Sentenza del 30/11/2018 n. 31020 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava il trattamento fiscale applicato alla convenzione urbanistica stipulata ai sensi dell'art. 40-bis della legge urbanistica provinciale di Bolzano. Sosteneva che la convenzione costituisse un atto traslativo o costitutivo di diritti reali, inclusi diritti edificatori, soggetto quindi all'imposta di registro e alle imposte ipotecarie in misura proporzionale. Contestava inoltre l'applicazione del regime agevolato previsto dall'art. 20 della legge n. 10 del 1977 e dall'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601 del 1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'esito favorevole al Comune e alle società. Ha stabilito che la convenzione urbanistica è un accordo amministrativo, integrativo o sostitutivo del provvedimento di pianificazione, finalizzato alla realizzazione dell'interesse pubblico e delle opere di urbanizzazione. Essa non realizza una permuta o una prestazione corrispettiva tra il privato e il Comune, né trasferisce o costituisce diritti reali o diritti edificatori commerciabili. Pertanto trova applicazione il regime tributario agevolato, consistente nell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.500,00.
Norme richiamate
Legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, art. 40-bis
"Le convenzioni urbanistiche hanno come scopo la copertura del fabbisogno abitativo della popolazione residente, la messa a disposizione di aree per insediamenti produttivi oppure la realizzazione o gestione di opere ed impianti pubblici."
La norma consente convenzioni urbanistiche dirette a perseguire finalità di interesse pubblico nella pianificazione territoriale. Tali convenzioni sono state qualificate come accordi amministrativi e non come contratti traslativi o permutativi.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 11
Costituisce la base normativa degli accordi tra pubbliche amministrazioni e privati diretti alla disciplina dell'esercizio del potere amministrativo. Le convenzioni urbanistiche rientrano negli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte prima, art. 1
La tassazione proporzionale prevista per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali non si applica quando la convenzione urbanistica non produce un trasferimento o una costituzione di diritti reali o edificatori.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
La qualificazione fiscale dell'atto deve considerare la sua natura giuridica effettiva. Nel caso esaminato, la convenzione non è stata considerata un atto traslativo oneroso, ma un accordo amministrativo di pianificazione.
Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 20, commi 1, 2 e 3
"Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi."
Il regime tributario agevolato previsto per gli atti urbanistici si applica anche agli accordi e alle convenzioni tra privati ed enti pubblici finalizzati alla trasformazione del territorio, compresi gli atti attuativi. Il comma 3 estende espressamente tale disciplina alle convenzioni previste dall'art. 40-bis della legge urbanistica provinciale di Bolzano, nei procedimenti non definiti da decadenza dei termini o da giudicato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2
Prevede il trattamento fiscale agevolato richiamato dalla legge n. 10 del 1977: imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti rientranti nella disciplina urbanistica applicabile.
Codice civile, art. 2643, comma 1, n. 2-bis
La disposizione relativa alla trascrizione degli atti concernenti diritti edificatori non implica che ogni convenzione urbanistica costituisca un atto traslativo o costitutivo di tali diritti. Occorre verificare se l'accordo produca effettivamente un trasferimento negoziale, circostanza esclusa nel caso esaminato.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 88
La norma ha chiarito legislativamente l'applicazione del regime fiscale agevolato agli accordi e alle convenzioni urbanistiche tra privati ed enti pubblici, includendo le convenzioni ex art. 40-bis della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997, salvo termini di accertamento scaduti o giudicato.
Massime di principio
- Una convenzione urbanistica stipulata tra Comune e privato per modificare la pianificazione territoriale e realizzare opere pubbliche, normalmente, è un accordo amministrativo finalizzato all'interesse pubblico e non un contratto di compravendita, permuta o cessione di diritti edificatori.
- L'obbligo del privato di versare somme, realizzare opere o cedere aree non determina automaticamente un rapporto sinallagmatico: tali obblighi possono costituire modalità di attuazione dell'interesse pubblico urbanistico.
- Per applicare l'imposta di registro proporzionale occorre che l'atto realizzi effettivamente un trasferimento o una costituzione di diritti reali o edificatori. La sola possibilità di ottenere una diversa destinazione urbanistica o maggiore edificabilità non equivale, di per sé, a un trasferimento negoziale.
- Gli accordi urbanistici tra enti pubblici e privati diretti alla trasformazione del territorio possono beneficiare del regime agevolato consistente nell'imposta di registro fissa e nell'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, ove ricorrano i presupposti normativi.
- La qualificazione fiscale deve dipendere dalla causa concreta e dagli effetti giuridici dell'accordo, non soltanto dalla presenza di obblighi patrimoniali o dal pagamento di una somma da parte del privato.
- La disciplina introdotta dalla legge n. 205 del 2017 conferma ed esplicita l'applicabilità del regime agevolato anche alle convenzioni urbanistiche ex art. 40-bis della legge provinciale di Bolzano, nei limiti temporali previsti dalla legge e in assenza di giudicato.
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