Cassazione Civile, Ordinanza n. 27168/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di una società che aveva proposto un ricorso amministrativo avverso l’aggiudicazione di una gara, di un invito al pagamento del contributo unificato emesso per il deposito di motivi aggiunti nel giudizio dinanzi al TAR. La società sosteneva che i motivi aggiunti, diretti anche contro il verbale di verifica di congruità dell’offerta, non avessero ampliato il thema decidendum e non fossero quindi soggetti a un ulteriore contributo unificato. Il giudice tributario di primo grado accoglieva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva l’appello del TAR, ritenendo che i motivi aggiunti avessero riguardato atti tra loro collegati da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza e che, pertanto, non vi fosse un considerevole ampliamento dell’oggetto del giudizio. Il TAR ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. 115/2002, sostenendo che la verifica di anomalia/congruità è un subprocedimento autonomo e che l’impugnazione del relativo verbale, oltre a quella dell’aggiudicazione, determina un ampliamento del petitum e della causa petendi tale da far sorgere l’obbligo di pagare un ulteriore contributo unificato. La società resistente replicava con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso del TAR. Ha confermato che, nel caso concreto, i motivi aggiunti riguardavano un verbale di congruità che costituiva atto endoprocedimentale, istruttorio e prodromico all’aggiudicazione, privo di autonoma lesività. Poiché tale atto era in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, la sua impugnazione non determinava un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia e non faceva sorgere un ulteriore contributo unificato. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
"Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove"
L’obbligo di pagamento di un ulteriore contributo unificato sussiste solo quando i motivi aggiunti introducano domande nuove o comunque determinino un considerevole ampliamento dell’oggetto del giudizio; non rileva invece la mera diversa articolazione di censure su atti in connessione forte con l’atto già impugnato.
art. 43 d.lgs. 104/2010
La disposizione è richiamata per distinguere tra motivi aggiunti che introducono nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte e motivi aggiunti che impugnano provvedimenti connessi a quello già gravato.
art. 32, comma 5, d.lgs. 50/2016
È richiamato per evidenziare il saldarsi degli effetti tra il subprocedimento di verifica di congruità e il provvedimento finale di aggiudicazione.
artt. 23, 30, 95 e 97 d.lgs. 50/2016
Sono indicati come norme asseritamente violate nei motivi aggiunti relativi alla gara e all’offerta dell’aggiudicataria.
artt. 89 e 146 d.lgs. 50/2016
Sono menzionati tra le disposizioni dedotte come violate in relazione alla gara e al preteso divieto di avvalimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione, fondato sulla violazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini del contributo unificato nel processo amministrativo, non è decisiva la distinzione formale tra motivi aggiunti propri e impropri: occorre verificare se l’atto impugnato con i motivi aggiunti determini un considerevole ampliamento dell’oggetto del giudizio.
- Non è dovuto un ulteriore contributo unificato quando i motivi aggiunti investono un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, che si ponga in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento già impugnato, integrando una connessione oggettiva forte.
- Laddove il vizio denunciato riguardi sia l’atto finale sia l’atto presupposto e l’obiettivo del ricorso resti l’eliminazione del provvedimento conclusivo della procedura, non si configura un ampliamento considerevole del thema decidendum.
- Il subprocedimento di verifica dell’anomalia o congruità dell’offerta, se funzionalmente inserito nella sequenza procedimentale che conduce all’aggiudicazione, può costituire atto istruttorio interno e non autonomamente lesivo; la sua impugnazione segue il regime dell’atto finale cui accede.
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