Risoluzione n. 83 del 30/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate esamina il caso di una società siderurgica che acquista materie prime in dollari USA e copre il rischio cambio con contratti a termine di valuta. Viene negata la possibilità di applicare ai fini IRES una valorizzazione fiscale diversa da quella prevista dagli articoli 9, 109 e 110 del TUIR; ai fini IRAP, per i periodi successivi al 31 dicembre 2007, prevale invece la derivazione dai dati di bilancio correttamente contabilizzati.
Interpello sul trattamento fiscale di componenti di reddito in valuta estera e operazioni di copertura
Interpello sul trattamento fiscale di componenti di reddito in valuta estera e operazioni di copertura
La risoluzione esamina il trattamento fiscale, ai fini IRES e IRAP, dei costi di acquisto di materie prime regolati in valuta estera e coperti da contratti a termine su valute. Il caso riguarda la contabilizzazione secondo i principi contabili nazionali e il confronto con le regole fiscali del TUIR.
Fatti rappresentati dalla società istante
La società ALFA S.p.a., operante nel settore siderurgico, acquista materie prime sui mercati internazionali e regola quasi tutte le transazioni, inclusi i costi di trasporto via nave, in dollari USA. Per ridurre il rischio derivante dalla volatilità dei cambi, la società effettua acquisti a termine di valuta, fissando anticipatamente il tasso di cambio per gli acquisti di materie prime.
Le operazioni a termine su valute sono descritte come contratti di compravendita a un prezzo a termine stabilito alla data di stipula, che incorpora il differenziale dei tassi di interesse tra le valute coinvolte.
Modalità contabile adottata
La società precisa che i contratti a termine di acquisto di valuta, posti a copertura di specifici impegni di acquisto di materie prime, sono contabilizzati in conformità all’OIC n. 26 del 30 maggio 2005, attraverso tre passaggi:
- rilevazione iniziale del premio o sconto, pari alla differenza tra cambio spot e cambio a termine, con iscrizione come componente finanziario in contropartita a un rateo attivo o passivo;
- al momento della consegna del bene, iscrizione del costo delle materie prime al cambio della data di consegna, con rilevazione del debito verso fornitori; in tale sede si individua il componente di reddito della copertura, che nel caso concreto è uno sconto e ha natura commerciale, rettificando il costo e riducendo il debito verso fornitori;
- contestuale storno del rateo passivo acceso in origine, in contropartita al debito verso fornitori.
In esito a tale trattamento, il costo delle materie prime risulta iscritto al cambio spot della data di stipula del contratto a termine, mentre il debito verso fornitori è iscritto al cambio a termine previsto dal contratto di copertura.
Quesito posto dalla società
La società ritiene che il trattamento contabile, pur corretto civilisticamente, non sia coerente con la disciplina fiscale delle partite in valuta estera, perché gli articoli 9 e 109 del TUIR imporrebbero di valutare le spese in valuta al cambio del giorno in cui sono sostenute, cioè alla data di consegna o spedizione del bene.
Chiede quindi se, ai fini IRES, sia possibile discostarsi dalla rigida applicazione dell’articolo 9 del TUIR e considerare fiscalmente corretto il costo in valuta e la conseguente valorizzazione delle rimanenze secondo il criterio contabile applicato, anche in forza del principio di derivazione dal bilancio. Chiede inoltre conferma della rilevanza dello stesso trattamento ai fini IRAP, richiamando la diretta derivazione dell’imponibile IRAP dalle risultanze contabili correttamente applicate.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società sostiene che il trattamento contabile descritto debba essere riconosciuto sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, in base al principio di derivazione dell’imponibile dal bilancio sancito dall’articolo 83 del TUIR e al fatto che tale impostazione non recherebbe pregiudizio agli interessi erariali.
Secondo la società, l’applicazione rigida delle norme tributarie produrrebbe un doppio binario civilistico e fiscale nella contabilizzazione dei costi e delle rimanenze. Viene inoltre richiamato l’articolo 112 del TUIR, sostenendo che il risultato delle operazioni di copertura debba concorrere al reddito secondo le stesse regole applicabili alle attività o passività coperte.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate in materia IRES
L’Agenzia non condivide integralmente la soluzione proposta. Richiama il principio di derivazione del reddito imponibile dal bilancio di cui all’articolo 83 del TUIR, sottolineando che il reddito fiscale si determina partendo dall’utile o dalla perdita civilistica e apportando le variazioni previste dalla normativa tributaria.
Tale meccanismo comporta fisiologicamente un doppio binario tra valori civilistici e fiscali. Nel caso specifico, l’Agenzia afferma che non può essere riconosciuta rilevanza fiscale alla contabilizzazione dell’acquisto di materie prime in valuta estera e della relativa copertura del rischio cambio secondo lo schema prospettato dalla società.
Regole fiscali richiamate per le operazioni in valuta
L’Agenzia richiama l’articolo 110, comma 2, del TUIR, secondo cui i corrispettivi, proventi, spese e oneri in valuta estera si valutano, salvo diversa disposizione, applicando l’articolo 9 del TUIR; l’articolo 9, comma 2, prevede a sua volta la valutazione al cambio del giorno in cui i componenti sono percepiti o sostenuti, o del giorno antecedente più prossimo.
Per individuare il momento in cui un costo si considera sostenuto, si applica il criterio di competenza dell’articolo 109, comma 2, del TUIR:
- per i beni mobili, la data della consegna o spedizione;
- per gli immobili e le aziende, la stipulazione dell’atto, salvo effetto traslativo successivo;
- per le prestazioni di servizi, la data di ultimazione della prestazione.
Ne deriva che, in via generale, i componenti di reddito in valuta vanno valutati al cambio del giorno in cui l’operazione si considera effettuata ai fini fiscali.
Effetti sulla fattispecie concreta
Nel caso esaminato, in assenza di contabilità plurimonetaria, il costo di acquisto delle materie prime assume rilevanza fiscale al controvalore convertito al cambio del giorno di consegna o spedizione, anche ai fini della determinazione del valore fiscale delle rimanenze di magazzino.
Lo stesso cambio costituisce il riferimento per determinare il provento o l’onere finanziario derivante dall’operazione di copertura, calcolato come differenza tra il controvalore al cambio del giorno di consegna e quello al cambio fissato nel contratto a termine. Poiché in contabilità tale differenziale è rilevato in modo diverso, l’Agenzia indica la necessità di effettuare le opportune variazioni in dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia precisa anche che il differenziale assume rilevanza fiscale solo alla data di consegna, quando il costo di acquisto diviene fiscalmente di competenza e il differenziale stesso presenta i requisiti di certezza e obiettiva determinabilità previsti dall’articolo 109, comma 1, del TUIR.
Valutazione delle passività in valuta e copertura del rischio cambio
Per le passività in valuta ancora in essere a fine esercizio, come i debiti verso fornitori esteri sorti dall’acquisto delle materie prime, l’Agenzia richiama:
- l’articolo 110, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, che consente di tenere conto della valutazione al cambio di chiusura delle attività e passività il cui rischio di cambio è coperto, purché i contratti di copertura siano valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura;
- l’articolo 112, comma 4, del TUIR, che stabilisce il principio di simmetria fiscale per le operazioni fuori bilancio poste in essere con finalità di copertura.
In base all’articolo 112, comma 2, concorrono al reddito i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle operazioni fuori bilancio in corso alla chiusura dell’esercizio. Il comma 3 precisa inoltre i limiti alla rilevanza dei componenti negativi e, per i contratti di compravendita di valute, stabilisce che il valore alla data di chiusura si determina assumendo il tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti.
Tale disciplina si applica anche alle passività denominate in valuta estera coperte dal contratto a termine, con conseguente rilevanza fiscale delle differenze di cambio sulle passività stesse.
Trattamento ai fini IRAP
Ai fini IRAP, la risoluzione richiama la riforma introdotta dall’articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha:
- modificato l’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introducendo un principio di derivazione piena della base imponibile IRAP dalle risultanze del bilancio;
- abrogato l’articolo 11-bis del decreto IRAP, che prevedeva il collegamento con le variazioni fiscali rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
Poiché, ai sensi del comma 51 dello stesso articolo 1, tali modifiche si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’Agenzia distingue due regimi:
- per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2007, valgono le conclusioni già espresse per le imposte sui redditi, con conseguente applicazione delle medesime variazioni fiscali effettuate ai fini IRES;
- per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’imponibile IRAP si determina assumendo i dati di bilancio fiscalmente riconosciuti, senza variazioni in dichiarazione, purché le rilevazioni e valutazioni contabili siano state effettuate correttamente secondo i principi contabili adottati.
Richiamo alla corretta applicazione dei principi contabili
La risoluzione precisa che, per i periodi successivi alla riforma IRAP, il riconoscimento fiscale dei dati di bilancio opera solo se le rilevazioni contabili e le valutazioni siano state effettuate in un quadro di corretta applicazione dei principi contabili. In caso contrario, può essere contestata la regolarità della rappresentazione contabile, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto IRAP, che consente di accertare i componenti del valore della produzione secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude che:
- ai fini IRES, non è riconosciuta la tesi della società circa la deroga alle regole fiscali ordinarie per le operazioni in valuta estera e le coperture;
- ai fini IRAP, per i periodi successivi al 31 dicembre 2007, rilevano i dati di bilancio correttamente contabilizzati, mentre per i periodi precedenti si applicano le medesime regole e variazioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Le direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla puntuale osservanza dei principi enunciati.
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