Cassazione Penale, Sentenza n. 1766/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto in abitazione consumato (art. 624-bis c.p.), sostenendo che, dato il controllo tramite impianto di videosorveglianza e l'immediata segnalazione del proprietario, il reato doveva ritenersi solo tentato perché la refurtiva non sarebbe mai uscita dalla sfera di controllo della persona offesa. Inoltre chiedono la riqualificazione o l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.) contestando la valutazione di abitualità/professionalità; il solo Burchuladze deduce anche l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
Per Burchuladze: il ricorso è dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte conferma che il furto è consumato perché gli imputati sono usciti dall'abitazione ottenendo autonoma disponibilità della refurtiva; il controllo tramite videosorveglianza non evita la consumazione se la persona offesa non aveva la possibilità di intervenire immediatamente. Inoltre la negazione delle attenuanti generiche è ritenuta corretta in base alla valutazione di fatto sulle modalità del reato (scasso, compiuto in pieno giorno, capacità tecniche) e la sospensione condizionale è esclusa per l'entità della pena (quattro anni). Per Didberidze: essendo intervenuto il decesso dell'imputato dopo la proposizione del ricorso, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti perché il reato si è estinto per morte dell'imputato.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato in relazione alla qualificazione del reato e alla distinzione tra tentativo e consumazione: la consumazione si verifica quando l'agente ha conseguito l'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa altrui
art. 624-bis cod. pen.
Norma che punisce il furto in abitazione; la Corte interpreta che il furto in abitazione sia consumato quando l'autore esce dall'abitazione portando con sé le cose sottratte, anche se successivamente fermato dalla polizia
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Disposizioni che individuano i motivi di ricorso in cassazione invocati dai ricorrenti (violazione di norme penali e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione)
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti speciali (reati commessi sotto l'effetto di sostanze o altra materia non rilevante qui); citata insieme all'art. 133 per la valutazione delle attenuanti generiche
art. 133 cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che la loro concessione è soggetta a valutazione di fatto del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per motivazione contraddittoria o illogica
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Norma che prevede l'estinzione del reato per morte dell'imputato; la Corte ne trae conseguenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per fissare l'ammenda di euro 3.000,00 a carico del ricorrente
Massime di principio
- Il furto in abitazione si considera consumato quando l'autore ha conseguito l'autonoma disponibilità della refurtiva, normalmente realizzatasi all'atto dell'uscita dall'abitazione con le cose sottratte; un successivo intervento di polizia non cancella la consumazione.
- La presenza di videosorveglianza o il fatto che la vittima abbia visto il furto non trasformano automaticamente il reato in tentato: rileva la concreta possibilita' di intervento immediato della persona offesa per impedire la consumazione.
- La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è essenzialmente un giudizio di fatto del giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica; elementi come metodo di commissione (scasso, abilità tecniche, orario) possono giustificare la negazione delle attenuanti per abitualità/professionalità.
- La sospensione condizionale della pena può essere esclusa dall'entità della pena inflitta: pene superiori ai limiti previsti ostano al beneficio.
- Se l'imputato muore dopo la proposizione del ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato per morte, essendo esaurito il rapporto processuale e preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito.
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