Sentenza n. 519/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di diniego della SCIA prat. -OMISSIS- con conclusione negativa del procedimento ex art. 19, co. 3, legge 241/1990 e divieto di esecuzione dell'attività, come disposto dal Comune di Cornaredo e comunicato a mezzo PEC il 24/1/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di esecuzione dell'attività e conclusione negativa del procedimento relativo a una SCIA edilizia per l'apertura di una vetrina con ingresso pedonale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale comunicato il 24 gennaio 2024, con il quale il Comune aveva vietato l'esecuzione dell'intervento oggetto della SCIA edilizia presentata il 26 luglio 2023. La SCIA era stata preceduta dal parere favorevole della Commissione per il Paesaggio. Il Comune aveva richiesto integrazioni documentali il 7 settembre 2023 e il ricorrente le aveva depositate l'8 settembre 2023. Il provvedimento negativo era stato motivato con presunte interferenze dell'intervento con un progetto di sistemazione di un parco pubblico, con sottoservizi e con il posizionamento dei banchi del mercato settimanale. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 19, commi 1, 3, 4 e 6-bis, e dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di ponderazione e motivazione e travisamento dei fatti; erronea interpretazione della normativa regolamentare comunale, ritenuta silente sulla questione, nonché ulteriore violazione dell'art. 21-nonies. La censura centrale riguardava la tardività dell'intervento inibitorio: il termine di trenta giorni decorrente dalla presentazione della SCIA era scaduto il 25 agosto 2023, mentre la richiesta di integrazioni era intervenuta il 7 settembre 2023 e il diniego il 24 gennaio 2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto perentorio il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990 per l'esercizio dei poteri inibitori in materia di SCIA edilizia. Poiché la SCIA era stata presentata il 26 luglio 2023, il termine era scaduto il 25 agosto 2023. La richiesta di integrazioni del 7 settembre 2023 era quindi tardiva e non poteva interrompere o sospendere un termine già consumato. Anche considerando, in via ipotetica, la richiesta come idonea a incidere sul termine, il provvedimento del 24 gennaio 2024 sarebbe comunque intervenuto oltre trenta giorni dopo il deposito delle integrazioni dell'8 settembre 2023. Decorso il termine, gli effetti della SCIA si erano consolidati e l'amministrazione avrebbe potuto intervenire soltanto mediante autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies, previa attivazione di un apposito procedimento, valutazione di un interesse pubblico concreto e attuale prevalente sull'affidamento del privato e motivazione rafforzata sulla ponderazione degli interessi. Il Comune aveva invece adottato l'atto qualificandolo come divieto ordinario ai sensi dell'art. 19, comma 3, senza comunicazione di avvio del procedimento di autotutela e senza alcuna comparazione tra interesse pubblico e affidamento privato. Il primo motivo, ritenuto assorbente, è stato accolto; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. 241/1990
in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa
Disciplina il potere inibitorio ordinario dell'amministrazione in presenza di carenza dei requisiti e dei presupposti della SCIA, da esercitare entro il termine previsto dalla legge.
art. 19, comma 4, l. 241/1990
l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies
Dopo la scadenza del termine ordinario, l'intervento amministrativo è possibile solo nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali dell'annullamento d'ufficio.
art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990
in materia edilizia, il comma 6-bis del citato art. 19 riduce a trenta giorni il termine
Il termine di trenta giorni per l'esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA edilizia ha natura perentoria; il suo decorso consuma il potere inibitorio ordinario e consolida la posizione del privato.
art. 21-nonies l. 241/1990
Consente l'intervento successivo sulla SCIA soltanto mediante annullamento d'ufficio, con procedimento di autotutela, interesse pubblico concreto e attuale prevalente sull'affidamento del privato e motivazione rafforzata sulla ponderazione degli interessi.
Massime di principio
- In materia di SCIA edilizia, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990 per l'esercizio dei poteri inibitori ordinari è perentorio; il suo inutile decorso consuma tale potere e consolida gli effetti della segnalazione.
- Una richiesta di integrazioni documentali formulata dopo la scadenza del termine perentorio per il controllo della SCIA non può interrompere né sospendere un termine già consumato.
- Dopo la scadenza del termine ordinario di controllo della SCIA, l'amministrazione può rimuoverne gli effetti soltanto esercitando il potere di autotutela previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
- L'intervento tardivo sulla SCIA richiede un apposito procedimento di autotutela, la valutazione di un interesse pubblico concreto e attuale prevalente sull'affidamento del privato e una motivazione rafforzata sulla comparazione degli interessi; non è sufficiente il mero richiamo alle ragioni ostative all'intervento.
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