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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13442/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF versata mediante ritenuta negli anni 1990, 1991 e 1992, invocando il beneficio previsto dalla legge per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990. Formatasi risposta silenziosa di diniego, aveva proposto ricorso dinanzi al giudice tributario, poi respinto in primo grado e in appello. In cassazione articolava tre motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza per difetto di motivazione e omessa pronuncia sull'idoneità della documentazione a provare l'integrale pagamento del tributo; con il secondo deduceva violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che le certificazioni sulle ritenute rilasciate dall'Agenzia delle Entrate erano idonee a dimostrare nominativo, reddito tassato e ritenute subite; con il terzo censurava la decisione per violazione della disciplina sostanziale sul rimborso agevolato, sostenendo che il diritto spettasse al soggetto che aveva effettivamente subito il carico fiscale, cioè il lavoratore dipendente sostituito, e non solo al sostituto d'imposta che aveva materialmente versato le somme.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo. Ha escluso che il diritto al rimborso spettasse solo al sostituto d'imposta, richiamando il precedente secondo cui la legittimazione compete anche al percettore delle somme assoggettate a ritenuta, in ragione dell'unitarietà del rapporto sostanziale della sostituzione d'imposta. Ha poi osservato che la documentazione prodotta dal contribuente, costituita dai prospetti dell'anagrafe tributaria e dalla lettera della datrice di lavoro, non risultava specificamente contestata quanto alla provenienza e risultava idonea a provare il credito e il relativo quantum nei limiti documentali acquisiti. L'accoglimento del secondo motivo ha determinato l'assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della dedotta nullità per difetto di motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno della denuncia di omessa pronuncia o ultrapetizione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che la documentazione non contestata dovesse essere valutata come prova dei fatti allegati

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sulla prova

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova sul diritto al rimborso e sul relativo ammontare

  • art. 9, comma 17, l. n. 289/2002

    richiamato dal ricorrente come base normativa del beneficio fiscale invocato

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    norma interpretata nel senso che il rimborso del 90% dell'imposta versata per i soggetti colpiti dal sisma siciliano può essere chiesto anche dal lavoratore dipendente sostituito, non solo dal sostituto d'imposta

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017

    richiamato come conferma della legittimazione del sostituito tra i beneficiari del rimborso, incidendo sulle modalità di esecuzione dello stesso

Massime di principio

  • In materia di rimborso di agevolazioni fiscali collegate alla sostituzione d'imposta, la legittimazione a chiedere il rimborso spetta non solo al sostituto che ha materialmente versato la ritenuta, ma anche al percettore delle somme che ha subito il prelievo, quando il rapporto sostanziale è unitario.
  • Ai fini della prova del diritto al rimborso tributario, la documentazione proveniente dall'amministrazione finanziaria o comunque non contestata nella sua provenienza può essere idonea a dimostrare l'avvenuta ritenuta e il relativo quantum.
  • Se il giudice di merito rigetta la domanda per difetto di prova, ma la documentazione prodotta consente di ritenere provati il credito e l'importo nei limiti documentali acquisiti, la decisione è cassabile per errata valutazione della prova.
  • L'accoglimento di un motivo di ricorso che risolve la questione decisiva comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi non esaminati.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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