Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1766/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto in abitazione consumato (art. 624-bis c.p.), sostenendo che, dato il controllo tramite impianto di videosorveglianza e l'immediata segnalazione del proprietario, il reato doveva ritenersi solo tentato perché la refurtiva non sarebbe mai uscita dalla sfera di controllo della persona offesa. Inoltre chiedono la riqualificazione o l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.) contestando la valutazione di abitualità/professionalità; il solo Burchuladze deduce anche l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

Per Burchuladze: il ricorso è dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte conferma che il furto è consumato perché gli imputati sono usciti dall'abitazione ottenendo autonoma disponibilità della refurtiva; il controllo tramite videosorveglianza non evita la consumazione se la persona offesa non aveva la possibilità di intervenire immediatamente. Inoltre la negazione delle attenuanti generiche è ritenuta corretta in base alla valutazione di fatto sulle modalità del reato (scasso, compiuto in pieno giorno, capacità tecniche) e la sospensione condizionale è esclusa per l'entità della pena (quattro anni). Per Didberidze: essendo intervenuto il decesso dell'imputato dopo la proposizione del ricorso, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti perché il reato si è estinto per morte dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla qualificazione del reato e alla distinzione tra tentativo e consumazione: la consumazione si verifica quando l'agente ha conseguito l'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa altrui

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma che punisce il furto in abitazione; la Corte interpreta che il furto in abitazione sia consumato quando l'autore esce dall'abitazione portando con sé le cose sottratte, anche se successivamente fermato dalla polizia

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Disposizioni che individuano i motivi di ricorso in cassazione invocati dai ricorrenti (violazione di norme penali e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione)

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti speciali (reati commessi sotto l'effetto di sostanze o altra materia non rilevante qui); citata insieme all'art. 133 per la valutazione delle attenuanti generiche

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che la loro concessione è soggetta a valutazione di fatto del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per motivazione contraddittoria o illogica

  • art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'estinzione del reato per morte dell'imputato; la Corte ne trae conseguenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per fissare l'ammenda di euro 3.000,00 a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Il furto in abitazione si considera consumato quando l'autore ha conseguito l'autonoma disponibilità della refurtiva, normalmente realizzatasi all'atto dell'uscita dall'abitazione con le cose sottratte; un successivo intervento di polizia non cancella la consumazione.
  • La presenza di videosorveglianza o il fatto che la vittima abbia visto il furto non trasformano automaticamente il reato in tentato: rileva la concreta possibilita' di intervento immediato della persona offesa per impedire la consumazione.
  • La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è essenzialmente un giudizio di fatto del giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica; elementi come metodo di commissione (scasso, abilità tecniche, orario) possono giustificare la negazione delle attenuanti per abitualità/professionalità.
  • La sospensione condizionale della pena può essere esclusa dall'entità della pena inflitta: pene superiori ai limiti previsti ostano al beneficio.
  • Se l'imputato muore dopo la proposizione del ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato per morte, essendo esaurito il rapporto processuale e preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.