Cassazione Civile, Ordinanza n. 38230/2021 del 03/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (aventi causa)
La controversia
La controversia origina da un preliminare di vendita immobiliare stipulato nel 1966, seguito quasi subito dalla vendita del medesimo bene a un terzo. In un primo giudizio, i promissari acquirenti ottennero una pronuncia che confermava la validità della vendita al terzo e, in un successivo giudizio definito con sentenza definitiva, ottennero il trasferimento ex art. 2932 c.c. di una porzione del terreno. Il terzo acquirente aveva poi rivenduto il bene a soggetti che, a loro volta, convennero in giudizio gli eredi dei promissari acquirenti per ottenere il rilascio del terreno e il risarcimento dei danni, assumendo che i convenuti lo detenessero senza titolo. La domanda fu accolta nei gradi di merito. Gli eredi dei promissari acquirenti proposero quindi revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d'appello, deducendo la contrarietà a giudicati precedenti: sostenevano che la Corte d'appello non avesse affrontato l'efficacia dei giudicati formatisi sulle precedenti sentenze del Tribunale, e che comunque quelle sentenze dovessero prevalere o spiegare efficacia riflessa anche verso il terzo acquirente e i suoi aventi causa. Con il ricorso per cassazione censurarono la decisione della Corte territoriale che aveva respinto la revocazione, deducendo violazione dell'art. 395, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 2909 c.c. e 111, 113, 324, 327 e 404 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente ritenuto insussistente il presupposto della revocazione o avesse comunque male interpretato la portata dei giudicati esterni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo perché la Corte d'appello, nella sentenza impugnata in revocazione, aveva effettivamente delibato la questione dei giudicati esterni richiamati dai ricorrenti: in particolare aveva preso in considerazione sia la sentenza non definitiva del 1970 sia la successiva sentenza definitiva del 1980, e aveva concluso che tali giudicati non erano opponibili agli attuali resistenti e ai loro aventi causa. Poiché l'art. 395, n. 5, c.p.c. consente la revocazione solo se la sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato, la revocazione era in radice inammissibile. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso per difetto di procura speciale, ma ha comunque respinto il ricorso principale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, mentre è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 5, c.p.c.
"purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione"
La revocazione per contrasto con giudicato esterno è proponibile solo se la sentenza revocanda non abbia già deciso sull'eccezione di giudicato; se il giudicato è stato esaminato, il rimedio revocatorio non è esperibile.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale è richiamato come parametro per valutare la contrarietà tra decisioni e l'opponibilità del giudicato tra le parti.
art. 111 c.p.c.
Richiamato nel quadro delle censure dei ricorrenti, senza autonoma ratio decidendi specifica.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti insieme ad altre disposizioni processuali, senza autonoma centralità nella decisione.
art. 324 c.p.c.
Richiamato quale norma sul giudicato formale, nel contesto della dedotta contrarietà tra decisioni.
art. 327 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti nel perimetro delle censure processuali, senza specifica applicazione decisiva.
art. 404 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti, ma non risulta decisivo nella motivazione della Corte.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
La doglianza è stata formalmente incardinata come violazione di legge per errata applicazione dell'art. 395, n. 5, c.p.c. e delle norme sul giudicato.
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6
La Corte richiama gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso, rilevando che non era stato integralmente trascritto il dispositivo della sentenza non definitiva del 1970.
art. 370 c.p.c.
Richiamato in relazione all'applicabilità al controricorso del requisito della procura speciale ex art. 365 c.p.c.
art. 365 c.p.c.
Il controricorso è dichiarato inammissibile perché la procura era stata rilasciata prima della pubblicazione della sentenza impugnata, quindi mancava la necessaria procura speciale per il giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. è esperibile solo quando la sentenza impugnata sia realmente contraria a un precedente giudicato tra le stesse parti e, soprattutto, quando il giudice non abbia già pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato.
- Per verificare l'ammissibilità della revocazione per contrasto di giudicati, il giudice deve accertare se nella sentenza revocanda vi sia stata una delibazione esplicita o anche solo sostanziale della questione del giudicato esterno.
- Il giudicato esterno va interpretato come elemento normativo e la sua opponibilità può essere scrutinata anche d'ufficio; se però il giudice di merito ne ha già valutato la portata, il rimedio corretto non è la revocazione ma l'impugnazione ordinaria per i vizi dedotti.
- In presenza di una sentenza che abbia esaminato e risolto la questione della portata di precedenti giudicati, non è sufficiente prospettare che la motivazione sia stata erronea o che non siano stati richiamati espressamente tutti gli effetti del giudicato: manca comunque il presupposto processuale dell'art. 395, n. 5, c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorrente che invochi un errore processuale deve rispettare rigorosi oneri di specificità e autosufficienza, trascrivendo gli atti rilevanti in modo completo e puntuale.
- Il controricorso in cassazione richiede procura speciale successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata; una procura anteriore non è idonea a fondare la valida costituzione del resistente in legittimità.
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