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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 3819 - Comm. Trib. Prov. Milano

IVA - Spese di sponsorizzazione - Detraibilità Iva - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva qualificato le spese di sponsorizzazione come spese di rappresentanza e, sulla base dell’art. 19-bis, comma 1, lettera h), del d.P.R. 633/1972, aveva negato la detrazione dell’IVA assolta. Il ricorrente sosteneva invece che tali oneri fossero spese di pubblicità, direttamente inerenti all’attività economica esercitata e quindi detraibili.

La decisione

La contestazione del contribuente è stata accolta. Le spese di sponsorizzazione sono state ritenute configurabili come spese di pubblicità e inerenti all’attività economica. La scelta della modalità pubblicitaria rientra nella libertà imprenditoriale e non può essere disconosciuta dall’Amministrazione sulla base di una diversa valutazione di opportunità, salvo prova concreta dell’inesistenza, dell’antieconomicità o dell’estraneità all’attività. È stata quindi riconosciuta la detraibilità dell’IVA relativa alle spese sostenute.

Norme richiamate

  • Art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Rileva il principio di inerenza dei costi rispetto all’attività d’impresa: le spese di sponsorizzazione possono essere deducibili quando sono collegate all’attività economica e funzionali alla promozione dell’impresa.

  • Art. 19 d.P.R. 633/1972

    Consente la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, quando sussiste un nesso di inerenza con l’attività economica.

  • Art. 19-bis, comma 1, lettera h), d.P.R. 633/1972

    Prevede limitazioni alla detrazione dell’IVA per determinate spese di rappresentanza. La norma non si applica quando le spese, per caratteristiche e finalità effettive, sono qualificabili come spese di pubblicità inerenti all’attività.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione possono essere considerate spese di pubblicità, e non di rappresentanza, quando sono dirette a promuovere l’impresa, i suoi prodotti o servizi e presentano un collegamento concreto con l’attività economica.
  • La qualificazione della spesa dipende dalla sua funzione effettiva e dalla documentazione disponibile, non solo dalla denominazione utilizzata nel contratto o in fattura.
  • La scelta del mezzo pubblicitario rientra nella discrezionalità dell’imprenditore; l’Amministrazione finanziaria non può sostituire la propria valutazione commerciale a quella dell’impresa senza dimostrare l’assenza di inerenza o l’antieconomicità manifesta dell’operazione.
  • Per sostenere la detraibilità dell’IVA è opportuno conservare contratto di sponsorizzazione, fatture, materiali promozionali, evidenze della visibilità ottenuta e ogni elemento che dimostri il rapporto tra sponsorizzazione e attività d’impresa.
  • La detrazione può essere contestata se la sponsorizzazione è priva di reale controprestazione pubblicitaria, non è collegata all’attività esercitata, è simulata oppure risulta manifestamente sproporzionata e antieconomica rispetto alle dimensioni e agli obiettivi dell’impresa.

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