Cassazione Civile, Ordinanza n. 26556/2024 del 11/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa per una violazione dell’art. 7, commi 9-14, del Codice della strada, relativa alla circolazione nella corsia o area riservata ai mezzi pubblici. Il destinatario della sanzione ha contestato davanti al giudice di pace, e poi in appello, la legittimità del provvedimento deducendo: (1) il difetto di delega in capo al funzionario che aveva firmato l’ordinanza; (2) l’illegittimità della firma da parte di un Viceprefetto aggiunto, in assenza di delega prefettizia, con conseguente violazione della disciplina sulla competenza a emanare l’ordinanza-ingiunzione; (3) la mancanza di sottoscrizione autografa, che, in combinazione con l’assenza di delega, avrebbe impedito di attribuire con certezza l’atto all’autorità legittimata. Il ricorrente ha inoltre censurato la decisione d’appello per avere ritenuto inammissibile la richiesta di acquisizione della delega ex art. 213 c.p.c., sostenendo che, essendosi attivato per ottenerne l’acquisizione, non poteva essergli addebitata inerzia probatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti i motivi, rilevando che il giudice d’appello non aveva verificato se il provvedimento fosse stato emesso dal Viceprefetto vicario oppure da un Viceprefetto aggiunto, né aveva considerato la tempestiva richiesta istruttoria di acquisizione della delega; inoltre ha affermato che, quando siano contestati sia la delega sia la sottoscrizione, occorre indicare gli elementi che consentano di ricondurre il provvedimento all’amministrazione competente.
La decisione
La Corte ha accolto integralmente il ricorso, cassato la sentenza del Tribunale di Roma e rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è fondata sulla necessità di accertare in fatto se il firmatario fosse il Viceprefetto vicario, per il quale la sostituzione deriva direttamente dalla legge, oppure un diverso Viceprefetto o funzionario, per il quale era necessaria una specifica delega; inoltre il giudice di rinvio dovrà tener conto che il destinatario dell’ingiunzione aveva già chiesto l’acquisizione della delega, così superando l’idea di una sua inerzia istruttoria. La Corte ha altresì ribadito che l’assenza di firma autografa non comporta di per sé invalidità dell’atto, ma che, in presenza di contestazioni sulla provenienza e sulla delega, devono essere esplicitati gli elementi che consentono di attribuire l’atto all’autorità legittimata.
Norme richiamate
art. 7, commi 9-14, Codice della strada
Disposizione violata nel fatto originario, relativa alla circolazione nella corsia o area riservata ai mezzi pubblici.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata per travisamento delle risultanze probatorie.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata nella valutazione della prova.
art. 74 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel primo motivo di ricorso come norma processuale violata.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell’onere probatorio: il destinatario dell’ordinanza-ingiunzione deve provare il fatto negativo dell’insussistenza della delega, ma può assolvere l’onere sollecitando l’acquisizione istruttoria presso l’amministrazione.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della tutela del diritto di difesa, che il ricorrente assumeva compresso dal rigetto della richiesta istruttoria e dalla mancata considerazione delle contestazioni sulla delega e sulla firma.
art. 213 c.p.c.
La richiesta di acquisizione di informazioni presso la pubblica amministrazione è indicata come mezzo istruttorio rilevante per assolvere l’onere probatorio sull’assenza di delega.
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 139/2000
Norma richiamata nel secondo motivo in tema di competenza e delega del funzionario che firma l’ordinanza-ingiunzione prefettizia.
art. 18 L. n. 689/1981
Richiamato come base del procedimento sanzionatorio amministrativo e dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione.
art. 204 d.lgs. n. 285/1992
Richiamato in relazione all’opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada.
art. 23, comma 6, L. n. 689/1981
Richiamato dalla giurisprudenza citata come potere istruttorio del giudice nell’opposizione a sanzioni amministrative.
art. 421, comma 2, c.p.c.
Indicata come norma che, per effetto del rinvio del d.lgs. n. 150/2011, consente al giudice di attivare poteri istruttori officiosi.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 150/2011
Richiamato per il rinvio ai poteri istruttori del giudice nel rito applicabile all’opposizione.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 150/2011
Richiamato nel medesimo coordinamento normativo sui poteri istruttori del giudice.
Massime di principio
- Chi oppone un’ordinanza-ingiunzione per dedotta insussistenza della delega di firma del funzionario che l’ha emessa ha l’onere di provare il fatto negativo, ma tale onere può essere assolto anche mediante tempestiva richiesta al giudice di acquisire informazioni o documenti presso l’amministrazione competente.
- Se l’opponente resta del tutto inattivo sul piano istruttorio, la presunzione di legittimità dell’ordinanza-ingiunzione non viene superata; se invece richiede l’acquisizione della delega, il giudice deve valutare tale iniziativa ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio.
- Le ordinanze-ingiunzioni prefettizie possono essere legittimamente firmate senza specifica delega dal Viceprefetto vicario, poiché il relativo potere sostitutivo discende direttamente dalla legge; per altri funzionari o Viceprefetti è invece necessaria una delega specifica del Prefetto.
- L’assenza di sottoscrizione autografa non determina di per sé l’invalidità dell’atto amministrativo; tuttavia, quando siano contestate sia la delega sia la firma, il provvedimento deve contenere o comunque essere sorretto da elementi idonei a renderne certa l’attribuibilità all’autorità competente.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice non può limitarsi a un richiamo astratto alla regolarità dell’atto, ma deve verificare il concreto assetto di competenza del firmatario e la sussistenza degli elementi documentali che attestano la provenienza dell’ordinanza.
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