesa)
Decisione richiamata dalla difesa per sostenere la possibile applicazione della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5; la Corte ha ritenuto che tale riqualificazione non inciderebbe sul titolo cautelare nel caso di presenza anche dell'art. 74
Massime di principio
- In sede di misure cautelari la gravità indiziaria ha valore prognostico: non è richiesta la prova piena, ma elementi che rendano probabile la responsabilità e che possano essere integrati con future acquisizioni
- Gli acquisti sistematici, frequenti e da un unico canale, la ripetitività delle modalità di consegna e debiti verso il fornitore sono elementi che possono configurare partecipazione stabile a un'associazione per il traffico di stupefacenti
- Quando il titolo cautelare include reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; incombe sul difensore l'onere di allegare e dimostrare elementi concreti e attuali per vincere tale presunzione
- La mera riqualificazione giuridica del fatto (es. invocare la fattispecie di lieve entità) non è sempre rilevante ai fini cautelari se permane un altro titolo cautelare più grave che mantiene inalterati i presupposti e la durata della misura
- I ricorsi per cassazione avverso provvedimenti cautelari sono ammissibili solo se denunciano violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non sono lo strumento per una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice del merito
- Elementi personali (lavoro, terapia) possono contribuire a sostenere misure meno afflittive solo se attuali, concreti e specificamente idonei a superare la presunzione di pericolo; allegazioni generiche o non aggiornate hanno scarso effetto
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