Ordinanza n. 1697/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del 9 luglio 2025 del nulla osta all’ingresso del 14.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato per lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso del 9 luglio 2025, chiedendone la sospensione cautelare. L'Amministrazione aveva convocato le parti il 16 giugno 2025, comunicato l'avvio del procedimento il 17 giugno e adottato la revoca il 9 luglio, mentre il visto di ingresso è stato rilasciato soltanto il 10 luglio 2025. Il ricorrente ha contestato, in sostanza, la mancata considerazione dell'impossibilità oggettiva di ingresso in Italia e, quindi, di comparire presso gli uffici della Prefettura, nonché la mancata valutazione del successivo decesso del datore di lavoro, avvenuto nell'ottobre 2025. Tali circostanze sono state rappresentate all'Amministrazione anche con istanza di riesame del 28 aprile 2026. È stata inoltre dedotta l'irricevibilità della notificazione o comunicazione del provvedimento, poiché effettuata a indirizzi PEC acquisiti durante il procedimento senza comprovata specifica elezione di domicilio, e la conseguente mancata prova della piena conoscenza dell'atto. Il ricorrente ha prospettato che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, anche per attesa occupazione, in conformità alle circolari ministeriali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia della revoca del nulla osta. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto non dirimente, ai fini della prova della piena conoscenza dell'atto e della tempestività del ricorso, l'invio delle comunicazioni a indirizzi PEC acquisiti nel procedimento, in assenza della prova di una specifica elezione di domicilio; ha inoltre rilevato l'apparente illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, considerato che al momento della convocazione, della comunicazione di avvio e della revoca il ricorrente non aveva ancora ottenuto il visto, rilasciato il 10 luglio 2025. L'Amministrazione avrebbe dovuto considerare tale impedimento oggettivo alla presenza del ricorrente presso gli uffici prefettizi. Il TAR ha valorizzato anche il successivo decesso del datore di lavoro e la relativa istanza di riesame, ritenendo che tali elementi, valutati congiuntamente, avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a esaminare la possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno, anche per attesa occupazione, secondo le circolari ministeriali. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 10 febbraio 2027; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il Tribunale lo ha applicato ritenendo sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Ai fini della prova della piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, l'invio della comunicazione a un indirizzo PEC acquisito nel corso del procedimento non è di per sé decisivo quando non risulti comprovata una specifica elezione di domicilio presso tale indirizzo.
- L'Amministrazione deve considerare, nell'ambito del procedimento volto alla revoca di un nulla osta all'ingresso, l'impossibilità oggettiva dell'interessato di comparire davanti agli uffici quando egli non abbia ancora ottenuto il visto di ingresso.
- La valutazione amministrativa può risultare illogica e contraddittoria quando il provvedimento di revoca sia adottato prima del rilascio del visto, senza considerare che tale circostanza impediva oggettivamente l'ingresso e la presenza dell'interessato in Italia.
- Nel riesaminare la posizione di un cittadino straniero, l'Amministrazione deve valutare congiuntamente le circostanze sopravvenute rappresentate dall'interessato, compreso il decesso del datore di lavoro, e verificare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno per attesa occupazione quando ciò sia previsto dalla disciplina applicabile e dalle circolari ministeriali.
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