Cassazione Penale, Sentenza n. 23398/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zara aveva chiesto l'accertamento della "collaborazione impossibile" o inesigibile ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, della L. 354/1975. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, in prima battuta, aveva respinto la domanda; la Corte aveva annullato con rinvio un precedente provvedimento del Tribunale (sent. 15/01/2021 n. 23505) perché il Tribunale aveva valorizzato dichiarazioni equivoche di un collaborante. Dopo il rinvio il Tribunale, con ordinanza del 16/11/2021, ha nuovamente respinto la domanda ritenendo che Zara potesse ancora fornire chiarimenti utili: in particolare sul livello e sui periodi della sua partecipazione all'associazione, sull'organigramma e sulle persone che lo coadiuvavano nel controllo del territorio e sulla partecipazione in epoca successiva al 2005. In cassazione Zara ha denunciato la violazione dell'art. 627 c.p.p. e, in generale, dell'art. 4-bis, comma 1-bis, L. 354/1975, sostenendo che il Tribunale avrebbe fondato il rigetto su contenuti informativi non evincibili dalle decisioni di merito conosciute.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezione 1, ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'impossibilità di collaborare, equipollente alla collaborazione positiva ai fini dei benefici penitenziari, deve risultare dall'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità compiuto con sentenza irrevocabile o dalla limitata partecipazione al fatto criminoso. La Corte ha anche affermato che la verifica deve restare ancorata agli elementi del processo di condanna per rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, evitando estensioni indeterminate. Tuttavia, nel caso concreto l'ordinanza impugnata è stata ritenuta saldamente motivata e ancorata a dati processuali emersi nei giudizi di cognizione e non confutati dal ricorrente (in particolare riguardo all'estensione temporale della partecipazione, all'organigramma e al contributo di altri soggetti), per cui il Tribunale poteva legittimamente concludere per l'assenza dell'impossibilità della collaborazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. (decisione adottata il 31/05/2022).
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 1-bis, L. 354/1975 (ordinamento penitenziario)
L'impossibilità di collaborazione, quale condizione equipollente alla collaborazione resa, deve derivare dall'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile oppure da una comprovata limitata partecipazione al fatto criminoso; la valutazione del giudice deve essere limitata agli elementi emersi nel processo di condanna per rispettare il contraddittorio e il diritto di difesa.
art. 627 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente nella censura; la Corte non ha ritenuto fondata la violazione denunciata alla luce della motivazione del Tribunale.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per spese processuali a carico della parte soccombente in cassazione; applicata dalla Corte per il rigetto del ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176
Norma procedurale sul deposito/trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nelle materie di competenza della magistratura di sorveglianza; le conclusioni del Sostituto Procuratore generale sono state acquisite secondo quanto previsto.
Massime di principio
- L'accertamento dell'impossibilità di collaborazione deve essere ancorato agli elementi del processo di condanna definitivo: non è ammissibile basarsi su generiche supposizioni o informazioni non emerse nel giudizio di merito che ha accertato la responsabilitÃ.
- La prova dell'impossibilità di collaborazione può derivare anche dalla dimostrazione che il condannato ha avuto un ruolo così marginale da non poter disporre di informazioni utili; tale marginalità deve risultare dai fatti e dalle responsabilità accertate nella sentenza irrevocabile.
- Il Tribunale di sorveglianza può rigettare la domanda quando la decisione sia fondata su risultanze processuali effettive e non confutate, anche se tali risultanze consentono di ritenere che il detenuto sia in grado di fornire chiarimenti utili.
- Non sono ammesse valutazioni di ampia ed indeterminata portata che implichino l'addebito di fatti o rapporti che il condannato non ha avuto modo di difendere nel processo: il principio del contraddittorio e il diritto di difesa limitano il campo di indagine del giudice.
- Il ricorrente che invoca l'impossibilità di collaborare ha l'onere di dimostrare, con riferimento agli elementi del processo di condanna, la concreta impossibilità di fornire informazioni utili.
- In caso di rigetto del ricorso in cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23254/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23259/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23285/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23286/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23287/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23288/2022 del 15/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →