Sentenza n. 1923/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento autorizzativo unico SUAP n. 37/2024 con effetti edilizi ai sensi del DPR 380/2001 rilasciato dal Comune di La Loggia a favore della Rialto S.p.A. in data 13.8.2025, avente ad oggetto “…la realizzazione di nuova stazione di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico nel Comune di La Loggia, Via Ronchi snc su terreni distinti al NCT fg. 4, mapp. N. 542,423,539,424,540,541, 422 secondo la composizione petrolifera indicata negli elaborati approvati per la cd. “fase 1” …”; - del provvedimento autorizzativo unico SUAP n. 37-bis/2024 rilasciato dal Comune di La Loggia a favore della Rialto S.p.A. in data 13.8.2025, avente ad oggetto “…la realizzazione di nuova stazione di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico nel Comune di La Loggia, Via Ronchi snc su terreni distinti al NCT fg. 4, mapp. N. 542,423,539,424,540,541, 422 secondo la composizione petrolifera indicata negli elaborati approvati per la cd. “fase 2” …”; - del provvedimento autorizzativo unico n. 36/2024 autorizzazione petrolifera rilasciata dal Comune di La Loggia a favore della Rialto S.p.A. in data 20.8.2025 avente ad oggetto la “… realizzazione ed attivazione di nuovo impianto per l'erogazione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico nel Comune di La Loggia, Via Ronchi snc su terreni distinti al NCT fg. 54, mapp. N. 542,423,539,424,540,541,422, di proprietà esclusiva, secondo la composizione petrolifera finale comprensiva del prodotto metano, consentendo la possibilità di realizzare ed attivare l'apertura alle vendite della stazione di servizio in 2 fasi temporali, ossia: Fase 1 - come meglio indicato nel permesso di costruire n. 37/2024, senza il prodotto metano, e Fase II: come da Permesso di Costruire n. 37BIS/2024 comprensiva del prodotto metano, con obbligo nei tempi previsti dal DPR 380/2001 di ultimare tutte le opere (fase 1 e fase 2) ed attivare l'apertura alla vendita di tutti i prodotti autorizzati compreso il metano entro e non oltre i 3 anni dalla data di inizio lavori di cui al permesso di costruire n. 37/2024, salvo proroghe ai sensi di legge in materia edilizia ….”; - di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, avverso il quale si formula riserva di presentare ricorso per motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti autorizzativi unici SUAP relativi ai titoli edilizi e all’autorizzazione petrolifera per la realizzazione e l’apertura, in due fasi, di una nuova stazione di distribuzione carburanti nel Comune di La Loggia, con erogazione iniziale di benzina e gasolio e successiva predisposizione del metano
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di due stazioni di servizio situate rispettivamente a circa 2 km e 4 km dal nuovo impianto, ha impugnato i titoli rilasciati a Rialto S.p.A., deducendo che la costruzione e l’apertura in due fasi — prima con benzina e gasolio e poi con l’aggiunta del metano — violassero l’art. 18 del d.lgs. 257/2016, l’art. 2 della l.r. Piemonte 14/2004, la D.G.R. Piemonte 40-6232/2017 e l’art. 15 del d.P.R. 380/2001. Secondo la ricorrente, l’apertura anticipata senza metano avrebbe attribuito alla controinteressata un vantaggio competitivo e sarebbe stata contraddittoria rispetto all’obbligo di dotare il nuovo impianto di combustibili alternativi. Ha inoltre dedotto contraddittorietà e illogicità degli atti, sviamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, rilevando che Comune e società conoscevano la necessità di installare anche il metano. Rialto e il Comune hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, contestando inoltre la persistente vigenza dell’obbligo dopo l’entrata in applicazione del Regolamento UE 2023/1804. Il TAR ha prescisso dalle eccezioni in rito, decidendo il ricorso nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, dopo l’entrata in vigore e l’applicazione del Regolamento UE 2023/1804, le disposizioni nazionali e regionali che imponevano la dotazione di infrastrutture per gas naturale, derivando dalla precedente direttiva 2014/94/UE e dal relativo recepimento nazionale, fossero incompatibili con il nuovo quadro unionale e dovessero essere disapplicate. Ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 4649 del 9 giugno 2026, che aveva affermato la diretta applicabilità del regolamento e la conseguente disapplicazione delle norme regionali fondate sulla disciplina previgente. Pertanto, i titoli non erano illegittimi per aver consentito l’apertura iniziale con benzina e gasolio e il differimento della predisposizione del metano, anche entro il termine triennale edilizio. La censura di contraddittorietà è stata respinta: la scansione per fasi era compatibile con il quadro unionale aggiornato e non risultava irragionevole. È stata respinta anche la censura relativa a istruttoria e motivazione, poiché la concreta articolazione in fasi e la ricostruzione normativa escludevano l’incoerenza dedotta; l’eventuale erroneo convincimento comunale circa la cogenza dell’offerta del metano non rendeva gli assensi contrari a una norma precettiva vigente. Le eccezioni preliminari di inammissibilità non sono state esaminate. Spese compensate per la particolarità e parziale novità della fattispecie.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2023/1804
Ne consegue che le leggi regionali (invocate dalle ricorrenti-appellanti), le quali rinviavano alla norma nazionale (id est, d.lgs n. 257 del 2016) che, a sua volta, costituiva attuazione della disciplina unionale (id est, direttiva 2014/94/UE), i cui disposti parte appellante reputa violati, devono essere disapplicate per incompatibilità con la nuova normativa unionale che costituisce oggi la fonte diretta e immediata, per competenza, di disciplina della materia.
Il regolamento unionale, direttamente applicabile e sopravvenuto alla disciplina precedente, costituisce la fonte immediata della materia; le disposizioni nazionali e regionali incompatibili, collegate alla direttiva abrogata, devono essere disapplicate.
art. 288 TFUE
Il Regolamento unionale è un atto giuridico definito nell’articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Esso ha portata generale, è vincolante in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile nello Stato membro dell’Unione.
Il regolamento UE ha portata generale, vincola integralmente gli Stati membri ed è direttamente applicabile, costituendo la disciplina immediata della materia.
art. 15 d.P.R. 380/2001
La prima censura, pertanto è infondata: i provvedimenti impugnati, infatti, non possono dirsi illegittimi nella parte in cui consentono l’apertura del punto vendita sin dal completamento degli impianti di distribuzione di benzina e gasolio, né viziati nella parte in cui consentono di differire il completamento degli impianti e l’offerta sul mercato del combustibile gassoso al completamento dei lavori, ovvero al termine del triennio di cui all’art. 15 D.P.R. 380/2001.
Nel caso esaminato, il differimento del completamento delle opere e dell’offerta del combustibile gassoso entro il termine triennale previsto dalla disciplina edilizia non rende illegittimi i titoli, in assenza di un obbligo vigente di attivazione contestuale del metano.
Massime di principio
- Quando un regolamento dell’Unione direttamente applicabile disciplina una materia in modo incompatibile con disposizioni nazionali o regionali adottate in attuazione di una precedente direttiva poi abrogata, le disposizioni interne incompatibili devono essere disapplicate e il regolamento costituisce la fonte immediata della disciplina.
- L’autorizzazione all’apertura di un nuovo impianto di distribuzione carburanti con i soli combustibili liquidi, rinviando a una fase successiva la predisposizione del metano, non è illegittima per violazione di obblighi nazionali o regionali fondati sulla disciplina unionale previgente, quando tali obblighi risultino superati dal successivo regolamento UE direttamente applicabile.
- La scansione per fasi di un intervento autorizzato non è, di per sé, contraddittoria o irragionevole se è compatibile con la disciplina unionale vigente; l’erronea convinzione dell’amministrazione circa la persistente cogenza di un obbligo non invalida gli assensi quando questi non violano norme precettive attualmente applicabili.
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