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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37962/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La controversia riguarda la rideterminazione del canone demaniale marittimo dovuto per l'anno 2007 in relazione a una concessione rilasciata nel dicembre 2006. La società concessionaria aveva chiesto al Tribunale la rideterminazione del canone; il Tribunale, dopo consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la domanda fissando il canone annuo. L'Agenzia del Demanio aveva appellato, ma la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione ritenendo, da un lato, che le opere di difficile rimozione non potessero essere considerate pertinenze commerciali e, dall'altro, che fossero stati applicati correttamente i criteri di calcolo previsti dall'art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: con il primo, la violazione di legge per avere il giudice di merito negato la destinazione commerciale delle pertinenze demaniali marittime, in realtà contestando la ricostruzione in fatto e la valutazione delle risultanze della CTU; con il secondo, la nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, sostenendo che la Corte d'appello avesse aderito acriticamente alla consulenza tecnica senza spiegare adeguatamente il proprio convincimento e senza rispondere alle contestazioni mosse alla perizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente qualificato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre, la doglianza non integrava un vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., anche in considerazione della doppia conforme. Ha poi respinto il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata non era affetta da motivazione apparente: il giudice di merito aveva richiamato e condiviso le conclusioni del CTU in modo sufficiente, e la motivazione per relationem alla consulenza tecnica e alla decisione di primo grado è ammissibile quando consenta di individuare l'iter logico seguito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; non si è applicato l'ulteriore contributo unificato per la qualità di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 256, lett. b), pt. 2.1), l. n. 296/2006

    norma invocata per sostenere la corretta classificazione delle pertinenze demaniali marittime ai fini del canone; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il primo motivo è inammissibile in quanto diretto a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 817 c.c.

    richiamato per la nozione di pertinenza; la Corte non ne esamina direttamente l'esatta portata, poiché la censura è ritenuta meramente fattuale.

  • art. 29 r.d. n. 327/1942

    richiamato insieme all'art. 49 del codice della navigazione per la disciplina delle pertinenze demaniali; non viene affrontato nel merito.

  • art. 49 r.d. n. 327/1942

    richiamato in tema di pertinenze demaniali marittime; la Corte ribadisce che la doglianza atteneva alla valutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo formalmente prospettato come violazione/falsa applicazione di legge è stato qualificato come censura di merito sulla ricostruzione del fatto, quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio poiché una motivazione, sia pure sintetica e per relationem, era presente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    norma sul contenuto della sentenza; la Corte afferma che il semplice recepimento delle conclusioni del CTU non integra di per sé nullità se il percorso argomentativo è comprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato nei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma del 2012; è denunciabile solo l'omesso esame di fatti decisivi o l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per il ragionamento presuntivo utilizzato dal giudice di merito; la Corte osserva che la valutazione degli indizi appartiene al merito e non può essere sostituita in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore, senza rilievi sostanziali sul merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo del contributo unificato per la parte soccombente in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come base costituzionale dell'obbligo di motivazione, interpretato nel senso che solo la motivazione inesistente o meramente apparente integra vizio rilevante in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre come violazione di legge un errore che investa in realtà la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove: una simile censura è inammissibile se mira a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è sindacabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • La motivazione per relationem è valida quando il giudice di merito richiami in modo comprensibile le conclusioni del consulente tecnico o della decisione di primo grado, facendole proprie e consentendo di ricostruire l'iter logico seguito.
  • L'adesione del giudice alle conclusioni del CTU non integra di per sé motivazione apparente, purché la relazione recepita sia individuabile e il giudice mostri di averla condivisa in relazione al dato normativo applicabile.
  • In presenza di doppia conforme, la censura sul vizio motivazionale incontra un ulteriore limite di ammissibilità, soprattutto se il ricorrente non chiarisce che le due decisioni di merito si siano fondate su ragioni differenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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