Cassazione Civile, Ordinanza n. 27792/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una persona ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace contro un verbale di accertamento per violazione del codice della strada elevato da un Comune. Il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione e il Tribunale ha confermato la decisione, ritenendo non provata dal Comune la disponibilità o il titolo di acquisto dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione dell’infrazione. In cassazione il Comune ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente applicato il regime delle nuove prove del rito ordinario (art. 345 c.p.c.) invece di quello del rito del lavoro, applicabile alla controversia ex art. 7 d.lgs. 150/2011. Secondo il ricorrente, nel rito del lavoro l’art. 437 c.p.c. consente l’ammissione anche d’ufficio di nuovi mezzi di prova se ritenuti indispensabili ai fini della decisione, senza che rilevi la negligenza della parte nella mancata produzione in primo grado; pertanto il contratto di noleggio dell’autovelox non avrebbe dovuto essere escluso per la sola tardività.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l’opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 150/2011; di conseguenza, in appello trova applicazione l’art. 437, comma 2, c.p.c. e non l’art. 345 c.p.c. Il Tribunale aveva quindi errato nel dichiarare inammissibile la produzione documentale sul presupposto della necessità di giustificare il ritardo, presupposto irrilevante nel rito applicabile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Matera, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
nel rito ordinario limita l'ammissibilità delle nuove prove in appello, ma non è la norma applicabile alla controversia in esame
art. 437 c.p.c.
nel rito del lavoro consente al giudice di ammettere anche d'ufficio nuove prove ritenute indispensabili ai fini della decisione, senza che rilevi la negligenza della parte nella mancata produzione in primo grado
art. 7 d.lgs. 150/2011
riconduce le opposizioni a sanzione per violazione del codice della strada al rito del lavoro
Cass. SU 10790/2017
richiamata per il principio secondo cui, nel rito del lavoro, l'ammissione di nuove prove indispensabili non è preclusa dalla negligenza della parte
Massime di principio
- Nelle opposizioni a sanzioni per violazione del codice della strada si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che il regime delle nuove prove in appello è quello dell'art. 437 c.p.c. e non dell'art. 345 c.p.c.
- Nel rito del lavoro il giudice d'appello può ammettere anche d'ufficio nuovi mezzi di prova, purché li ritenga indispensabili ai fini della decisione; la mancata produzione in primo grado per negligenza della parte non è, di per sé, ostativa.
- È erronea la declaratoria di inammissibilità di una prova documentale in appello fondata sul solo ritardo della produzione quando la controversia è soggetta al regime probatorio speciale del rito del lavoro.
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