Cassazione Civile, Ordinanza n. 26187/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
Una compagnia assicuratrice aveva convenuto in giudizio la società di servizi postali chiedendo il risarcimento del danno asseritamente derivato dal pagamento dell'assegno di traenza non trasferibile a soggetto diverso dal legittimo beneficiario. Secondo l'attrice, il danno non avrebbe dovuto essere individuato nella prova di un secondo pagamento al beneficiario originario, poiché l'indebita disposizione della provvista integrerebbe già di per sé un pregiudizio risarcibile. In appello la società attrice aveva anche riproposto l'eccezione di irritualità della costituzione in giudizio della controparte per mancanza di firma digitale, oltre alla censura sulle spese di lite. Il Tribunale ha però respinto l'appello ritenendo non provato il fatto specificamente allegato come fonte del danno, cioè l'avvenuto ulteriore esborso in favore dell'effettivo beneficiario dell'assegno; le altre questioni sono state considerate assorbite. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione delle norme sul danno, sulla responsabilità e sull'onere della prova, sostenendo che il danno si sarebbe dovuto ritenere provato senza necessità di dimostrare un nuovo pagamento; 2) violazione delle norme processuali e del processo telematico, per la dedotta nullità della costituzione in appello della controparte priva di firma digitale; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per le spese di lite, che avrebbero dovuto risentire della nullità della difesa avversaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il Tribunale non aveva escluso in astratto la risarcibilità del danno da pagamento indebito dell'assegno di traenza, ma aveva semplicemente accertato che la parte attrice non aveva provato il fatto specificamente posto a base della propria domanda, ossia il secondo pagamento al beneficiario originario. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dall'esito del primo e comunque rivolto contro una questione non esaminata dal Tribunale, che l'aveva considerata assorbita. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una decisione ipotetica e su una censura non scrutinata dal giudice di merito. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa per la mancata costituzione della resistente; è stato inoltre dichiarato il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità e risarcimento del danno, ma non esaminato nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile
art. 1223 c.c.
richiamato dalla ricorrente sulla nozione di danno risarcibile; la Corte non entra nel merito della censura
art. 1225 c.c.
richiamato dalla ricorrente; non è svolta un'interpretazione autonoma nella decisione
art. 2043 c.c.
richiamato dalla ricorrente; la Corte non affronta il tema della responsabilità aquiliana perché giudica inammissibile il motivo
art. 43 R.D. 1376/1933
richiamato dalla ricorrente; non vi è un'interpretazione esplicita nel provvedimento
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte conferma implicitamente che il giudice di merito può respingere la domanda per mancata prova del fatto costitutivo allegato
art. 366 n. 4 c.p.c.
evocato per rilevare il difetto di specifica illustrazione delle censure nel ricorso
art. 24 Cost.
richiamato, insieme all'art. 111 Cost., quale base del principio processuale della ragione più liquida
art. 111 Cost.
richiamato, insieme all'art. 24 Cost., quale base del principio processuale della ragione più liquida
art. 276 c.p.c.
richiamato in relazione all'ordine delle questioni da trattare, che può essere superato dal principio della ragione più liquida
art. 380-bis1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente
art. 164 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di nullità processuali, ma senza esame nel merito
art. 166 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di costituzione in giudizio, ma senza esame nel merito
art. 125 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla validità degli atti processuali telematici
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
richiamato come disciplina del processo civile telematico applicabile nel ragionamento della ricorrente
art. 4 d.l. 29 dicembre 2009, n. 193 conv. in L. 22 febbraio 2010, n. 24
richiamato quale norma di raccordo per l'applicabilità del processo civile telematico
art. 11 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44
richiamato dalla ricorrente in tema di processo civile telematico
art. 34 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44
richiamato dalla ricorrente in tema di processo civile telematico
art. 12 provvedimento ministeriale 16 aprile 2014
richiamato dalla ricorrente in tema di deposito e firma degli atti telematici
art. 91 c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese di lite; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché dipendente da una questione non esaminata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamata come legge di inserimento della previsione sul raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si dirige contro una questione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione.
- Quando il giudice di merito respinge la domanda per mancata prova del fatto costitutivo allegato, non è censurabile in cassazione con argomenti che presuppongano una diversa qualificazione del danno se non si contesta specificamente l'accertamento in fatto e l'interpretazione della domanda.
- In materia di responsabilità per pagamento indebito di assegno di traenza, il tema della risarcibilità del pregiudizio non può essere esaminato in astratto se il giudice di merito ha rigettato la domanda per difetto di prova del fatto specificamente allegato come fonte del danno.
- Le censure che investono questioni processuali non esaminate dal giudice di merito perché assorbite non possono sorreggere utilmente il ricorso quando l'esito della controversia sia già definito da una autonoma ratio decidendi non scalfita.
- La censura sulle spese di lite è inammissibile se costruita su una decisione ipotetica, cioè sull'accoglimento di una doglianza che il giudice di merito non ha esaminato.
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