Cassazione Penale, Ordinanza n. 24647/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte d'appello di Bologna aveva confermato la condanna di due imputati per furto aggravato al capo a) e tentato furto al capo b). In cassazione, il ricorso era fondato su tre censure: per uno dei ricorrenti e per il primo motivo dell'altro, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante della destrezza; per l'altro ricorrente si contestavano inoltre la determinazione del trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento tra circostanze, lamentando una non corretta graduazione della pena e una motivazione insufficiente sul punto. Una memoria difensiva successiva aveva ulteriormente sviluppato le argomentazioni di uno dei ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sull'aggravante della destrezza, osservando che essa ricorre quando l'agente adotta accorgimenti ulteriori rispetto a quelli indispensabili per il compimento dell'azione predatoria, tali da sorprendere la vigilanza della persona offesa, e ha rilevato che la Corte territoriale aveva descritto in modo analitico tali accorgimenti con motivazione logica e insindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto indeducibili i motivi relativi alla pena e al bilanciamento delle circostanze, perché non proposti in primo grado e comunque afferenti a valutazioni discrezionali di merito adeguatamente motivate. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
È richiamato indirettamente attraverso il riferimento al furto aggravato contestato; la Corte si occupa soprattutto dell'aggravante della destrezza e della tenuta della motivazione sulla responsabilità già accertata nei gradi di merito.
art. 625 c.p.
Viene in rilievo l'aggravante della destrezza, ritenuta configurabile quando l'agente pone in essere accorgimenti ulteriori rispetto al minimo necessario per la sottrazione e idonei a sorprendere la vigilanza della persona offesa.
art. 62-bis c.p.
Non è citato espressamente, ma la sentenza tratta il giudizio di bilanciamento e la determinazione del trattamento sanzionatorio come valutazioni discrezionali del giudice di merito, sindacabili solo per illogicità manifesta o arbitrio.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena è ricondotta alla discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare in modo sufficiente la quantificazione concreta della pena.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- L'aggravante della destrezza nel furto sussiste quando l'agente adotta modalità operative ulteriori rispetto a quelle strettamente necessarie per l'impossessamento, tali da eludere o sorprendere la vigilanza della vittima.
- La motivazione della sentenza di merito sulla destrezza è insindacabile in cassazione se sorretta da un percorso logico coerente e fondato su elementi analiticamente indicati.
- Le doglianze sulla determinazione della pena e sul bilanciamento tra circostanze attengono a valutazioni discrezionali del giudice di merito e non sono deducibili in cassazione se la motivazione è sufficiente e non illogica.
- Il grado di dettaglio della motivazione sulla quantificazione della pena deve essere proporzionato all'entità degli aumenti o delle diminuzioni applicate.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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