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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20864/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente sanitario)

La controversia

La Corte è intervenuta in sede di correzione di errore materiale su una precedente ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte privata e l’aveva condannata alle spese processuali. Nell’ordinanza, però, le spese erano state erroneamente liquidate in favore dell’INPS, soggetto che non era parte del giudizio. L’ente sanitario costituito ha chiesto la correzione, evidenziando che nella motivazione della decisione era già indicata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore del solo ente costituito, mentre l’altro intimato non aveva svolto difese. Il motivo della richiesta era quindi la rettifica di una mera svista materiale contenuta nel dispositivo.

La decisione

La Corte ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale e ha disposto che, nella parte dispositiva dell’ordinanza n. 20038/2022, in luogo della parola "Inps" si legga "Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata". Ha inoltre ordinato l’annotazione della correzione sull’originale dell’ordinanza. La decisione presuppone che la regolazione delle spese fosse già chiaramente desumibile dalla motivazione e che l’indicazione dell’INPS fosse solo un errore di scrittura.

Massime di principio

  • L’errore materiale può essere corretto quando risulti evidente dal confronto tra motivazione e dispositivo che la statuizione finale contenga una mera svista grafica o di scrittura, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
  • La correzione dell’errore materiale è ammessa quando il soggetto indicato nel dispositivo non sia coerente con quanto affermato nella motivazione e sia agevolmente individuabile il destinatario corretto della statuizione.
  • La regolazione delle spese processuali deve essere riferita alla parte effettivamente costituita e vittoriosa; l’indicazione di un soggetto estraneo al giudizio integra un errore emendabile con il procedimento di correzione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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