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Sentenza

Sentenza n. 4659/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione di cui alla nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Funzionari prot. n. 37800 del 2.9.2025, notificata il 5.9.2025, di trasferimento d'ufficio del ricorrente presso il Servizio Tecnico-Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato di Napoli con decorrenza dal 17 settembre 2025; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti, ivi compresi gli atti istruttori alla base del predetto provvedimento e la presupposta determinazione di cui alla nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Funzionari prot. n. 35645 dell'11.8.2025, notificata il 19.8.2025, di collocamento in disponibilità ex art. 64 d.p.r. n. 334/2000 del ricorrente presso il Servizio Tecnico-Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato di Napoli con decorrenza dal 18 agosto 2025 e contestuale invio in missione con medesima decorrenza; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- l’11\11\2025: per l’annullamento, - del decreto del Ministro dell’Interno del 13 ottobre 2024, trasmesso con nota DAGEP 333FUN del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Funzionari prot. 0047217 del 6.11.2025, notificato in data 10.11.2025 all’odierno ricorrente; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al precedente, ivi compresi per quanto occorrere possa quelli richiamati nella suddetta determina, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202505682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: trasferimento d’ufficio presso il Servizio Tecnico-Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato di Napoli, collocamento in disponibilità e successivo decreto ministeriale di collocamento in disponibilità per un anno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dirigente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il trasferimento d’ufficio, il collocamento in disponibilità e, con motivi aggiunti, il decreto ministeriale successivo che disponeva il collocamento in disponibilità per un anno. Ha dedotto la violazione degli artt. 55 d.P.R. n. 335/1982 e 64 d.lgs. n. 334/2000, in relazione agli artt. 3 e seguenti l. n. 241/1990, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., lamentando difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, sviamento e ingiustizia manifesta. Secondo il ricorrente, gli atti si fondavano su un generico riferimento a esigenze di servizio, senza specificare le ragioni concrete del trasferimento e della disponibilità, né considerare la sua carriera, le competenze professionali, le esigenze familiari e la disponibilità di altri incarichi dirigenziali coerenti con il suo profilo. Il collocamento presso un servizio tecnico-logistico sarebbe stato inoltre incongruo rispetto alla sua esperienza investigativa e operativa, privo di un incarico effettivo e disposto in soprannumero. Il ricorrente ha sostenuto che le doglianze sindacali relative alla gestione dell’ufficio di Isernia avessero costituito la reale ragione del trasferimento, sebbene gli atti non lo qualificassero come misura per incompatibilità ambientale. Ha contestato anche il decreto ministeriale del 13 ottobre 2025, rilevando che esso non indicava concretamente i compiti da svolgere, utilizzava motivazioni apodittiche e contraddittorie e non rispettava i presupposti dell’art. 64 d.lgs. n. 334/2000. Il Ministero ha sostenuto la natura ampiamente discrezionale del trasferimento e dell’assegnazione degli incarichi, affermando che il provvedimento rispondeva alle esigenze del servizio tecnico-logistico e valorizzava la conoscenza del territorio campano da parte del dirigente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato tutti i provvedimenti impugnati. Quanto agli atti originari, il Collegio ha rilevato che il trasferimento e il collocamento in disponibilità richiamavano soltanto generiche esigenze di servizio, senza consentire di individuare le effettive necessità organizzative poste alla base delle misure. La documentazione acquisita mediante accesso riguardava principalmente le doglianze sindacali relative alla gestione dell’ufficio di Isernia e non dimostrava le specifiche esigenze del servizio tecnico-logistico di Napoli. Il giudice ha quindi ravvisato difetto di motivazione e di istruttoria. Il successivo decreto ministeriale non ha sanato i vizi: la motivazione continuava a essere apodittica, non indicava i compiti concretamente affidati al dirigente e non chiariva la coerenza tra la sua esperienza operativa e le funzioni tecniche e infrastrutturali del servizio. La giustificazione secondo cui la delicatezza dei compiti avrebbe impedito lo svolgimento di un ulteriore incarico dirigenziale risultava inoltre incompatibile con il fatto, non specificamente contestato, che il ricorrente era rimasto privo di qualunque incarico e sostanzialmente inattivo, in contrasto con la ratio del collocamento in disponibilità. Il TAR ha altresì ritenuto che le difese dell’amministrazione, nella parte in cui richiamavano le criticità ambientali emerse a Isernia, costituissero inammissibile integrazione postuma della motivazione e confermassero lo sviamento: il trasferimento, formalmente disposto per esigenze del servizio tecnico-logistico, appariva in realtà collegato alla situazione conflittuale creatasi nell’ufficio di provenienza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 d.P.R. n. 335/1982

    Richiamato quale parametro normativo della disciplina del trasferimento d’ufficio del personale della Polizia di Stato; la decisione ne esige l’applicazione mediante un provvedimento adeguatamente motivato e istruito.

  • art. 64 d.lgs. n. 334/2000

    Disciplina il collocamento in posizione di disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato. Il giudice ha ritenuto incompatibile con la ratio della disposizione il collocamento in disponibilità privo di un incarico effettivo e seguito da sostanziale inattività.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento amministrativo. Il mero richiamo a generiche esigenze di servizio non consente di comprendere le ragioni concrete del trasferimento e della disponibilità.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    È richiamato in relazione ai principi di pubblicità e trasparenza che fondano l’obbligo di motivazione dell’azione amministrativa.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale dedotto dal ricorrente e collegato ai requisiti di razionalità e non arbitrarietà dell’azione amministrativa.

  • art. 97 Cost.

    Impone il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, che richiedono una motivazione effettiva e una corretta istruttoria anche nei provvedimenti di gestione del personale della Polizia di Stato.

Massime di principio

  • Anche nell’organizzazione e nella gestione del personale della Polizia di Stato, la natura gerarchica e l’ampia discrezionalità dell’amministrazione non escludono l’obbligo di motivare concretamente i trasferimenti d’ufficio e i collocamenti in disponibilità.
  • Il riferimento generico a non meglio precisate esigenze di servizio non è sufficiente a motivare un trasferimento d’ufficio o un collocamento in disponibilità quando non consente di individuare le specifiche esigenze organizzative, i compiti da svolgere e la ragione della scelta del dipendente interessato.
  • La motivazione di un collocamento in disponibilità deve indicare in modo concreto l’incarico o le attività cui il dirigente è destinato; il collocamento non può tradursi in una condizione di sostanziale inattività, incompatibile con la funzione organizzativa dell’istituto.
  • La coerenza tra il profilo professionale del dipendente e le funzioni dell’ufficio di destinazione costituisce elemento rilevante della motivazione: l’amministrazione deve spiegare perché l’esperienza e le competenze del dipendente siano pertinenti rispetto alle esigenze specifiche dell’ufficio.
  • La motivazione del provvedimento non può essere integrata postumamente mediante le difese svolte in giudizio. Il richiamo processuale a ragioni diverse da quelle espresse nell’atto non sana il difetto originario e può rivelare che il potere sia stato esercitato per una finalità diversa da quella formalmente dichiarata.
  • Quando il trasferimento è formalmente giustificato da esigenze dell’ufficio di destinazione, ma dagli atti e dalle difese dell’amministrazione emerge che esso è stato in realtà disposto per fronteggiare una situazione conflittuale nell’ufficio di provenienza, ricorre uno sviamento di potere se tale reale finalità non è stata esplicitata e adeguatamente istruita.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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