Risoluzione n. 82 del 30/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per l’estromissione degli immobili strumentali ex art. 1, comma 37, L. 244/2007, l’opzione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori e dell’imposta sostitutiva; il mancato o tardivo versamento non ne impedisce il perfezionamento, restando possibile il ravvedimento operoso. Chiarisce inoltre che la mancata compilazione del quadro RQ della dichiarazione può essere sanata solo entro 90 giorni dalla scadenza, non tramite dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, DPR 322/1998.
Estromissione immobili strumentali e ravvedimento operoso
Estromissione degli immobili strumentali e adempimenti dichiarativi
La risoluzione n. 82/E del 30 marzo 2009 riguarda l’interpretazione dell’art. 1, comma 37, della legge n. 244 del 2007, relativo all’estromissione degli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa da parte degli imprenditori individuali. Il documento chiarisce quando l’opzione si considera perfezionata e quali rimedi sono ammessi in caso di errori o omissioni negli adempimenti e nei versamenti.
Quesito posto
L’istante chiede se, in relazione all’omesso o tardivo versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva prevista per l’estromissione:
- sia possibile ricorrere al ravvedimento operoso;
- sia possibile presentare una dichiarazione integrativa nel caso di mancata compilazione del quadro RQ, sezione IV, del Modello Unico PF 2008.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente riteneva, richiamando la risoluzione n. 362/E del 2008 in tema di rivalutazione dei beni d’impresa, che l’operazione si perfezionasse con l’indicazione in dichiarazione dei redditi. Da ciò faceva discendere che:
- il ravvedimento operoso fosse utilizzabile per l’omesso o tardivo versamento della prima rata;
- fosse presentabile una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998 in caso di mancata compilazione del quadro RQ, sezione IV.
Quadro normativo sull’estromissione
L’art. 1, comma 37, della legge n. 244 del 2007 consentiva agli imprenditori individuali di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa mediante pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari al 10% della differenza tra il valore normale del bene e il relativo valore fiscale.
La circolare n. 39/E del 15 aprile 2008 aveva precisato che l’opzione doveva essere esercitata entro il 30 aprile 2008 attraverso comportamenti dell’imprenditore idonei a manifestare la volontà di estromettere i beni, come ad esempio:
- la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale;
- la contabilizzazione sul registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilità semplificata.
Perfezionamento dell’opzione e mancato versamento
La Direzione centrale afferma, in coerenza con la risoluzione n. 362/E del 2008, che l’esercizio dell’opzione per l’estromissione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi:
- dei valori dei beni estromessi;
- della relativa imposta sostitutiva.
Ne consegue che:
- l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non incide sul perfezionamento dell’estromissione;
- l’imposta non versata deve essere iscritta a ruolo ai sensi degli artt. 10 e seguenti del DPR n. 602 del 1973;
- resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
La risoluzione precisa inoltre che devono intendersi superate le indicazioni della circolare n. 39/E del 2008 nella parte in cui affermavano che l’estromissione si perfezionasse con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva.
Mancata compilazione del quadro RQ e dichiarazione integrativa
Per quanto riguarda la mancata compilazione del quadro RQ, sezione IV, del Modello Unico PF 2008, la risoluzione distingue tra:
- sanatoria entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del DPR n. 322 del 1998, che considera valide le dichiarazioni presentate entro tale termine;
- dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, utilizzabile per correggere errori od omissioni entro i termini dell’art. 43 del DPR n. 600 del 1973.
Secondo la Direzione, la mancata compilazione del quadro RQ non può essere sanata mediante la dichiarazione integrativa di cui al comma 8, perché tale omissione non integra un errore od omissione in senso proprio, ma costituisce il mancato esercizio di una precisa scelta negoziale. Se la dichiarazione rettificativa viene presentata entro 90 giorni, essa può sostituire efficacemente l’originaria, restando comunque applicabile la sanzione per tardiva presentazione del modello.
Principio finale affermato
In sintesi, la risoluzione stabilisce che:
- l’estromissione degli immobili strumentali si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi, non con il pagamento della prima rata;
- il mancato o tardivo versamento non impedisce il perfezionamento e può essere regolarizzato con ravvedimento operoso;
- la mancata compilazione del quadro RQ può essere sanata solo entro 90 giorni dalla scadenza, non tramite dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, DPR n. 322 del 1998.
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sulla corretta osservanza dei principi espressi.
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