L.R. Lazio 3/2011
Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina contributi regionali ai consorzi fidi agricoli operanti nel territorio regionale per facilitare l’accesso al credito delle imprese agricole, finanziando fondo rischi, patrimonio di garanzia e attività di consulenza. I contributi sono soggetti a condizioni UE, a criteri fissati dalla Giunta e a controlli; previsti obblighi informativi, restituzione delle somme non utilizzate e sanzioni fino all’esclusione per 1-5 anni.
Interventi regionali a favore dei consorzi fidi agricoli
Interventi a favore dei consorzi fidi agricoli
La legge della Regione disciplina un sistema di sostegno ai consorzi fidi operanti nel settore agricolo, con l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito delle imprese agricole del territorio regionale. Gli interventi consistono in contributi per garanzie finanziarie e per attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria.
Finalità e tipologie di contributo
La Regione concorre allo sviluppo degli organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo, denominati consorzi fidi. I contributi regionali sono destinati a due finalità principali:
- formazione o integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia, da utilizzare per rilasciare garanzie alle imprese agricole consorziate o socie;
- attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese agricole consorziate o socie, con possibilità di consulenza anche per imprese non associate.
Requisiti dei soggetti beneficiari
Possono beneficiare dei contributi i consorzi fidi che presentano congiuntamente specifici requisiti:
- costituzione da parte di imprese agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
- sede operativa nel territorio regionale;
- operatività su base territoriale regionale o almeno provinciale;
- finalità mutualistiche tra gli aderenti;
- concessione di garanzie e agevolazioni secondo valutazioni di merito indipendenti ed egualitarie. È inoltre ammessa l’adesione di enti pubblici e organismi privati in qualità di sostenitori.
Criteri di concessione dei contributi e vincoli UE
I contributi per il fondo rischi e il patrimonio di garanzia sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea e tenendo conto:
- del valore del fondo rischi e del patrimonio di garanzia già costituiti;
- dell’ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati o in fase di erogazione, purché il consorzio abbia deliberato la concessione della garanzia. L’importo complessivo dei contributi non può superare quello dei finanziamenti per i quali il consorzio ha rilasciato garanzia.
La garanzia finanziata con il contributo regionale deve inoltre:
- rispettare le condizioni della comunicazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
- essere cumulabile con altri aiuti solo entro i massimali UE previsti per il settore agricolo;
- riguardare esclusivamente operazioni conformi alla normativa dell’Unione europea.
I contributi per l’attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria sono concessi nei limiti e secondo le condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
Indirizzi regionali, criteri operativi e controlli
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di agricoltura e sentita la commissione consiliare competente, adotta una deliberazione che definisce gli aspetti operativi essenziali della misura, tra cui:
- numero minimo di imprese agricole aderenti al consorzio fidi;
- misura dei contributi;
- criteri di ammissione delle domande e modalità di erogazione;
- priorità di assegnazione;
- criteri per l’erogazione delle garanzie e per l’attività di consulenza;
- obblighi dei consorzi fidi verso l’amministrazione regionale;
- modalità dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi.
Obblighi di comunicazione e gestione delle situazioni di scioglimento
In caso di scioglimento o liquidazione, il legale rappresentante del consorzio fidi deve informare la struttura regionale competente in materia di agricoltura immediatamente e comunque entro 15 giorni, indicando motivi e cause del provvedimento. Le somme regionali eventualmente versate e non utilizzate devono essere restituite entro 120 giorni dallo scioglimento o dalla liquidazione.
Con cadenza annuale i consorzi fidi devono comunicare alla struttura regionale competente:
- eventuali variazioni statutarie, organizzative, amministrative e logistiche;
- le modalità di utilizzo dei contributi regionali.
Sanzioni e conseguenze della violazione
La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione comporta:
- revoca dei contributi concessi e non utilizzati, con recupero delle somme erogate;
- revoca dei contributi utilizzati, con recupero delle somme erogate;
- esclusione dall’accesso ai contributi per un periodo da 1 a 5 anni.
Autorizzazione europea e regime finanziario
I contributi sono concedibili solo dopo l’approvazione della Commissione europea, oppure dopo la scadenza del termine previsto per il relativo esame. La copertura finanziaria è stata prevista, per il triennio 2011-2013, con uno stanziamento annuo di 1.000.000 di euro; la norma richiama inoltre successive modalità di copertura indicate in nota a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La disciplina ha carattere settoriale e legato a specifici stanziamenti e programmi di aiuto; per tale ragione, pur non emergendo un’abrogazione espressa nel testo fornito, la sua concreta applicazione risulta oggi sostanzialmente esaurita o comunque fortemente datata.
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