Cassazione Penale, Sentenza n. 28436/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per plurime fattispecie in materia di stupefacenti (capi 15, 16 e 17), deducendo carenze e vizi motivazionali in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare si contestava: assenza di un percorso argomentativo esaustivo circa la partecipazione al sodalizio (capo 15), prevalente uso di intercettazioni non direttamente coinvolgenti l'indagato, mancanza di riscontri consolidati di collaborazione continuativa con gli altri sodali; per i reati fine (capi 16 e 17) si sosteneva che l'ordinanza facesse riferimento a una sola cessione accertata (7 ottobre 2022), senza sequestri personali a carico del ricorrente e senza adeguata spiegazione della rilevanza probatoria delle intercettazioni e del presunto modus operandi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e l'ha rigettato. Ha ritenuto che l'ordinanza genetica e quella di riesame, lette unitariamente, avessero adeguatamente esaminato e correlato una pluralità di elementi indiziari (intercettazioni, osservazioni, pedinamenti, perquisizioni e sequestri), mostrando coerenza e non manifestà illogicità. Sono stati considerati probanti il rinvenimento nel magazzino di via San Gioacchino di elenchi e denaro, il sequestro di sostanze e materiali, le conversazioni che dimostravano accordi per cessioni e la riorganizzazione del gruppo dopo gli arresti. La Corte ha confermato la sussistenza dei gravi indizi a carico del ricorrente con riferimento ai reati ascritti; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini di legge (art. 94 disp. att. cod. proc. pen.). Non è stato disposto alcun beneficio di libertà a favore dell'indagato.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale utilizzata per la contestazione di traffico e detenzione di stupefacenti; la Corte non discute il fatto-reato ma la sufficienza degli indizi a supporto della misura cautelare.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed è la norma di riferimento per la qualificazione del sodalizio contestato (capo 15).
art. 273 cod. proc. pen.
Individua il parametro dei 'gravi indizi di colpevolezza' necessario per la misura cautelare; la Corte ha chiarito che il sindacato di legittimità può intervenire solo per vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio ecc.); richiamata come presidio che deve essere adeguatamente motivato dal giudice di merito.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiami ai requisiti formali della decisione cautelare e al contenuto motivazionale che deve emergere dall'atto di riesame.
art. 546 cod. proc. pen. (modello motivazionale richiamato)
Citato come modello strutturale della motivazione cui devono conformarsi i provvedimenti cautelari: esposizione degli elementi, valutazione logica e coerenza.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto limite alla enunciazione dei motivi in Cassazione; il ricorso è stato trattato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 94, commi 1-ter e 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Predispone l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la pronuncia non determina la immediata liberazione dell'indagato; la Corte ha ordinato tale comunicazione.
Massime di principio
- In Cassazione avverso misure cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non può riesaminare i fatti o riformulare una diversa valutazione probatoria.
- Le ordinanze genetiche e quelle di riesame sono integrate a vicenda: una motivazione apparentemente carente in una può essere sanata dall'altra se collegate e complementari.
- Intercettazioni e conversazioni sono valutate dal giudice di merito: la loro interpretazione è sindacabile in cassazione solo se sussiste travisamento della prova o manifesta illogicità.
- Per dimostrare l'esistenza di un sodalizio la valutazione prende in considerazione il modus operandi ripetuto, l'esistenza di basi logistiche, la divisione dei ruoli, la capacità di approvvigionamento e la riorganizzazione dopo arresti; singoli elementi, se concordanti e riscontrati, possono costituire grave indice.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in sede di legittimità occorre indicare specifici vizi di diritto o dimostrare che la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria, non limitarsi a prosporre letture alternative dei fatti.
- Se le intercettazioni trovano riscontro in attività di polizia giudiziaria (osservazioni, sequestri, perquisizioni, rinvenimento di elenchi e denaro), la loro capacità indiziaria si rafforza e giustifica la misura cautelare.
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