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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04565/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito per la particolarità della questione, ponendo a carico della parte soccombente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU emesso da un Comune per l'anno d'imposta 2012 nei confronti di una società che svolge attività di trattamento/smaltimento di pneumatici. La società contestava il tributo sostenendo di provvedere autonomamente, tramite ditte specializzate, allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti e di versare il contributo ambientale previsto dalla normativa ambientale, deducendo quindi di non essere tenuta al pagamento della TARSU. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo che l'avviso fosse carente di motivazione quanto all'individuazione delle aree soggette a tassazione e richiamando anche un preteso giudicato favorevole in relazione ad annualità precedenti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 e dell'art. 71 d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che l'avviso era adeguatamente motivato e indicava immobili e aree tassate mediante planimetrie; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 70 e 62 d.lgs. n. 507/1993, deducendo che la contribuente non aveva fornito la documentazione e la dichiarazione necessarie a delimitare le aree esenti né la prova dello smaltimento dei rifiuti speciali; 3) violazione dell'art. 2909 c.c. per il richiamo a un giudicato relativo ad annualità diverse, che secondo il Comune non poteva operare nei termini ritenuti dalla CTR. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, affermando che l'avviso era sufficientemente motivato e che la contribuente non aveva assolto l'onere probatorio necessario per ottenere l'esclusione o riduzione della superficie tassabile per rifiuti speciali non assimilabili, specialmente in presenza di locali ad uso ufficio, artigianale e aree scoperte. Ha inoltre precisato che l'esenzione ex art. 62, comma 3, opera solo per la porzione di superficie effettivamente destinata, per specifiche caratteristiche strutturali, alla produzione di rifiuti speciali.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 241/1990

    La Corte lo richiama come parametro della motivazione dell'avviso di accertamento, ritenendo che nel caso concreto la motivazione fosse sufficiente perché l'atto e gli allegati indicavano immobili, superfici e planimetrie.

  • art. 71 d.lgs. n. 507/1993

    È richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina della TARSU e alla motivazione dell'avviso, che la Corte considera adeguata.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che l'onere di provare i presupposti dell'esenzione o della riduzione della superficie tassabile grava sul contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per contestare la valutazione probatoria della CTR, ma la Corte risolve la controversia valorizzando la mancanza di prova e documentazione della contribuente.

  • art. 70 d.lgs. n. 507/1993

    È richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli adempimenti dichiarativi e documentali del contribuente ai fini della tassazione TARSU.

  • art. 62 d.lgs. n. 507/1993

    La Corte ribadisce che la tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, salvo le esclusioni previste; tali esclusioni non operano automaticamente ma richiedono denuncia e prova da parte del contribuente. L'esenzione parziale per aree ove si producono rifiuti speciali riguarda solo la porzione effettivamente destinata, per caratteristiche strutturali, a tale produzione.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato nel terzo motivo di ricorso in tema di giudicato esterno/inter partes, ma il motivo resta assorbito dopo l'accoglimento dei primi due.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale utilizzata per dedurre violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte osserva preliminarmente che, nel caso concreto, non si versa in ipotesi di doppia conforme ostativa alla censura, poiché le ragioni decisorie dei due gradi erano diverse.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per precisare quando ricorre la 'doppia conforme' e quando è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.; la Corte esclude che nel caso sussista tale preclusione.

Massime di principio

  • In materia TARSU, la motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di individuare i locali e le superfici assoggettate a tassazione, anche mediante richiamo ad allegati tecnici e planimetrie.
  • Le esclusioni o riduzioni della superficie tassabile per locali o aree che producono rifiuti speciali non assimilabili non operano automaticamente: il contribuente deve dedurle nella denuncia e provarle con idonea documentazione e con elementi oggettivi.
  • L'esenzione parziale prevista per le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali va circoscritta alla sola porzione di immobile effettivamente destinata, per specifiche caratteristiche strutturali e funzionali, a tale produzione; restano tassabili i locali con diversa destinazione, come uffici o aree scoperte, salvo diversa prova.
  • In tema di TARSU, l'onere di provare il diritto all'esenzione o alla riduzione della superficie imponibile grava sul contribuente, poiché si tratta di eccezione rispetto alla regola generale della tassazione di chi occupa o detiene locali e aree nel territorio comunale.
  • La censura per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. non è preclusa solo quando ricorre una vera 'doppia conforme', cioè quando le decisioni di primo e secondo grado siano sostanzialmente fondate sul medesimo iter argomentativo sui fatti principali della causa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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