L.R. Lazio 7/2011
Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche" e successive modifiche (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia 7/2011 modifica la l.r. 17/2004 su cave e torbiere, estendendo alcune durate di ampliamento e proroga delle autorizzazioni, introducendo una seconda possibilità di ampliamento per esigenze occupazionali e disciplinando la cessazione delle attività abusive. Prevede inoltre l’adeguamento del regolamento attuativo e una transitoria per le pratiche di proroga già pendenti alla data di entrata in vigore.
Modifiche alla disciplina regionale di cave e torbiere
Modifiche alla disciplina regionale di cave e torbiere
La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 7 del 2011 interviene in modo mirato sulla legge regionale n. 17/2004, rafforzando gli strumenti di continuità delle attività estrattive e aggiornando la disciplina delle proroghe, dei controlli e delle conseguenze delle attività svolte senza autorizzazione.
Ampliamento delle attività estrattive in corso
Il provvedimento modifica il regime degli ampliamenti delle attività estrattive già in corso, estendendone la durata massima e introducendo una possibilità aggiuntiva nei casi con rilevanza occupazionale e socio-economica.
- La durata massima dell’ampliamento prevista dal comma 5 dell’art. 12 passa da cinque a dieci anni.
- La durata massima prevista dal comma 6 passa da due a cinque anni.
- È introdotta la possibilità per il comune di autorizzare un secondo ampliamento delle attività estrattive in corso per un massimo di cinque anni.
- Tale secondo ampliamento richiede la previa indizione della conferenza di servizi e l’acquisizione del parere della CRC.
- L’autorizzazione è subordinata alla presenza di specifiche esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali e del preminente interesse socio-economico sovracomunale indicati nella domanda del soggetto interessato.
- Le modalità della domanda sono quelle previste dal regolamento regionale attuativo dell’art. 7.
Cessazione dell’attività estrattiva senza autorizzazione
La legge riscrive la disciplina della cessazione delle attività estrattive abusive, attribuendo al comune un potere di intervento immediato e prevedendo il recupero dell’area e la segnalazione all’autorità giudiziaria.
- In caso di ricerca o coltivazione di cava o torbiera senza autorizzazione, il comune dispone la cessazione dell’attività e ordina al trasgressore il recupero e la sistemazione dell’area interessata.
- Se il trasgressore non ottempera entro 60 giorni dall’intimazione, il comune provvede d’ufficio con rivalsa delle spese a carico del responsabile.
- Il proprietario dell’area risponde in solido con il trasgressore, salvo prova che l’attività sia avvenuta contro la sua volontà.
- Il comune segnala comunque all’autorità giudiziaria l’attività svolta senza autorizzazione.
Proroga delle autorizzazioni in scadenza
La disciplina delle proroghe viene resa più articolata, sempre con finalità di completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale, e con un raccordo alla pianificazione territoriale adeguata.
- Per le autorizzazioni all’attività di coltivazione in scadenza prima dell’approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell’art. 10, il comune competente, previo parere della CRC, può concedere una proroga di cinque anni.
- Tale proroga può essere ulteriormente estesa di altri cinque anni, seguendo le medesime procedure previste dall’articolo.
- Per le autorizzazioni relative all’ampliamento dell’attività di coltivazione di cava e torbiera in scadenza prima dell’approvazione dei PTPG adeguati, la proroga massima è di cinque anni.
- Le richieste di proroga devono essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza dell’autorizzazione.
- La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dal regolamento regionale attuativo.
- Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dei precedenti capi della legge quadro.
- L’ulteriore proroga dopo il primo quinquennio e la proroga delle autorizzazioni di ampliamento non devono comportare variazioni o aggravamenti delle condizioni idrogeologiche delle aree circostanti il sito estrattivo, comunque entro l’ambito comunale.
- A tal fine il comune deve commissionare a università o ad altri enti abilitati uno studio sugli effetti e sui pericoli connessi a tali variazioni o aggravamenti, da considerare in sede di autorizzazione.
Adeguamento del regolamento attuativo
La legge impone un aggiornamento del regolamento regionale di attuazione della disciplina sulle cave e torbiere.
- La Giunta regionale deve adeguare il regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
- La previsione richiama anche successivi interventi regolamentari di modifica del 2015.
Regime transitorio
È prevista una disciplina transitoria per non interrompere i procedimenti amministrativi già avviati.
- I procedimenti istruttori relativi alle richieste di proroga ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge sono definiti secondo la l.r. 17/2004 come modificata dalla l.r. 7/2011.
- La finalità espressa è la tutela dei rapporti occupazionali nelle attività estrattive.
Ambito territoriale e rilevanza pratica
La legge opera esclusivamente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e incide su un settore tecnico-amministrativo specifico. Nel complesso, si tratta di una norma di modifica settoriale, ancora utile come testo di coordinamento storico della disciplina regionale sulle cave e torbiere, ma con forte contenuto transitorio e riferito a procedimenti e autorizzazioni legati alla pianificazione di quel periodo.
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