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Legge

L.R. Lazio 2/2011

Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 2/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nel Lazio, contributi a favore delle piccole e medie imprese agricole per compensare costi e perdite derivanti da fitopatie o infestazioni parassitarie, anche tramite miglioramenti tecnologici. Gli aiuti sono attivabili solo nell’ambito di specifici programmi pubblici e, per il 2011, è previsto uno stanziamento di 1 milione di euro.

Contributi regionali per prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie nelle imprese agricole

Contributi regionali per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie

La legge regionale disciplina, nel territorio del Lazio, la possibilità per la Regione di concedere contributi alle piccole e medie imprese agricole per fronteggiare danni causati da organismi nocivi alle produzioni vegetali. L’intervento è pensato come misura straordinaria, collegata a specifici programmi pubblici di prevenzione, controllo o eradicazione.

Finalità e ambito degli interventi

La Regione può concedere contributi per compensare costi e perdite connessi:

  • alla prevenzione e all’eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie;
  • al miglioramento degli impianti con l’introduzione di nuove tecnologie nel settore;
  • a danni causati da organismi nocivi per i quali non esistono efficaci metodi di lotta.

Gli interventi possono essere attivati solo in presenza di uno specifico programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione di determinate fitopatie o infestazioni parassitarie.

Beneficiari

Possono accedere ai contributi le piccole e medie imprese del settore agricolo, singole o associate, che abbiano adempiuto alle prescrizioni di abbattimento ed eventuale distruzione di colture agrarie in produzione, infette o infestate da organismi nocivi.

Tali prescrizioni devono essere impartite dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, nel quadro della normativa statale e regionale richiamata dalla legge sul servizio fitosanitario.

Disciplina dei contributi

Per ciascuna specie vegetale e in relazione a determinate fitopatie o infestazioni parassitarie, la Giunta regionale definisce con proprie deliberazioni:

  • i criteri e le modalità di concessione;
  • l’importo del sostegno;
  • la dotazione finanziaria relativa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Il contributo non può superare il 100% della perdita subita, calcolata in base:

  • al valore di mercato delle colture distrutte;
  • all’eventuale diminuzione di reddito dovuta a obblighi di quarantena, difficoltà di reimpianto o di coltivazione;
  • al netto di eventuali indennizzi assicurativi percepiti.

I beneficiari non possono cumulare questi aiuti con altre linee di intervento, di fonte europea, statale o regionale, aventi le medesime finalità.

Adempimenti e disciplina europea sugli aiuti di Stato

Gli aiuti sono soggetti all’obbligo di comunicazione alla Commissione europea, in attuazione della disciplina UE richiamata dalla legge sugli aiuti di Stato a favore delle PMI agricole.

Trattamento dei dati personali

I dati dei beneficiari sono trattati dalla Regione per le finalità istituzionali previste dalla legge. Il trattamento deve avvenire secondo le modalità e le condizioni stabilite dal regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, nel titolo dedicato al trattamento dei dati personali.

Copertura finanziaria

Per l’attuazione della legge è istituito un capitolo di bilancio dedicato agli interventi per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie. Per l’esercizio finanziario 2011 lo stanziamento previsto è pari a 1.000.000 di euro, coperto mediante prelevamento di pari importo da un altro capitolo del bilancio regionale.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La previsione finanziaria espressamente indicata riguarda l’esercizio 2011; la disciplina generale resta collegata a programmi e deliberazioni regionali specifici. Data la sua natura di norma di settore con misure attivabili solo su programmi puntuali e con il richiamo a uno stanziamento annuale ormai esaurito, l’atto ha oggi utilità pratica molto limitata.

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