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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21161/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Giuseppe Penna con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 468 c.p.p. per l'esclusione della lista testi depositata il 13/01/2025 (contestazione di calcolo dei "sette giorni liberi" e di modalità di deposito telematico, con pretesa preclusione della prova a discarico e dell'audizione del consulente tecnico); (2) erronea applicazione della legge penale e valutazione errata delle prove (si contesta che la mera presenza di materiale attinente alla lavorazione del marmo non dimostri automaticamente gestione illecita di rifiuti); (3) motivazione insufficiente circa il diniego dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); (4) vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis c.p. per il rigetto delle circostanze attenuanti generiche; (5) errata valutazione e diniego della sospensione condizionale della pena (art. 163).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui il deposito della lista testi era tardivo (termine di sette giorni calcolato in giorni interi e liberi, con esclusione del dies a quo e del dies ad quem; essendo il dies ad quem domenica 12/01/2025, il giorno non festivo rilevante era il 11/01/2025 e non il 13/01/2025). Le censure relative alla valutazione delle prove, all'applicazione dell'art. 131-bis, al diniego delle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale sono state ritenute generiche o infondate: la motivazione del Tribunale (degrado dei rifiuti, risalente deposito, foto, testimonianza del maresciallo e precedenti penali) è stata giudicata logica e congrua. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; resta confermata la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato all'ammenda di euro 3.000 e prosciolto rispetto ad altro capo.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a

    Norma penale sulla gestione illecita di rifiuti, applicata in primo grado per la responsabilità dell'imputato in relazione al deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 185-bis, comma 2, lett. d

    Richiamata in relazione alla qualificazione del deposito temporaneo e alle modalità illecite di custodia/smaltimento dei rifiuti

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1

    Citata in relazione al capo a) per il quale il Tribunale aveva disposto il proscioglimento; la Corte di cassazione non ha modifycato tale valutazione

  • Costituzione, artt. 24 e 111

    Richiamati dal ricorrente con riferimento al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni tali da rendere ammissibile il ricorso

  • cod. proc. pen., art. 468

    Termine di deposito della lista testi "almeno sette giorni prima" dell'udienza; la Corte ha confermato il consolidato indirizzo secondo cui il termine si computa in giorni interi e liberi e la mancata osservanza può giustificare l'inamissibilità della doglianza

  • cod. proc. pen., art. 172, comma 3 e comma 5

    La Corte ha ribadito che il computo dei termini avviene in giorni interi e liberi (comma 5) e ha interpretato, richiamando giurisprudenza recente (Selvaggio), che la proroga del termine che scade in giorno festivo opera anche per termini computati "a ritroso", individuando il dies ad quem nel giorno non festivo antecedente

  • cod. proc. pen., art. 178, comma 1, lett. c) e art. 182, comma 2

    Riferite in tema di nullità; la Corte osserva che la parte non ha tempestivamente eccepito la nullità di ordine generale con le modalità previste, per cui la doglianza non ha avuto rilievo

  • cod. proc. pen., art. 581

    Richiamato nel senso che i motivi di cassazione devono avere adeguata correlazione con le ragioni della decisione impugnata; motivi viziati da genericità o mancata correlazione sono inammissibili

  • cod. pen., art. 131-bis

    Norma sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che la sua applicazione richiede valutazione complessa e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno/ pericolo, e ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che ha escluso la causa per il profilo della persistenza e del degrado dei rifiuti

  • cod. pen., art. 133

    Richiamato come criterio per la valutazione della tenuità e per la ponderazione delle circostanze nella determinazione della gravità della condotta

  • cod. pen., art. 62-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato il diniego riferendosi ad indici ritenuti decisivi, come i precedenti

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato anche la facoltà di aumentare la sanzione in favore della Cassa delle Ammende

  • legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 64

    Autorizza l'aumento della sanzione da devolvere alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha esercitata fissando la somma in euro 3.000,00

Massime di principio

  • I termini processuali indicati come "giorni" si computano in giorni interi e liberi: vanno esclusi sia il dies a quo sia il dies ad quem; quando il termine è calcolato "a ritroso" e il dies ad quem cade in giorno festivo, il dies ad quem utile è il giorno non festivo antecedente (quindi anticipare il deposito)
  • La tardiva presentazione della lista testi può legittimamente comportare l'inammissibilità della doglianza relativa alla mancata escussione dei testi o dei consulenti, se non contestata tempestivamente e senza prova di pregiudizio rilevante
  • In cassazione i motivi devono essere specifici, articolati e correlati alle ragioni della decisione impugnata; censure generiche o non confrontate con le motivazioni del giudice di merito sono facilmente dichiarate inammissibili
  • Per ottenere l'esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. è necessario fornire elementi probatori e argomentazioni che dimostrino la marginalità della condotta considerandone modalità, durata, grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo; semplici riferimenti cronologici o generici non sono sufficienti
  • Il giudice di merito può basare il diniego di attenuanti o della sospensione condizionale sulla valutazione di elementi ritenuti prevalenti (es. precedenti penali, indici di abitualità): non è obbligato ad esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole avanzato dalla difesa
  • Quando si contesta la modalità di deposito telematico degli atti, è importante sollevare tempestivamente la questione e dimostrare il concreto pregiudizio processuale; l'impugnazione interlocutoria o la specifica eccezione in udienza sono strumenti utili
  • Nelle controversie su illeciti ambientali, la valutazione complessiva delle prove (foto, sopralluoghi, stato di degrado, documentazione di ultimo conferimento) è determinante per distinguere un deposito temporaneo regolare da una gestione illecita e sistematica di rifiuti

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