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Sentenza

Sentenza n. 787/2026 - Genova, Sezione 1

per l’annullamento - del decreto -OMISSIS-, notificato il giorno successivo, con cui la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha negato l’assunzione quale operatore del ruolo dei Vigili del fuoco; - di tutti gli altri atti preparatori, presupposti, connessi, consequenziali, ivi compresa la sconosciuta nota informativa della Questura di Genova.

Giustizia amministrativa202200319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assunzione quale operatore del ruolo dei Vigili del fuoco, fondato sul difetto delle qualità morali e di condotta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui l'Amministrazione ha negato la sua assunzione, nonché gli atti presupposti e la nota informativa della Questura. Il diniego era motivato dalla mancanza del requisito delle qualità morali e di condotta previsto dall'art. 71, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 217/2005, in ragione di una condanna a nove mesi di reclusione per lesioni personali aggravate e di un precedente di polizia relativo a un tentato furto aggravato. Sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell'art. 71 d.lgs. n. 217/2005, dell'art. 26 l. n. 53/1989, dell'art. 27 d.P.R. n. 448/1988, dell'art. 3 l. n. 241/1990 e degli artt. 27 e 111 Cost., nonché il difetto di istruttoria e motivazione, la contraddittorietà, l'illogicità, la falsità dei presupposti e l'ingiustizia grave e manifesta. Con un secondo motivo è stata dedotta anche la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990, sotto i medesimi profili. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio o la sospensione del giudizio in ragione dell'appello pendente contro la sentenza di condanna.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che, sebbene il provvedimento fosse stato adottato da un'Amministrazione centrale, i suoi effetti diretti erano limitati alla Liguria, poiché la graduatoria aveva base regionale. Ha rigettato anche la richiesta di rinvio o sospensione del giudizio: il provvedimento doveva essere valutato sulla base della situazione esistente al momento della sua adozione e la pendenza dell'appello penale non integrava un caso eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., né rendeva rilevanti eventuali sopravvenienze. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. L'art. 71, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 217/2005 richiede, per l'accesso alla qualifica di operatore dei Vigili del fuoco, il possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 26 l. n. 53/1989. Tali requisiti, collegati alle funzioni di difesa, sicurezza e polizia, devono sussistere al momento dell'assunzione. La condanna a nove mesi di reclusione per lesioni personali aggravate è stata ritenuta riferibile a un reato particolarmente grave e, di per sé, sufficiente a giustificare il diniego, senza che assumessero rilievo le circostanze fattuali dedotte dalla ricorrente o la pendenza dell'appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, in favore del Ministero e di ulteriori 1.000 euro, oltre accessori, in favore della Questura. È stata inoltre revocata l'ammissione al gratuito patrocinio per il superamento dei limiti reddituali.

Norme richiamate

  • art. 71, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 217/2005

    Per l'accesso alla qualifica di operatore dei Vigili del fuoco è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 26 l. n. 53/1989.

  • art. 26 l. n. 53/1989

    I requisiti di qualità morale e di condotta richiesti per l'accesso ai ruoli delle forze di polizia e delle amministrazioni con funzioni di sicurezza devono sussistere al momento dell'assunzione e sono collegati all'onorabilità e ai presupposti comportamentali richiesti dalle funzioni.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    La pendenza dell'appello penale non costituisce, nel caso deciso, un caso eccezionale idoneo a giustificare il rinvio dell'udienza.

  • art. 79, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 115/2002

    d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92

    L'ammissione al gratuito patrocinio è revocabile quando risulti il venir meno delle condizioni reddituali.

  • art. 136 d.P.R. n. 115/2002

    Consente la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio in presenza dell'insussistenza dei relativi presupposti.

Massime di principio

  • Per l'accesso alle qualifiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che richiedono le qualità morali e di condotta previste per le forze di polizia, tali requisiti devono sussistere concretamente al momento dell'assunzione, non essendo sufficiente il loro possesso al momento della partecipazione alla selezione.
  • Una condanna penale per un reato ritenuto particolarmente grave può giustificare autonomamente il diniego di assunzione in ruoli connessi alla sicurezza pubblica, senza che l'Amministrazione sia tenuta a valorizzare la pendenza dell'appello penale o le circostanze fattuali dedotte dall'interessato.
  • La legittimità del diniego di assunzione fondato sui requisiti morali e di condotta deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento; eventuali sopravvenienze successive non incidono sulla validità originaria dell'atto.
  • La pendenza di un giudizio penale d'appello non impone, di per sé, il rinvio o la sospensione del giudizio amministrativo relativo al diniego di assunzione, quando la decisione amministrativa sia valutata sulla base della situazione esistente al momento della sua adozione.
  • Ai fini della competenza territoriale del TAR, un provvedimento adottato da un'Amministrazione centrale può rientrare nella competenza del tribunale regionale quando i suoi effetti diretti siano limitati al territorio regionale, come nel caso di una graduatoria avente base regionale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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