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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32553/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Con il primo motivo ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che il presunto acquirente non lo aveva riconosciuto fotograficamente, mentre era stato valorizzato il riconoscimento effettuato dal verbalizzante, il quale aveva osservato lo scambio per un breve lasso di tempo, da lontano, e senza adeguatamente considerare la presenza di un fratello gemello. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio e al diniego della sanzione sostitutiva. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, generici e reiterativi di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese. Quanto alla responsabilità, la sentenza di merito aveva ritenuto non contestabile la riconducibilità della condotta al ricorrente, valorizzando il riconoscimento del verbalizzante, anche in relazione al motociclo nella disponibilità dell'imputato e alla consapevolezza dell'esistenza del fratello gemello. Le censure sono state considerate una non consentita proposta di lettura alternativa del materiale probatorio e non un effettivo rilievo di legittimità. Quanto alle attenuanti generiche e alla sanzione sostitutiva, la motivazione è stata ritenuta congrua, essendo state valorizzate le modalità del fatto e la capacità a delinquere dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici, elementi idonei a fondare una prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni della sanzione sostitutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i tre motivi erano manifestamente infondati, generici e ripetitivi di questioni già esaminate e disattese dalla Corte d'appello. È stata ritenuta preclusa in sede di legittimità la richiesta di una diversa valutazione delle prove e della ricostruzione del fatto. La motivazione di merito è stata ritenuta adeguata sia sull'affermazione di responsabilità sia sul diniego delle attenuanti generiche e della sanzione sostitutiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Il reato contestato è indicato nel testo come detenzione illecita di sostanza stupefacente; l'articolo specifico non è espressamente riportato nella decisione trascritta.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato esaminato sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, ma le relative censure sono state ritenute manifestamente infondate, generiche o dirette a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove operata dai giudici di merito una diversa lettura degli elementi probatori, quando la motivazione impugnata sia congrua, coerente e priva di vizi manifesti.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il riconoscimento effettuato da un verbalizzante può concorrere alla prova dell'identità dell'autore del fatto anche se l'osservazione è avvenuta a distanza e per un periodo breve, quando la valutazione di merito sia sorretta da ulteriori elementi di conferma e da una motivazione non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizzi le modalità del fatto e i precedenti specifici dell'imputato, senza essere tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento prospettato dalla difesa.
  • Il diniego di una sanzione sostitutiva può essere fondato su una prognosi negativa di rispetto delle prescrizioni, desunta dalle modalità del fatto e dalla capacità a delinquere dell'imputato, anche in presenza di plurimi precedenti specifici.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penale

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