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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2600/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza di condanna (Corte di appello di Cagliari, 30/01/2019) deducendo violazione dell'art. 630 lett.c) c.p.p.: avrebbe avuto rilievo una "prova nuova" costituita dall'esistenza di un procedimento (n. 4364/07) concluso con decreto di archiviazione, anteriore o parallelo rispetto al procedimento (n. 2383/07) sul quale si è basata la condanna, e dalla mancata emissione di un decreto di riapertura delle indagini nel procedimento archiviato, con la conseguente incidenza sulla condizione di procedibilità e sulla possibile applicazione di una sentenza di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p. richiamata dall'art. 631 c.p.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la seconda iscrizione (2011) del procedimento n. 2383/07, che ha poi portato alla condanna, è avvenuta prima che nel procedimento n. 4364/07 fosse disposta l'archiviazione (2014); quindi non si è verificata violazione dell'art. 414 c.p.p. Il Procuratore non avrebbe potuto chiedere la riapertura delle indagini prima dell'archiviazione. La corte ha inoltre precisato che l'archiviazione rappresenta una legittimazione all'inazione del pubblico ministero e non preclude l'esercizio successivo dell'azione penale; il problema del ne bis in idem sorge soltanto se l'azione penale è stata esercitata per lo stesso fatto in più procedimenti. Infine la duplice iscrizione poteva al più rilevare ai fini della durata massima delle indagini e dell'inutilizzabilità di prove acquisite oltre i termini, ma ciò non è idoneo a giustificare la revisione del giudizio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.p.

    Norma che disciplina la revisione in presenza di "prove nuove"; il ricorrente invoca questa fattispecie sostenendo che la prova della mancata legittimazione dell'azione penale nel procedimento archiviato costituisca prova nuova idonea alla revisione. La Corte ha ritenuto la doglianza infondata alla luce della cronologia dei procedimenti.

  • art. 631 c.p.p.

    Richiama l'ipotesi di sentenza di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.) come possibile esito collegabile alla revisione; la difesa aveva invocato tale richiamo per sostenere la rilevanza della 'prova nuova', ma la Corte ha ritenuto che le condizioni per applicarla non ricorressero.

  • art. 529 c.p.p.

    Prevede la sentenza di non doversi procedere; evocata dal ricorrente come possibile esito ex post se fosse emersa l'insussistenza della condizione di procedibilità, ma la Corte ha escluso che ciò si potesse ricavare dalla semplice circostanza dell'archiviazione in altro procedimento.

  • art. 414 c.p.p.

    Disciplina l'iscrizione di più procedimenti per lo stesso fatto; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché la seconda iscrizione è intervenuta prima dell'archiviazione del primo procedimento, sicché il pubblico ministero non poteva chiedere la riapertura delle indagini prima del decreto di archiviazione.

  • art. 649 c.p.p.

    Riferito al divieto di ne bis in idem; la corte ha osservato che il rischio di duplicazione e di violazione del ne bis in idem si pone solo quando l'azione penale è stata esercitata in distinti procedimenti, non nell'ipotesi di archiviazione in uno di essi.

  • Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005 (Donati)

    Giurisprudenza citata a sostegno del principio secondo cui la preclusione dell'azione penale per ne bis in idem rileva quando l'azione è stata esercitata in procedimenti distinti; conferma la distinzione tra esercizio dell'azione e mera archiviazione.

Massime di principio

  • Verificare sempre la sequenza temporale dei procedimenti: se la nuova iscrizione per lo stesso fatto è avvenuta prima dell'archiviazione del primo procedimento, non sussiste obbligo di riaprire le indagini e non si configura in automatico una causa di revisione.
  • L'archiviazione è un atto di inazione del pubblico ministero e, di per sé, non impedisce che in seguito venga esercitata l'azione penale per lo stesso fatto, né determina automaticamente il divieto di ne bis in idem.
  • Il problema del ne bis in idem e della duplicazione del giudizio si pone quando l'azione penale è effettivamente esercitata in più procedimenti; la semplice esistenza di un procedimento archiviato non è sufficiente a fondare una revisione per quella ragione.
  • Anche se emergono vizi nella raccolta o utilizzabilità delle prove (es. superamento dei termini per le indagini), tali profili sono più attinenti all'impugnazione o alla nullità/utilizzabilità della prova che non alla revisione: l'inutilizzabilità successiva di prove non costituisce automaticamente motivo di revisione del giudizio definitivo.
  • In situazioni analoghe è prioritario raccogliere e documentare le date precise di iscrizione, eventuali decreti di archiviazione e di iscrizione successiva, poiché la soluzione dipende essenzialmente dalla cronologia processuale.

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