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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30710/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza che confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del presunto profitto del reato tributario ex art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (fino alla concorrenza di €318.267,00), eseguito direttamente sulle somme giacenti sul conto Bancoposta della società (pari a €8.710,10). La ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) sostenendo che non è possibile confiscare in via diretta somme entrate nel patrimonio dell'ente in epoca successiva alla commissione del reato e che il Tribunale avrebbe confuso/confuso l'ambito del sequestro diretto con quello per equivalente; in particolare, le somme confluite dopo il reato non avrebbero il carattere di "profitto" confiscabile direttamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto il riesame del decreto di sequestropreventivo. La Corte ha richiamato il principio consolidato dalle Sezioni Unite (n. 42415 del 27/05/2021) secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, rinvenuto nel patrimonio dell'autore, deve essere qualificata come confisca diretta (e non per equivalente) per la natura fungibile del denaro; ne consegue che la presenza di somme immesse nel patrimonio in epoca successiva al reato non impedisce la confisca diretta purché rappresentino l'effettivo accrescimento patrimoniale conseguito dal reato. La Corte ha inoltre richiamato l'applicazione dello stesso principio ai reati tributari (Sez. 3, n. 375 del 26/11/2021). Pur rilevando un errore formale dell'ordinanza nel parlare di confisca per equivalente, la Corte lo ha ritenuto irrilevante rispetto all'argomentazione sostanziale conforme alla giurisprudenza di legittimità. Perciò il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del procedimento (art. 616 cod.proc.pen.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 10-ter)

    Disciplina il profitto del reato tributario; la Corte ha ritenuto applicabile il principio della confisca diretta del profitto monetario anche quando le somme risultano depositate in epoca successiva al reato, in ragione della fungibilità del denaro

  • codice di procedura penale (art. 325)

    Limita il ricorso per cassazione nei procedimenti cautelari reali alla sola violazione di legge; la Corte ha ricordato che non è ammissibile dedurre in cassazione un vizio di motivazione

  • codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. b) ed e))

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme indicate dalla ricorrente come base delle censure (vizi di legge); la Corte le ha esaminate e rigettate valutando la correttezza del riferimento giurisprudenziale

  • codice di procedura penale (art. 616)

    Norma che dispone l'obbligo per il soccombente di sostenere le spese processuali; applicata alla ricorrente per il rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, n. 42415 del 27/05/2021

    Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01

    Principio di diritto secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato rinvenuto nel patrimonio dell'autore va sempre qualificata come diretta (non per equivalente) per la natura fungibile del denaro; non è ostativa la prova o l'allegazione dell'origine lecita della specifica somma

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 375 del 26/11/2021

    Sez. 3, n. 375 del 26/11/2021, Commisso (non mass.)

    Il principio delle Sezioni Unite è applicabile anche ai reati tributari, considerando il profitto come risparmio di spesa e l'accrescimento patrimoniale o il mancato decremento delle risorse come concetti equivalenti ai fini della confisca

Massime di principio

  • La confisca del denaro considerato profitto del reato può essere disposta in via diretta anche se le somme oggetto di apprensione sono state immesse nel patrimonio in epoca successiva alla commissione dell'illecito, a causa della fungibilità del denaro
  • Nei casi di reati tributari il "profitto" può consistere in un risparmio di spesa: l'accrescimento patrimoniale o il mancato decremento delle risorse sono elementi rilevanti per la confisca
  • La contestazione in cassazione di provvedimenti cautelari reali è limitata a vizi di legge (art. 325 c.p.p.); le doglianze di merito o di motivazione non sono ammissibili in questa sede
  • La prova dell'origine lecita di una specifica somma depositata non impedisce necessariamente la confisca diretta dell'ammontare complessivo considerato profitto, secondo le Sezioni Unite; tuttavia, la documentazione contabile resta utile in sede istruttoria per contestare la quantificazione e la correlazione complessiva dell'accrescimento patrimoniale al reato
  • In situazioni analoghe è opportuno valutare sia la giurisprudenza di legittimità più recente sia la possibilità di proporre mezzi di prova idonei a dimostrare l'autonomia e la lecita provenienza delle risorse, oltre a porre attenzione ai limiti di impugnazione in sede di cassazione

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