Risoluzione n. 86 del 31/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che le imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in libera prestazione di servizi sono tenute a versare il contributo alla Cassa Regionale Antincendi per contratti su beni situati in Trentino-Alto Adige e che tale contributo è detraibile dall'imposta sulle assicurazioni ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge n. 1216 del 1961. La detrazione va effettuata sui versamenti mensili successivi al pagamento del contributo, presentando all'Ufficio di Roma 6 la comunicazione regionale e la quietanza di pagamento.
Applicabilità dell'articolo 32 della legge n. 1216 del 1961 al contributo per la Cassa Regionale Antincendi per imprese assicuratrici UE in libera prestazione di servizi
Applicabilità del contributo regionale e della relativa detrazione
La risoluzione riguarda l’interpretazione dell’articolo 32 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, con riferimento alle imprese assicuratrici con sede in un altro Stato membro dell’Unione europea che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Il tema centrale è se tali imprese debbano corrispondere il contributo alla Cassa Regionale Antincendi della Regione Trentino-Alto Adige e se possano detrarlo dall’imposta sulle assicurazioni dovuta in Italia.
Quesito posto dall’istante
La società istante, nominata rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 4-bis della legge n. 1216 del 1961, chiede chiarimenti su tre profili:
- se le imprese assicurative con sede in un altro Stato membro UE e operanti in Italia in libera prestazione di servizi debbano versare il contributo previsto dalla legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1954, n. 24;
- se tale contributo sia detraibile dall’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge n. 1216 del 1961;
- quali siano le modalità operative per effettuare l’eventuale detrazione.
Posizione dell’istante
L’istante sostiene che il contributo alla Cassa Regionale Antincendi sarebbe dovuto solo dalle imprese operanti in regime di stabilimento, che abbiano agenzie o sedi nella regione e concludano contratti incendio per beni situati nel territorio regionale. Ritiene invece che le imprese estere operanti in libera prestazione di servizi non siano obbligate al contributo, anche perché non tenute al registro dei premi di cui all’articolo 9 della legge n. 1216 del 1961.
Inoltre, osserva che l’articolo 4-bis della legge n. 1216 del 1961 non richiama espressamente l’articolo 32, comma 3; perciò la detrazione non dovrebbe applicarsi alle imprese in libera prestazione di servizi. In caso contrario, si determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alle imprese residenti o a quelle estere operanti in regime di stabilimento.
Quadro normativo richiamato
La Direzione richiama innanzitutto la definizione di attività in libertà di prestazione di servizi contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, secondo cui si tratta dell’attività esercitata da uno stabilimento situato in uno Stato membro verso contraenti domiciliati in un altro Stato membro, o del rischio assunto da uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio.
La disciplina tributaria per tali soggetti è stata trasfusa nella legge n. 1216 del 1961 mediante l’articolo 4-bis, che prevede in particolare:
- la nomina di un rappresentante fiscale per il pagamento dell’imposta dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi;
- l’obbligo per il rappresentante fiscale di tenere un registro distinto per i contratti assunti in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi, ordinato cronologicamente in base alla data di incasso del premio o della rata, con inclusione dei contratti entro il mese successivo;
- la tenuta di una copia di ciascun contratto.
È inoltre richiamato l’articolo 32 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 20 agosto 1954, n. 24, che impone alle società di assicurazione contro i rischi di incendio operanti nella Regione di versare alla Cassa Regionale Antincendi, per i contratti relativi a beni siti nella Regione, un contributo non ripetibile dagli assicurati, commisurato alla misura stabilita dalle leggi dello Stato sui premi annualmente introitati.
Valutazione sull’obbligo di versamento del contributo
La Direzione conclude che il contributo è dovuto da tutte le società di assicurazione contro i rischi di incendio operanti nel Trentino-Alto Adige che abbiano concluso contratti per assicurare beni situati nella Regione, senza distinguere tra imprese operanti in stabilimento e imprese operanti in libera prestazione di servizi.
A sostegno di tale conclusione viene anche richiamato un chiarimento della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, secondo cui non vi è ragione di distinguere tra le modalità di esercizio dell’attività assicurativa e sono esonerate dal pagamento solo le imprese che non hanno agenzie nella Regione o che comunque non abbiano assunto contratti di assicurazione incendio, o di altri rischi connessi, per beni situati nel territorio regionale.
Ne deriva che la società istante è tenuta a corrispondere il contributo previsto dall’articolo 32 della legge regionale n. 24 del 1954.
Detraibilità del contributo dall’imposta sulle assicurazioni
La questione successiva riguarda l’articolo 32, comma 3, della legge n. 1216 del 1961, che consente agli assicuratori contro i rischi incendio operanti nella regione Trentino-Alto Adige di portare in detrazione dall’imposta dovuta l’importo del contributo annualmente versato alla Cassa regionale antincendi.
La Direzione afferma che il rinvio contenuto nell’articolo 4-bis, comma 6, della legge n. 1216 del 1961, limitato agli articoli 12, 24 e 28, non impedisce di applicare anche il comma 3 dell’articolo 32 alle imprese in libera prestazione di servizi. Una interpretazione contraria, che escludesse la detrazione, non sarebbe coerente con i principi comunitari di libera circolazione e concorrenza.
Viene inoltre richiamata la prassi amministrativa precedente, in particolare la circolare 21 novembre 2005, n. 49 e la risoluzione 11 marzo 2008, n. 84, nelle quali si è chiarito che anche i rappresentanti fiscali delle imprese assicuratrici in libera prestazione di servizi devono effettuare il versamento dell’acconto. Ciò conferma che il rinvio dell’articolo 4-bis, comma 6, non è esaustivo e che alle imprese in libera prestazione di servizi si applicano le altre disposizioni della legge n. 1216 del 1961, purché compatibili con l’articolo 4-bis.
Modalità operative per la detrazione
La risoluzione precisa che il contributo versato alla Cassa Regionale Antincendi può essere detratto dall’imposta dovuta e che la detrazione deve essere operata sui versamenti mensili successivi a quello in cui il contributo è stato pagato.
Ai fini operativi, l’articolo 4-bis, comma 5, della legge n. 1216 del 1961 prevede che il rappresentante fiscale presenti ogni mese al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi in base all’aliquota applicabile, e corrisponda contestualmente l’imposta dovuta.
La società assicuratrice in libera prestazione di servizi dovrà quindi presentare all’Ufficio di Roma 6 dell’Agenzia delle Entrate:
- la comunicazione rilasciata dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige con l’indicazione dell’ammontare del contributo dovuto;
- la quietanza che attesta l’avvenuto pagamento del contributo.
Conclusione
La risoluzione afferma in conclusione che:
- le imprese assicurative UE operanti in libera prestazione di servizi nel territorio del Trentino-Alto Adige sono tenute a versare il contributo alla Cassa Regionale Antincendi per i contratti relativi a beni siti nella Regione;
- il contributo è detraibile dall’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge n. 1216 del 1961;
- la detrazione va eseguita nei versamenti mensili successivi al pagamento del contributo, previa presentazione della documentazione regionale all’Ufficio di Roma 6 dell’Agenzia delle Entrate.
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