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Legge

L.R. Lazio 6/2011

Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modifiche, 10 agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" e successive modifiche e 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, l.r. 20 dicembre 2001, n. 25)". Promozione della costituzione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 6/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 6/2011 interviene su autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, prorogando e ridefinendo termini, verifiche e procedure per il definitivo accreditamento. Disciplina anche l’assistenza domiciliare, la pubblicazione degli elenchi degli accreditati, la valutazione dei servizi e l’integrazione delle agende nel ReCUP. Le parti su IRCCS Tor Vergata sono oggi abrogate; molte norme avevano scadenze fissate tra 2011 e 2012.

Disposizioni urgenti in materia sanitaria, accreditamento e organizzazione dei servizi nel Lazio

Disposizioni urgenti in materia sanitaria nel Lazio

La legge regionale del Lazio n. 6 del 22 aprile 2011 contiene misure urgenti in materia sanitaria, con interventi soprattutto su autorizzazione, accreditamento e controllo delle strutture private, oltre a disposizioni su assistenza domiciliare, trasparenza verso i cittadini e organizzazione delle agende prestazionali. Una parte rilevante delle norme aveva termini applicativi collocati tra il 2011 e il 2012 e diverse disposizioni risultano oggi superate o abrogate.

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private

La legge proroga e rimodula i termini per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture private già disciplinate dalla legislazione regionale precedente. In particolare, per le strutture private ospedaliere e ambulatoriali il termine viene fissato al 31 agosto 2011, mentre per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, compresi gli stabilimenti termali, al 31 dicembre 2012.

Vengono inoltre modificati alcuni profili procedurali relativi alla conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, con un differimento del termine al 31 maggio 2011 e con l’introduzione dell’obbligo di presentare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata dalla documentazione attestante l’acquisizione dei requisiti mancanti.

Se la mancanza di requisiti strutturali o tecnologici dipende dal mancato rilascio di certificati, pareri, nulla osta o altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti, le ASL possono convocare una conferenza di servizi per acquisire i provvedimenti necessari. In tal caso la struttura deve indicare espressamente i provvedimenti mancanti e allegare le istanze già presentate; se il provvedimento viene poi rilasciato, il requisito mancante deve essere acquisito entro 120 giorni.

Per le strutture private provvisoriamente accreditate e già operative alla data di entrata in vigore della l.r. 3/2010, che abbiano presentato una domanda incompleta o non l’abbiano presentata per cause non imputabili a colpa, è prevista la possibilità di integrare o presentare la domanda entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge, tramite la piattaforma informatica della società Lait S.p.A. Entro lo stesso termine va prodotta la documentazione richiesta. Le strutture che dichiarano il possesso dei requisiti minimi e ulteriori vengono inserite entro 30 giorni nel provvedimento di ricognizione e possono continuare a erogare prestazioni per conto del SSR nelle more dell’accreditamento definitivo.

Le ASL devono valutare prioritariamente i piani e i cronoprogrammi delle strutture interessate e poi svolgere le verifiche secondo la disciplina vigente. La verifica dei requisiti prevista dalla l.r. 3/2010 viene inoltre corredata da un termine finale: deve concludersi entro il 31 dicembre 2011. La Regione può avvalersi, in deroga alla disciplina generale, anche di personale individuato con provvedimento del direttore regionale competente.

In caso di proposte di riorganizzazione con riduzione di posti letto presentate da soggetti che controllano più strutture accreditate, la valutazione può essere effettuata considerando il fabbisogno regionale complessivo e non quello di area o macroarea, ma solo se le strutture interessate possiedono i requisiti richiesti e se l’operazione non pregiudica i livelli occupazionali.

Procedura per l’assistenza domiciliare

La Regione avvia, tramite la procedura informatica già prevista per l’accreditamento, il processo di autorizzazione e accreditamento definitivi delle attività di assistenza domiciliare svolte da soggetti privati per conto delle ASL del Lazio. I controlli devono essere effettuati sulla base dei requisiti fissati dal decreto del Commissario ad acta n. 90/2010 e successive modifiche.

La legge istituisce anche un albo dei soggetti accreditati. In attesa della sua formazione, possono operare i soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla disciplina commissariale.

Pubblicazione degli elenchi degli accreditati e trasparenza

L’elenco dei soggetti accreditati deve essere pubblicato annualmente sul sito della Regione Lazio e sul Bollettino ufficiale regionale. La pubblicazione deve indicare la classe di appartenenza della struttura, la tipologia delle prestazioni erogabili e gli ulteriori dati stabiliti dalla Giunta regionale, nonché fornire un’informazione analitica sulle verifiche svolte.

Valutazione dei servizi da parte degli utenti

Per migliorare qualità ed efficacia dei servizi, la Giunta regionale doveva stabilire entro un anno dall’approvazione della legge tempi e modalità per introdurre, in determinate strutture accreditate, un sistema elettronico di raccolta delle schede di valutazione compilate dai cittadini nel rispetto della privacy.

Il sistema riguarda:

  • strutture che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese le prestazioni riabilitative;
  • strutture di ricovero ospedaliero per acuzie o post-acuzie, in regime continuativo o diurno;
  • strutture sanitarie e socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale.

L’elaborazione dei dati è affidata all’assessorato competente, che trasmette entro il 31 marzo una relazione annuale riferita all’anno precedente alla Giunta e alla ASL competente. Gli indicatori di maggior interesse devono essere pubblicati sul sito regionale e resi facilmente accessibili ai cittadini.

Agende delle prestazioni e sistema ReCUP

Le strutture accreditate devono mettere a disposizione del sistema regionale ReCUP le agende delle prestazioni entro il 31 dicembre 2011, secondo un regolamento regionale adottato dalla Giunta. La mancata messa a disposizione delle agende costituisce elemento di valutazione per la conferma dell’accreditamento.

IRCCS di Tor Vergata

La legge conteneva disposizioni per promuovere la costituzione dell’IRCCS di Tor Vergata, ma tali previsioni sono state successivamente abrogate e non hanno più attuale applicazione normativa.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Molte sue previsioni erano collegate a termini transitori e a verifiche da concludere tra il 2011 e il 2012; per questo, sul piano pratico, la maggior parte della disciplina è oggi storicizzata o superata, salvo gli effetti eventualmente ancora rilevanti delle modifiche apportate alla normativa regionale successiva.

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