Cassazione Penale, Sentenza n. 19917/2026 del 29/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello sostenendo in primo luogo che i fatti non integrano il reato di estorsione: le richieste di denaro sarebbero state semplici richieste tra amici e non minacce idonee a coartare la volontà della persona offesa. In secondo luogo ha dedotto violazione del divieto di reformatio in peius, perché la Corte di appello avrebbe applicato, nella determinazione della pena per la continuazione, un criterio diverso e meno favorevole all'imputato rispetto a quello adottato dal Tribunale, aumentando di fatto la pena per la continuazione nonostante la prescrizione intervenuta su parte dei fatti e in assenza di appello del Pubblico Ministero su tale punto.
La decisione
Il ricorso è stato in parte accolto e in parte respinto. Il primo motivo (contestazione della sussistenza dell'estorsione) è stato ritenuto inammissibile perché si limita a riproporre contestazioni di merito già valutate e motivate dai giudici di merito; la Corte di Cassazione ha quindi confermato la valutazione probatoria che riteneva le richieste di denaro accompagnate da minacce percepite come serie dalla vittima. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha rilevato un errore nel calcolo della pena da parte del Tribunale ma ha concluso che la Corte di appello, pur avendo applicato il criterio corretto, ha in pratica modificato elementi autonomi della determinazione della pena in senso potenzialmente peggiorativo senza che il Pubblico Ministero avesse impugnato quel profilo, violando il divieto di reformatio in peius. Inoltre la Corte ha accertato che, alla data odierna, è maturata la prescrizione per i reati commessi tra il 10/05/2013 e il 26/10/2013: tali condotte sono state dichiarate estinte per prescrizione e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente a quegli episodi. Quanto al trattamento sanzionatorio complessivo per i residui reati, la sentenza è stata annullata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena. Il resto del ricorso è respinto.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto che gli elementi costitutivi del reato - richieste di denaro accompagnate da minacce idonee a coartare la volontà della vittima - risultino accertati in base alla prova raccolta dai giudici di merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che limita la motivazione della cassazione ai termini necessari: il ricorso doveva motivare strettamente i punti dedotti; la Corte ha ritenuto inammissibile la riproposizione integrale del merito senza censure specifiche
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di legittimità sulla valutazione dei fatti e delle prove, consentendo la verifica solo della motivazione e della presenza di manifesta illogicità; la Corte ha applicato questo limite per dichiarare inammissibile il primo motivo
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Principio che vieta la reformatio in peius della situazione dell'imputato quando l'appello è proposto solo dall'imputato; la Corte ha ritenuto che la Corte di appello non potesse, in mancanza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, adottare profili peggiorativi nella determinazione della pena
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha dichiarato estinti per prescrizione i reati commessi nel periodo 10/05/2013 - 26/10/2013
artt. 157 e 161 cod. pen.
Norme sul calcolo e durata della prescrizione; la Corte le ha richiamate per stabilire che il termine massimo di prescrizione (anni 12 e mesi 6, dato il tipo penale e l'esclusione della recidiva qualificata) si è maturato per il periodo indicato
Massime di principio
- In Cassazione è preclusa la rinnovazione della valutazione di merito: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove senza indicare errori di motivazione o manifesta illogicità sono inammissibili
- Per i reati plurimi riconnessi dalla continuazione, la determinazione della pena va effettuata individuando prima il reato più grave (reato base) e poi aumentando la pena per la continuazione; questo criterio è vincolante nella determinazione del trattamento sanzionatorio
- Il divieto di reformatio in peius opera quando l'appello è promosso esclusivamente dall'imputato: la Corte d'appello non può adottare modifiche peggiorative a profili autonomi della pena (circostanze, aumenti per continuazione, ecc.) se il Pubblico Ministero non ha impugnato la sentenza di primo grado su tali aspetti
- Se, nel corso del processo, interviene la prescrizione per alcuni fatti, la Corte di legittimità può dichiarare l'estinzione dei reati caduti in prescrizione anche se il ricorso è parzialmente inammissibile, qualora il rapporto processuale sia validamente instaurato
- In caso di errore nella determinazione della pena (criterio di calcolo errato) occorre valutare se la correzione sia favorevole o sfavorevole all'imputato: se la correzione adottata in appello peggiora la posizione dell'imputato e il PM non ha impugnato, la modifica non è ammissibile per il divieto di reformatio in peius
- Nei casi simili è fondamentale contestare tempestivamente e specificamente sia i profili di fatto che quelli di diritto, verificare i termini di prescrizione per ciascun episodio e, se si vuole evitare un peggioramento, valutare la necessità di impugnazione anche da parte del Pubblico Ministero sui singoli profili
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