Cassazione Penale, Sentenza n. 3300/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Basso ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la sua istanza di riparazione per ingiusta detenzione subìta in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen., dopo essere stato assolto con sentenza irrevocabile. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza della colpa grave: sosteneva di essere stato solo contattato dalle parti offese, tramite un amico, per cercare un furgone rubato e di aver ricevuto €100 come rimborso spese, senza avere cognizione del furto o dei suoi autori e senza minacce.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice della riparazione avesse adeguatamente motivato la sussistenza della colpa grave, osservando l'anomalia dell'incarico conferito al Basso per il ritrovamento del furgone e la rapidità della sua disponibilità, nonché la percezione di denaro, elementi che potevano far presumere una contiguità con ambienti criminali e che, per macroscopica negligenza, avevano contribuito a creare l'apparenza di partecipazione all'attività illecita. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la Cassazione controlla la coerenza logico-argomentativa della motivazione senza riesaminare i fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Non è stata liquidata in favore dell'Amministrazione resistente la somma per spese sostenute, avendo l'Avvocatura dello Stato fornito memoria generica e non un contributo argomentativo concreto nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato posto alla base dell'ingiusta detenzione; utilizzata solo per identificare il fatto per il quale il ricorrente era stato imputato e poi assolto.
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il rimedio della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha ritenuto applicabile l'eccezione secondo cui il diritto alla riparazione è escluso se il richiedente ha concorso, con colpa grave, a creare la situazione che ha determinato la detenzione.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di cassazione alla verifica della logicità e coerenza della motivazione, escludendo una rivalutazione dei fatti di merito; la Corte ha applicato tale limite ritenendo congrua la motivazione del giudice di riparazione.
Massime di principio
- L'assoluzione definitiva non determina automaticamente il diritto alla riparazione: il giudice può negare l'indennizzo se il richiedente ha dato causa, con colpa grave, all'azione repressiva.
- Il giudice di legittimità verifica solo la coerenza logico-argomentativa della decisione di merito; non può sostituirsi ai giudici di merito nel riesame delle risultanze fattuali.
- Comportamenti extraprocessuali caratterizzati da macroscopica negligenza o da frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in illeciti possono integrare la colpa grave, purché il giudice motivi l'idoneità oggettiva di tali comportamenti a concorrere, anche come concausa, al provvedimento restrittivo.
- Per ritenere integrata la colpa grave è necessario valutare l'antecedente prevedibilità che la condotta avrebbe potuto cagionare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- La parte resistente (es. Amministrazione dello Stato) può ottenere la liquidazione delle spese in suo favore solo se dimostra di aver svolto, nel giudizio di legittimità, un'attività specifica e concreta di contrasto della pretesa avversaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3080/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3081/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3083/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3084/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3086/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3087/2023 del 25/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →