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Legge

L.R. Lazio 5/2011

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livelo regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 5/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 5/2011 modifica la l.r. 13/2007 sugli ostelli per la gioventù, imponendo per le nuove aperture la gestione da parte di soggetti pubblici, morali o religiosi, cooperative sociali e associazioni senza scopo di lucro del turismo sociale e giovanile. Prevede inoltre misure per favorire almeno un ostello per capoluogo, il turismo giovanile dei disabili, un numero verde e un centro di prenotazione unica.

Modifiche alla disciplina regionale sul sistema turistico laziale e sugli ostelli per la gioventù

Modifiche alla disciplina sugli ostelli per la gioventù nel sistema turistico laziale

La legge regionale del Lazio n. 5 del 2011 interviene in modo puntuale sulla legge regionale n. 13 del 2007, rafforzando la disciplina degli ostelli per la gioventù nell’ambito dell’organizzazione del sistema turistico regionale. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio della Regione Lazio.

Contenuto della modifica

La modifica riguarda il comma 6 dell’articolo 23 della l.r. 13/2007 e integra la disciplina relativa alle strutture ricettive destinate agli ostelli per la gioventù.

In particolare, per le strutture di nuova apertura viene previsto che la gestione sia affidata a:

  • enti pubblici;
  • enti di carattere morale o religioso;
  • cooperative sociali;
  • associazioni operanti senza scopo di lucro nel settore del turismo sociale e giovanile, per finalità sociali e culturali.

Misure di promozione del turismo giovanile

La legge indica inoltre che debbano essere individuate misure volte a:

  • favorire la presenza di almeno un ostello per la gioventù in ogni capoluogo di provincia;
  • favorire il turismo giovanile per le persone con disabilità;
  • istituire un numero verde per creare una sinergia tra operatori e categorie del settore;
  • istituire un centro di prenotazione unica per il turismo giovanile.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, avvenuta il 28 aprile 2011.

Rilevanza applicativa

Si tratta di una legge di modifica inserita in una disciplina regionale specifica e ancora riferita a un assetto organizzativo del turismo laziale; non contiene disposizioni finanziarie o sanzionatorie autonome.

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