L.R. Lazio 4/2011
Modifica all'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2003, n. 7 (Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso) (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 4 del 18 marzo 2011 modifica la legge regionale n. 7/2003, elevando da 1.000 a 3.000 euro l’importo previsto alla lettera b) dell’articolo 4, comma 1, per il fondo di solidarietà in favore delle famiglie dei cittadini del Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile deceduti durante operazioni di soccorso.
Aumento del contributo del fondo di solidarietà per le famiglie di operatori di protezione civile deceduti
Modifica del contributo del fondo di solidarietà per famiglie di operatori di protezione civile
La legge regionale del Lazio 18 marzo 2011, n. 4 interviene in modo puntuale sulla disciplina del fondo di solidarietà istituito dalla legge regionale 11 marzo 2003, n. 7. L’atto non introduce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna l’importo di una delle prestazioni previste a favore delle famiglie dei cittadini del Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile deceduti nell’ambito di operazioni di soccorso.
Contenuto della modifica
La modifica riguarda la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 7/2003. L’importo originariamente fissato in euro 1.000,00 è sostituito con euro 3.000,00.
Effetti applicativi
La disciplina risultante è quindi quella della legge regionale n. 7/2003 come modificata, limitatamente all’adeguamento dell’importo previsto dalla specifica disposizione richiamata. Il testo fornito non contiene ulteriori condizioni, scadenze o regimi transitori.
Ambito territoriale e natura dell’atto
L’intervento normativo opera esclusivamente nell’ambito della Regione Lazio e si riferisce al fondo destinato alle famiglie di soggetti appartenenti alle strutture operative di protezione civile deceduti in operazioni di soccorso.
Rilevanza attuale
L’atto è una modifica puntuale di una disciplina originaria ancora richiamata; di per sé non esaurisce una fattispecie autonoma e non contiene termini di efficacia limitati nel tempo.
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