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Risoluzione

Risoluzione n. 84 del 31/03/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che, dal 1° settembre 2008, l’IVA su prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile se inerente e documentata da fattura; tuttavia, l’IVA detraibile non può essere portata a costo né dedotta da IRES o IRAP quando il contribuente sceglie di non detrarla o non richiede la fattura. Vengono quindi respinte le soluzioni prospettate dall’istante.

Trattamento fiscale dell’IVA non detratta su spese alberghiere e di ristorazione

Trattamento dell’IVA non detratta su spese alberghiere e di ristorazione

La risoluzione n. 84/E del 31 marzo 2009 esamina il trattamento, ai fini delle imposte dirette, dell’IVA relativa a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande che resti a carico dell’impresa. Il chiarimento nasce da un interpello presentato da ALFA Italiana Srl in relazione alle conseguenze fiscali della nuova disciplina sulla detraibilità dell’IVA per tali spese.

Quesito posto dalla società istante

La società chiede se l’IVA rimasta non detratta possa essere dedotta dalla base imponibile IRES, purché i costi siano inerenti all’attività d’impresa. Il dubbio riguarda due casi distinti:

  • l’ipotesi in cui, pur in presenza di regolare fattura, la società scelga per convenienza economica di non detrarre l’IVA;
  • l’ipotesi in cui la prestazione sia documentata con un documento diverso dalla fattura, come scontrino o ricevuta fiscale.

La società segnala inoltre che la documentazione diversa dalla fattura non consente la detrazione dell’IVA, pur essendo ormai venuta meno l’indetraibilità oggettiva prevista in precedenza.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione ricostruisce il mutamento normativo intervenuto con l’articolo 83, commi 28-bis e 28-ter, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale intervento ha soppresso, con effetto dal 1° settembre 2008, la previsione dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabiliva l’indetraibilità oggettiva dell’IVA sulle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

Viene precisato che:

  • la fattura non è obbligatoria, salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione;
  • in assenza di fattura, le prestazioni possono essere documentate da scontrino o ricevuta fiscale;
  • tali documenti, però, non consentono l’esercizio della detrazione IVA.

Soluzione proposta dall’istante

Secondo la società, sulla base dell’articolo 99, comma 1, del TUIR, l’IVA rimasta a carico dell’impresa dovrebbe essere deducibile dal reddito imponibile quando il costo è inerente all’attività. La società ritiene tale soluzione applicabile sia:

  • quando l’IVA non viene detratta pur essendo esposta in fattura;
  • quando la prestazione è documentata senza fattura.

Parere della Direzione

L’Agenzia afferma che, dal 1° settembre 2008, l’IVA addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è detraibile se:

  • le operazioni sono inerenti all’attività di impresa, arte o professione;
  • le prestazioni sono documentate da fattura.

Richiamando la circolare 5 settembre 2008, n. 53, e soprattutto la circolare 3 marzo 2009, n. 6, l’Amministrazione precisa che l’IVA detraibile non può costituire costo ai fini della determinazione del reddito.

Questo principio vale in entrambi i casi considerati nell’interpello:

  • quando il contribuente dispone della fattura ma decide di non detrarre l’imposta;
  • quando il contribuente non richiede la fattura nei termini e riceve solo un documento privo dell’indicazione dell’IVA.

In particolare, la mancata richiesta della fattura non incide sulla determinazione del reddito, perché in tale ipotesi l’indetraibilità dell’IVA non deriva da un limite oggettivo, ma da una scelta discrezionale del contribuente.

Effetti su IRES e IRAP

La risoluzione chiarisce espressamente che il principio deve valere non solo ai fini IRES, ma anche ai fini IRAP. Di conseguenza:

  • il contribuente che, pur avendo la fattura, scelga di non detrarre l’IVA;
  • il contribuente che abbia un documento senza indicazione dell’IVA, non può dedurre l’IVA compresa nel costo delle prestazioni alberghiere e di ristorazione né dalla base imponibile IRES né da quella IRAP.

Esito dell’interpello

L’Agenzia conclude che nessuna delle soluzioni proposte dalla società istante può essere accolta. L’IVA detraibile non può essere trasformata in costo deducibile solo perché non è stata detratta per scelta del contribuente o perché manca la fattura richiesta nei termini.

Indicazioni finali

La risoluzione richiama infine le Direzioni Regionali a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi nel documento.

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