Ordinanza n. 600/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Cremona ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata il 6 aprile 2024. Il diniego è stato fondato sulla ritenuta pericolosità sociale del richiedente, desunta da una sentenza del Tribunale di Mantova che lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione per i reati previsti dagli artt. 572 e 61, n. 11-quinquies, c.p. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che l'Amministrazione avrebbe disatteso le osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. Il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso. Il giudizio è stato proposto anche in via cautelare, chiedendo la sospensione dell'efficacia del diniego.
La decisione
Il TAR non ha deciso l'istanza cautelare nel merito. Ha ritenuto necessario, ai fini della sua delibazione, acquisire dalla Questura di Cremona una relazione sul procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato. Ha quindi disposto l'incombente istruttorio, ordinando alla Questura di depositare la relazione entro il 15 maggio 2026 e precisando che l'eventuale omissione costituirà argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione dell'incidente cautelare è stata rinviata all'udienza camerale del 27 maggio 2026. Non sono state adottate misure cautelari e non risulta una decisione definitiva sui motivi di annullamento.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La Questura ha adottato il diniego dopo la comunicazione dei motivi ostativi e la presentazione di osservazioni da parte dell'interessato; il ricorrente lamenta che tali osservazioni non siano state adeguatamente considerate.
art. 64, comma 4, c.p.a.
L'omessa produzione della relazione istruttoria richiesta all'Amministrazione potrà essere valutata dal giudice come argomento di prova.
artt. 572 e 61, n. 11-quinquies, c.p.
Le condanne per tali reati sono state richiamate dalla Questura quale elemento dal quale desumere la pericolosità sociale del richiedente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la delibazione di un'istanza cautelare richiede una più completa conoscenza del procedimento amministrativo e delle ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione dall'Amministrazione e rinviare la trattazione cautelare a una successiva udienza.
- L'omessa esecuzione dell'incombente istruttorio disposto dal giudice amministrativo può essere valutata come argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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