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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3387/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. contro il diniego di sostituzione della misura cautelare carceraria con gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava l'adeguatezza della misura carceraria sostenendo l'assenza del pericolo di reiterazione del reato anche in ambito domestico (la droga era stata trovata in abitazione), la diversa quantificazione dei quantitativi di stupefacente rispetto a quella del giudice, la rilevante distanza tra i luoghi del fatto (Genova) e il domicilio proposto per gli arresti domiciliari (Vercelli) e infine la scarsa valutazione della dichiarazione di disponibilità dell'ospitante, che nella dichiarazione aveva definito il ricorrente "connazionale ed amico Fall Mbaye".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) sia un giudizio di merito insindacabile in cassazione se corredato da motivazione priva di vizi logico-giuridici. Ha confermato l'ordinanza impugnata evidenziando: la gravità della condotta (quantitativi non modesti di eroina e cocaina), il fatto che il reato è stato commesso in abitazione, i precedenti penali specifici e la recidiva qualificata; l'inidoneità degli arresti domiciliari anche per la località proposta e le insufficienti garanzie di controllo offerte dall'ospitante (la natura del rapporto di amicizia/parentela non è risultata idonea a escludere dubbio sulle ragioni della disponibilità). Ha altresì tenuto conto della pena concordata in appello (patteggiamento ai sensi dell'art. 599-bis, pena di 5 anni) nel bilanciamento della proporzionalità della misura. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rimettendo gli atti alla cancelleria per gli adempimenti formali.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per descrivere il tipo di impugnazione (appello al tribunale del riesame); la Corte non ha invece modificato l'esito del riesame.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al traffico e alla detenzione di stupefacenti: la Corte ha valorizzato la quantità e la qualità dello stupefacente ai fini della gravità della condotta.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che la valutazione di tali esigenze costituisca giudizio di merito insindacabile in cassazione se correttamente motivato.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Parametro sulla motivazione del provvedimento cautelare: la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice a quo adeguata e conforme ai criteri di specificazione richiesti dall'art. 275.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: la pena concordata (5 anni) è stata considerata nella valutazione della proporzionalità della misura cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: la Corte ha disposto la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • art. 94, comma 1-ter, Disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti formali di cancelleria successivi alla decisione.

  • Giurisprudenza: Cass. 02/08/1996, Colucci; Sez.6 n.2956 del 21/07/1992 (Gardino); Sez.1 n.2523 del 26/05/1994 (Montaperto)

    Precedenti richiamati per il principio secondo cui la valutazione delle misure cautelari è giudizio di merito insindacabile in Cassazione se la motivazione è adeguata e priva di vizi logico-giuridici.

Massime di principio

  • Quando la detenzione di stupefacenti avviene nell'abitazione e i quantitativi sono rilevanti, il rischio di reiterazione viene generalmente considerato concreto e le misure meno afflittive (arresti domiciliari) possono risultare inidonee.
  • Precedenti penali specifici e recidiva qualificata aumentano significativamente la probabilità che il giudice confermi o imponga misure custodiali più gravi.
  • La dichiarazione di disponibilità dell'ospitante dev'essere documentata e motivata: affermazioni generiche del tipo "amico" o "connazionale" non sono sufficienti a dimostrare garanzie di controllo e affidabilità.
  • La distanza geografica del domicilio proposto (es. altra provincia) non è di per sé decisiva: conta la valutazione complessiva delle garanzie di controllo e la possibilità oggettiva di reiterazione del reato.
  • In Cassazione non è possibile una rivalutazione nel merito delle esigenze cautelari: occorre dimostrare vizi specifici nella motivazione (contraddittorietà, illogicità, omissione di fatti rilevanti) per ottenere accoglimento.
  • Se è stato concordato un patteggiamento con pena significativa, ciò può influire negativamente sulla richiesta di misure meno gravose, poiché la Corte valuta anche la proporzionalità rispetto alla pena prevista.
  • Per impugnare con successo decisioni cautelari, la difesa dovrebbe fornire elementi concreti che dimostrino l'effettiva assenza di pericolo di reiterazione e la credibilità delle misure alternative proposte (prove, dichiarazioni dettagliate, documentazione sull'ospitante).

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