Sentenza n. 1379/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 400/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 3.4.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e aveva ordinato l'accredito di euro 1.500
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 400/2025 del Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, passata in giudicato. La sentenza aveva dichiarato il diritto del docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con accredito di euro 1.500. Il ricorrente ha dedotto l'avvenuta notifica del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e la persistente mancata esecuzione. Ha chiesto l'ordine di ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza azionata era passata in giudicato, che il titolo era stato notificato all'amministrazione l'8 luglio 2025 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge. In assenza di prova dell'avvenuto riconoscimento della Carta elettronica del docente e dell'accredito dell'importo riconosciuto, il Collegio ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha ordinato al Ministero di attivare in favore del ricorrente la Carta elettronica per l'importo e gli anni scolastici indicati nel titolo, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di dare completa esecuzione al giudicato entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta del ricorrente. Il commissario dovrà compiere anche le operazioni contabili e finanziarie necessarie, comprese eventuali modifiche di bilancio, e non potrà giustificare l'inerzia con l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali non eseguite dall'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel caso concreto dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- La mancata prova, da parte dell'amministrazione, dell'avvenuta esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo giudiziale giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'imposizione di un termine per adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare in caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- L'esecuzione del giudicato non può essere impedita dall'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o dalla mancanza di disponibilità di cassa; l'amministrazione, anche tramite il commissario ad acta, deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie per rendere possibile il pagamento dovuto.
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