Cassazione Civile, Ordinanza n. 03698/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro con cui l'amministrazione finanziaria ha assoggettato a registro una serie di cessioni documentate da ventuno fatture, ritenendo che non si trattasse di mere vendite di beni strumentali soggette a IVA, ma della dissimulazione di una cessione di ramo d'azienda. La CTR del Lazio aveva accolto l'appello della società contribuente, escludendo la configurabilità del ramo d'azienda perché, a suo dire, il compendio trasferito non costituiva un'entità autonoma e funzionalmente organizzata: la cessionaria aveva acquistato singole attrezzature e solo sette dipendenti, mentre una diversa newco aveva ricevuto la maggior parte dei lavoratori. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 2555 c.c., 2 d.P.R. 633/1972, 15 e 40 d.P.R. 131/1986, sostenendo che la CTR avesse applicato una nozione troppo restrittiva di azienda/ramo d'azienda, trascurando che è sufficiente l'attitudine potenziale del compendio a consentire l'esercizio dell'impresa e che occorre una valutazione globale degli elementi trasferiti. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi, ossia il contesto complessivo dell'operazione, che secondo l'Ufficio mostrava uno svuotamento patrimoniale della società cedente e una parallela ripartizione del compendio in due newco, tra cui la resistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, affermando che la CTR non aveva correttamente verificato se il complesso di beni trasferiti, unitamente ai sette dipendenti, avesse un'autonoma attitudine all'esercizio dell'attività d'impresa, limitandosi a valorizzare il numero dei lavoratori trasferiti e la differenza tra l'attività della cedente e quella della cessionaria. Ha richiamato il principio per cui, ai fini della qualificazione di una cessione come cessione d'azienda o di ramo d'azienda, non conta in modo decisivo la volontà delle parti, né è necessaria l'attualità dell'esercizio dell'attività, essendo sufficiente la potenziale idoneità funzionale del compendio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2555 c.c.
La nozione di azienda richiede un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa; ai fini della cessione rileva l'idoneità funzionale del compendio, anche potenziale, non la sola presenza di singoli beni o il numero dei dipendenti trasferiti.
art. 2, terzo comma, lett. b), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La cessione di azienda o di ramo d'azienda è fuori dal campo di applicazione dell'IVA; se invece si tratta di singole cessioni di beni, l'operazione resta imponibile ai fini IVA.
art. 15 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato insieme all'art. 40 del medesimo decreto per il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, in funzione della corretta qualificazione dell'operazione.
art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Se l'operazione è qualificabile come cessione di azienda o ramo d'azienda, si applica l'imposta di registro in luogo dell'IVA secondo il principio di alternatività.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base del motivo di ricorso relativo alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Base del motivo relativo all'omesso esame di fatti storici asseritamente decisivi.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di un'operazione come cessione di azienda o di ramo d'azienda, non è decisiva la mera denominazione impressa dalle parti, ma occorre verificare in concreto se il complesso trasferito conservi un'autonoma attitudine funzionale all'esercizio dell'impresa.
- La cessione d'azienda non richiede necessariamente l'attualità dell'esercizio dell'attività produttiva da parte del compendio trasferito: è sufficiente la sua potenziale idoneità a consentire l'esercizio dell'impresa, anche con eventuali integrazioni a carico del cessionario.
- La valutazione sulla natura aziendale del trasferimento deve essere globale e avere riguardo all'insieme degli elementi materiali e personali ceduti, non potendo fondarsi su indici isolati come il solo numero dei dipendenti trasferiti o una generica differenza di settore di attività.
- Quando la qualificazione dell'operazione incide sul riparto tra IVA e imposta di registro, il giudice deve accertare la reale struttura economico-funzionale del trasferimento per stabilire se l'operazione esca dal campo IVA come cessione d'azienda oppure resti soggetta a IVA come vendita di beni.
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